DDL nucleare sostenibile: obiettivo sicurezza e decarbonizzazione

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Il DDL quadro sul nucleare sostenibile mira a definire un quadro normativo organico per la produzione di energia nucleare in Italia, con obiettivi di sicurezza energetica, decarbonizzazione e indipendenza dalle fonti fossili. Il provvedimento delega il Governo ad adottare, entro due anni, decreti legislativi per disciplinare impianti, gestione dei rifiuti, ricerca sulla fusione e sicurezza.

Il testo introduce nuove tecnologie come gli SMR e AMR, incentivi per la ricerca e una nuova autorità indipendente per la sicurezza nucleare. Fondamentale il principio di neutralità tecnologica, che lascia al mercato la scelta delle soluzioni più efficaci.
Resta da vedere se il piano sarà realmente attuabile, viste le incognite su tempi, costi e accettazione pubblica.

La futura disciplina organica del ciclo di vita dell’energia nucleare

Il Governo verrà a breve delegato a “definire un quadro normativo chiaro e organico per la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, il quale sia idoneo, nel rispetto delle stringenti esigenze di sicurezza, ad attrarre investimenti privati e pubblici, oltre che a promuovere la competitività e l’efficienza del Paese”.
È questa l’ottica con la quale martedì prossimo verrà discusso il DDL quadro sul nucleare, che contiene la delega al Governo in materia di nucleare sostenibile.

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Quattro articoli che contengono le “istruzioni di montaggio” del provvedimento che entro due anni dovrà essere adottato per disciplinare:

  • la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile sul territorio nazionale, anche ai fini della produzione di idrogeno;
  • la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti;
  • la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito;
  • la ricerca, lo sviluppo e l’utilizzo dell’energia da fusione;
  • la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia, anche mediante riordino e modificazioni della normativa vigente.

Il futuro decreto, in sostanza, intende predisporre la disciplina organica dell’intero ciclo di vita dell’energia nucleare, dalla eventuale fase di sperimentazione e progettazione all’autorizzazione degli impianti, dal loro esercizio fino allo smaltimento dei rifiuti radioattivi e allo smantellamento degli impianti, passando per la gestione e lo stoccaggio.

DDL sul nucleare sostenibile: i motivi del nuovo mix energetico

I diversi i motivi che spingono il Governo ad agire per un nuovo mix energetico si possono ricondurre in due macro categorie.
La prima riguarda il trend di crescita della domanda di energia, aumentato dal boom dell’Intelligenza Artificiale, in un contesto che spinge verso la decarbonizzazione, imponendo la progressiva sostituzione delle fonti fossili, innanzitutto.
Il secondo concerne la necessità di dare delle priorità alla politica energetica italiana, che dovrà fondarsi sull’elettrificazione dei consumi e sulla progressiva decarbonizzazione della generazione elettrica.

La politica energetica, infatti, costituisce uno degli assi strategici delle politiche volte ad assicurare l’approvvigionamento, lo sviluppo economico, la sovranità nazionale e l’indipendenza del Paese, e dalle scelte relative a essa dipendono non solo la sicurezza nazionale, ma anche la capacità di concorrere agli obiettivi di decarbonizzazione necessari a fronteggiare il cambiamento climatico, la garanzia di continuità nell’approvvigionamento, la sostenibilità dei costi gravanti sugli utenti finali (domestici e non) e la competitività del sistema industriale.

In definitiva, il Governo ritiene che l’attuale mix energetico (fossili, gas, rinnovabili e altro) debba essere sostituito da un nuovo mix energetico nazionale, che possa prevedere, tra l’altro, anche lo sviluppo di una fonte low-carbon programmabile e continua quale il nucleare, per ragioni che hanno carattere sia tecnico che strategico.

La neutralità tecnologica

Puntare su un mix energetico equilibrato e diversificato – si legge nella relazione illustrativa al DDL – riduce i rischi associati all’affidamento esclusivo su una singola tecnologia. L’incertezza legata ai costi e ai progressi delle tecnologie di accumulo su larga scala rende prudente un approccio che includa ulteriori opzioni low-carbon affidabili”.

In questo contesto, il principio della neutralità tecnologica riveste un’importanza primaria: le politiche energetiche e ambientali – questo è il concetto chiave del Governo – “non devono favorire a priori una o più tecnologie specifiche, ma stabilire obiettivi chiari (a partire dalla riduzione delle emissioni di gas climalteranti), lasciando al mercato e agli operatori la scelta delle opzioni tecnologiche più efficaci e competitive”.

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Si tratta di un principio che è esplicitamente riconosciuto, fra l’altro, dall’articolo 19, lettera a), del Regolamento UE 2020/852 sulla Tassonomia delle attività sostenibili.

L’oggetto della disciplina del DDL sul nucleare sostenibile

Al netto delle istruzioni per l’adozione “di uno o più decreti” per l’introduzione della nuova disciplina, contenute nell’art. 1 del “DDL nucleare”, la sostanza del provvedimento in fieri è contenuta nei due articoli centrali.
Il primo (art. 2, “Oggetto della delega”) elenca i sedici punti oggetto della disciplina, che possono essere suddivisi in cinque categorie:

  1. pianificazione strategica e obiettivi generali.
    La nuova disciplina dovrà prevedere, innanzitutto, un “programma nazionale per il nucleare sostenibile”, finalizzato allo sviluppo della produzione di energia da fonte nucleare sostenibile che concorra alla strategia nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica al 2050 (lett. a)
    La regolamentazione dei soggetti responsabili per l’approvazione, attuazione e monitoraggio del programma nazionale (lett. b), l’integrazione della normativa italiana a quella europea e internazionale (lett. d) e il coordinamento della disciplina della produzione di energia da fonte nucleare con il sistema normativo del mercato energetico esistente (lett. r) completano la categoria;
  2. infrastrutture nucleari e gestione del ciclo di vita.
    Dal punto di vista infrastrutturale, di qui a due anni i decreti che il Governo adotterà dovranno disciplinare:
      • lo smantellamento e il riutilizzo dei siti esistenti (lett. e);
      • la sperimentazione, localizzazione, costruzione ed esercizio di nuove centrali per la produzione di energia nucleare sostenibile (lett. f) e di impianti di fabbricazione e riprocessamento del combustibile nucleare e relativi sistemi di sicurezza (lett. g);
      • la gestione dei rifiuti radioattivi (impianti di stoccaggio temporaneo e smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, con misure di sicurezza e radioprotezione; lett. h);
  3. ricerca, sviluppo e innovazione.
    Tecnologia è una delle parole chiave della riforma: l’introduzione di Small Modular Reactor (SMR) e di Advanced Modular Reactor (AMR), tecnologie di III e IV generazione che promettono maggiore efficienza e minori rischi rispetto alle centrali tradizionali deve essere accompagnata dalla disciplina che regola ricerca, sviluppo e utilizzo dell’energia da fusione, inclusi gli aspetti regolatori (lett. i); la ricerca dovrà essere promossa ed incentivata, anche mediante forme di incentivazione dei relativi investimenti (lett. l);
  4. formazione, sicurezza e governance.
    Non può esserci sviluppo senza un’adeguata formazione professionale: la lett. n) prevede, a tal fine, lo sviluppo di percorsi di formazione per tecnici, ricercatori e ingegneri, per garantire la crescita delle competenze nel settore nucleare.
    Sicurezza, vigilanza e controllo sono l’oggetto della lett. o), che ipotizza anche l’istituzione di un’autorità amministrativa indipendente e il riordino o la soppressione degli organi e degli enti titolari di competenze in materia, che si accompagna – lato governance – all’istituzione di un sistema di garanzie per assicurare la corretta gestione e la sicurezza degli impianti lungo tutto il loro ciclo di vita (lett. p);
  5. sostegno economico e valorizzazione del territorio.
    Ultimo, ma non meno importante, il ruolo degli incentivi, non solo alla realizzazione di impianti nucleari, attraverso la previsione di strumenti di sostegno economico per la costruzione e gestione di impianti, coerentemente con gli obiettivi del programma nazionale (lett. q), ma anche, e forse soprattutto, alla definizione di misure di promozione e sviluppo per le aree in cui saranno localizzati impianti nucleari o infrastrutture connesse (lett. m).

I criteri e i principi

Il secondo (art. 3) contiene 27 “Principi e criteri direttivi”, che sono strutturati sulla falsa riga della classificazione, adottata nel paragrafo precedente.
E così, rientrano nella “Pianificazione strategica e obiettivi generali”:

  • la definizione di criteri e procedimenti per garantire la coerenza con gli obiettivi di neutralità carbonica al 2050, sicurezza energetica e competitività nazionale (lett. a);
  • il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica (lett. b);
  • l’integrazione della produzione di energia nucleare nel sistema normativo del mercato elettrico nazionale (lett. ff);
  • la previsione di procedure amministrative e autorizzative semplificate (lett. g, h, v);
  • l’introduzione di sanzioni per la violazione delle norme previste dai decreti legislativi (lett. bb).

I principi e i criteri direttivi relativi alle “Infrastrutture nucleari e gestione del ciclo di vita” prevedono:

  • la definizione dei criteri per la sperimentazione, costruzione ed esercizio di centrali nucleari, fabbriche di combustibile e siti di stoccaggio (lett. e);
  • l’introduzione di un sistema integrato di autorizzazione, con procedimenti chiari e unificati (lett. f);
  • il riconoscimento automatico di titoli rilasciati in altri Stati membri dell’Agenzia per l’Energia Nucleare o con cui esistono accordi bilaterali (lett. l);
  • la regolamentazione dello stoccaggio e smaltimento definitivo, privilegiando minimizzazione dei rifiuti, riprocessamento e riutilizzo (lett. d, r);
  • la definizione di impianti e opere connesse come di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, con possibilità di esproprio (lett. i).

Per quanto riguarda la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione, i principi guida sono quelli dell’incentivazione degli investimenti per lo sviluppo di tecnologie nucleari avanzate e creazione di siti sperimentali (lett. m) e l’utilizzo delle migliori tecnologie nucleari disponibili per garantire sostenibilità e sicurezza (lett. c).

Formazione, sicurezza e governance devono essere disciplinati facendo ricorso:

  • allo sviluppo di percorsi di formazione per tecnici, ingegneri e ricercatori e definizione dei criteri di qualità del personale (lett. n, ee), e di campagne di informazione pubblica (lett. z), strumenti di partecipazione e informazione diffusa per le popolazioni interessate da nuovi impianti (lett. aa);
  • alla creazione di un ente di regolazione e sorveglianza per garantire il rispetto delle normative europee e internazionali (lett. dd);
  • alla previsione di misure di controllo e sicurezza per impianti nucleari e siti di stoccaggio (lett. p) e
  • alla previsione dell’obbligo per gli operatori di garantire la copertura economica dell’intero ciclo di vita degli impianti, dallo sviluppo allo smantellamento (lett. o, t, u).

Il sostegno economico e valorizzazione del territorio, infine, saranno perseguiti dal DDL con la previsione di strumenti di sostegno finanziario per lo sviluppo del nucleare sostenibile, nel rispetto delle norme tecniche europee (lett. q, cc) e la promozione di accordi tra operatori e amministrazioni locali per compensazioni e benefici economici nei territori coinvolti (lett. m, q).

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La cesura, il coinvolgimento e…una domanda

Fra le scelte fondamentali che il Governo ha dovuto fare, la prima è quella di “assicurare una cesura netta rispetto agli impianti nucleari del passato, che, nella proposta, sono espressamente destinati alla dismissione definitiva, salva la eventuale riconversione dei relativi siti. L’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, incluse le tecnologie modulari e avanzate, rappresenta, infatti, una completa rottura con le esperienze nucleari precedenti, in particolare con gli ex impianti nucleari installati in Italia (tutti di cosiddetta “prima” o “seconda generazione”), i quali appartengono a un passato tecnologico ormai superato”.

Vedremo come, a valle di queste istruzioni, saranno (montati) realizzati i decreti, e quando e quanto, a valle della loro adozione, saranno implementati, in accordo con le popolazioni coinvolte.

Ma una domanda nasce spontanea, dalla lettura non tanto delle istruzioni (art. 1), perché si tratta di tecniche e tempistiche parlamentari, né dell’oggetto (art. 2) e dei principi e criteri direttivi (art. 3), che sono generali e in linea di principio condivisibili.

No, la domanda nasce dalla lettura dell’art. 4 del DDL sul nucleare “sostenibile”, il cui incipit ricorda quello di tante altre leggi: “I decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Di qui la domanda: se quello che si preannuncia del “DDL nucleare” è un grande investimento sul futuro delle prossime generazioni, come si può anche solo ipotizzare di poterlo realizzare senza le pecunie?

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