Sismabonus 2025 su spese per interventi senza asseverazioni – La lente sul fisco

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Sulle spese sostenute nel 2025, la detrazione IRPEF/IRES sismabonus di cui all’art. 16 comma 1-bis ss. del DL 63/2013 spetta, sino al tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, nella misura del 36%, elevata al 50% nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e siano relative all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Ai sensi del comma 1-septies.1 dell’art. 16 del DL 63/2013, inserito dal comma 55 lett. b) n. 2) dell’art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio per il 2025), l’estensione al 2025 (e, seppur in “tono minore” anche ai prossimi anni 2026 e 2027) riguarda “le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies”, motivo per cui sembra potersi considerare pacifico il fatto che l’estensione temporale della detrazione IRPEF/IRES riguarda non solo le spese sostenute per gli interventi agevolati di riduzione del rischio sismico (c.d. “sismabonus interventi”), ma anche le spese sostenute per gli acquisti agevolati di unità immobiliari antisismiche (c.d. “sismabonus acquisti”), di cui al comma 1-septies del citato art. 16.

Con riguardo al “sismabonus acquisti”, giova peraltro sottolineare che, stante il rinvio del comma 1-septies al precedente comma 1-quater del medesimo art. 16 del DL 63/2013, la possibilità di beneficiare dell’agevolazione sembrerebbe rimanere comunque subordinata al fatto che gli interventi di riduzione del rischio sismico, effettuati mediante demolizione e ricostruzione dall’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvede poi alla loro alienazione entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, determinino il passaggio ad almeno una classe di rischio sismico inferiore rispetto a quella ante lavori dell’edificio demolito (risulta invece irrilevante che il miglioramento sia di una sola classe o di due o più classi, perché in entrambi i casi l’aliquota di detrazione applicabile rimane unica – 36% o 50% per il 2025).

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Ciò implica a sua volta che, per poter beneficiare della detrazione, debbano essere ottemperati gli obblighi di asseverazione preventiva a cura del progettista strutturale (c.d. “Allegato B”) e attestazione consuntiva a cura del direttore dei lavori (c.d. “Allegato B-1”) e, ove previsto, del collaudatore statico (c.d. “Allegato B-2”), di cui al DM 58/2017.

Asseverazioni e attestazioni che sembrano non essere mai necessarie con riguardo al “sismabonus interventi”, perché, in questo caso, si può ricondurre la spettanza dell’aliquota unica di detrazione del 36% (anche quando maggiorata al 50%, in ragione del fatto che gli interventi si riferiscono all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario che sostiene le spese) al comma 1-bis dell’art. 16 del DL 63/2013, il quale non richiede alcun miglioramento di classe sismica dell’edificio, ma solo che gli interventi siano relativi all’adozione di misure antisismiche.

Peraltro, con riferimento ai presupposti di spettanza dell’aliquota maggiorata del 50%, in luogo di quella ordinaria del 36%, è lecito dubitare della sua applicabilità con riguardo agli interventi che abbiano per oggetto non già l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario che sostiene le spese, bensì le parti comuni dell’edificio in cui detta unità immobiliare è sita.La lettera del comma 1-septies.1 dell’art. 16 del DL 63/2013 fa infatti riferimento agli “interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”.
Questa stessa locuzione normativa fa sorgere ulteriori dubbi con riguardo alla possibilità di applicare l’aliquota maggiorata del 50% nel caso di acquisto di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dell’acquirente, proprio perché la norma fa riferimento a “spese […] sostenute […] per interventi” e non per l’acquisto.

Entrambi questi dubbi, che derivano dal dato letterale della norma, potrebbero essere superati privilegiando una lettura di tipo sistematico, ma è evidente che sul punto sarà oltre modo opportuno verificare quale sarà l’approccio interpretativo la prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate vorrà proporre ai propri uffici operativi.





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