I rimborsi spese analitici ai collaboratori degli Enti sportivi dilettantistici e degli Enti del terzo settore – Le novità della Legge di bilancio 2025

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A cura di Pier Luigi Ferrenti, Luigi Silvestri, Alessio Silvestri  

Premessa

Le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025 in materia di rimborsi spese per le trasferte di dipendenti e lavoratori autonomi, fanno discutere sulla loro possibile applicabilità anche ai collaboratori coordinati e continuativi di tipo sportivo o amministrativo gestionale.

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In questi giorni, infatti, sia da alcuni addetti ai lavori sia da parte di consulenti di Enti di Promozione sportiva o di Federazioni sportive, anche con motivazioni diverse, si è sottolineato come tali modifiche incidano anche sui rimborsi spese analitici erogati ai suddetti collaboratori.

Come è evidente, ciò è di particolare interesse per gli Enti sportivi dilettantistici (ESD), per la portata che questi rapporti di collaborazione per essi rivestono, e merita pertanto un approfondimento. In ogni caso, le modifiche interessano comunque oltre agli ESD anche  gli Enti del Terzo Settore (ETS).

COSA DICE LA LEGGE DI BILANCIO 2025

La legge 30 dicembre 2024, n.207 (Legge di Bilancio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.305 del 31 dicembre 2024) ha modificato gli articoli 51 e 54 del Testo unico dell’imposta sui redditi (TUIR). In sostanza, dal 1° gennaio 2025, i rimborsi delle spese documentate (con fatture, ricevute o altri documenti giustificativi) per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute da lavoratori dipendenti o autonomi, e a loro rimborsate dal datore di lavoro o dal committente, non concorrono a formare il reddito di chi riceve tali rimborsi solo se sono state effettuate con strumenti di pagamento tracciabili.

 

LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA TRACCIABILITA’A CARICO DI CHI PERCEPISCE I RIMBORSI DI SPESA ANALITICI

Se le spese sono state effettuate in contanti, i rimborsi percepiti concorrono a formare reddito da lavoro e di conseguenza sono soggetti a tassazione e contribuzione. Ciò significa che ristorante, albergo, pedaggio stradale, carburante, taxi, NCC, se sono pagati in contanti, e sono oggetto di rimborso, concorrono a formare il reddito imponibile di chi lo riceve.

Le spese per trasporti pubblici di linea (biglietti tram, autobus, metropolitana, treno, aerei) continuano a poter essere pagate in contanti, in presenza di un titolo di viaggio coerente con il rimborso richiesto per la trasferta.

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LE MODIFICHE SONO APPLICABILI AI CO.CO.CO SPORTIVI E GESTIONALI?

Le modifiche alla disciplina dei rimborsi spese analitici non fanno esplicito riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi sportivi e gestionali. L’interpretazione dottrinale più diffusa ritiene che  la novità normativa predetta sia applicabile ai rimborsi spese documentati dei collaboratori sportivi in virtù dell’assimilazione  dei redditi dei suddetti a quelli provenienti da rapporti di lavoro dipendente.

In mancanza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate che ci auguriamo sciolga presto i dubbi emersi, è consigliabile  assumere prudenzialmente comportamenti conseguenti adeguandosi alle modifiche normative per i rimborsi analitici da effettuare a favore dei collaboratori sportivi siano essi co.co.co che lavoratori autonomi con Partita Iva.

In sintesi, alla luce delle modifiche normative, si sottolinea l’opportunità  di procedere al rimborso delle suddette spese analitiche ai collaboratori sportivi o gestionali, oltre che ai loro dipendenti e ai lavoratori autonomi con Partita IVA, solo se le stesse sono state effettuate con strumenti di pagamento tracciabili.

Tale rimborso, ovviamente, dovrà essere effettuato a sua volta con strumenti tracciabili.

E’ quanto mai opportuno, inoltre, informare della novità, quanto prima, i predetti collaboratori di modo da farli adeguare alle modalità di pagamento delle spese sostenute con strumenti tracciabili, ai fini di un corretto rimborso.  

LE CONSEGUENZE PER I COLLABORATORI SPORTIVI E AMMINISTRATIVI/GESTIONALI, PER GLI ESD E GLI ETS

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L’estensione dell’obbligo della tracciabilità, per quanto riguarda più direttamente i collaboratori sportivi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i collaboratori amministrativo/gestionali, comporterebbe infatti la conseguenza, in mancanza di essa, che tali rimborsi contribuirebbero al raggiungimento della franchigia di 5 mila euro ai fini INPS e di 15 mila euro ai fini IRPEF mentre non sarebbero deducibili per l’Ente erogante se in regime ordinario di determinazione del reddito.



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