La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con ordinanza n. 29422 del 14 novembre 2024 (Pres. De Stefano, Rel. Rossi), si è espressa sugli effetti del pignoramento presso terzi eseguito con un unico atto, verso più terzi debitori (del debitore principale).
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte:
“il pignoramento di crediti eseguito con un unico atto presso più terzi realizza un concorso di plurimi pignoramenti, unitariamente trattati ma ad effetti autonomi ed indipendenti, sicché ciascun terzo pignorato è obbligato alla custodia delle somme da lui dovute al debitore nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà, salva la eventuale adozione, ad opera del giudice dell’esecuzione e su istanza del debitore, dei provvedimenti di cui all’art. 546, secondo comma, cod. proc. civ.”
La procedura espropriativa oggetto di causa nasceva da un unico atto di pignoramento con cui il creditore procedente, sino alla concorrenza del proprio credito determinato ai sensi dell’art. 546 C.p.c., aveva sottoposto a vincolo i crediti vantati dalla sua debitrice verso due differenti terzi pignorati.
Secondo la Corte, la fattispecie è definibile come concorso di plurimi pignoramenti presso terzi trattati in simultaneus processus per opzione del creditore procedente: evenienza sempre più frequente in forza della regola generale di radicamento territoriale dell’espropriazione forzata di crediti stabilita dall’art. 26-bis, c. 2 C.p.c. ed ancorata al luogo di residenza, dimora, domicilio o sede del debitore esecutato.
Si tratta quindi di distinti pignoramenti, connotati da identità di creditore, debitore e di credito azionato, ma da diversità di “bene-credito” pignorato e, quindi, di terzo debitore; pertanto, ciascuno di tali pignoramenti sortisce effetti indipendenti dall’altro ed ogni terzo pignorato assume, in via autonoma ovvero senza alcuna interferenza con il contegno degli altri terzi, gli obblighi della custodia e dell’asservimento alla procedura delle somme dovute al debitore, nei limiti, per ciascun terzo, dell’importo complessivamente pignorato e da lui dovuto, con vincolo di indisponibilità sino ad ordine del giudice.
L’individualità dei singoli pignoramenti presso terzi confluiti in unitario procedimento, si rinviene, secondo la Corte, proprio dal disposto dell’art. 543, c. 6 C.p.c., per cui è inefficace il pignoramento unicamente nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura.
Non è dubbio che, in ipotesi di pignoramento effettuato presso più terzi, il mezzo dell’espropriazione forzata possa, in concreto, risultare eccedente rispetto al fine tipico e proprio della stessa (ovvero rispetto alla finalità satisfattiva del credito ab origine azionato): onde vanificare tale rischio, il legislatore appresta il rimedio di cui all’art. 546, c. 2 C.p.c., che consente infatti al debitore di chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’art. 496 C.p.c., ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi, contemperando l’esigenza del creditore di realizzare la pretesa, con quella del debitore di non subire in maniera sproporzionata il vincolo di indisponibilità di propri crediti.
L’art. 546/2 C.p.c., in sostanza, secondo la Corte, prevede una sorta di comando del giudice, diretto ad un terzo (o a più terzi), avente ad oggetto il contenuto e la misura dell’obbligo di custodia, il quale, in difetto di tale ordine, resta ope legis correlato, per ognuno dei terzi destinatari del pignoramento, all’entità fissata dall’art. 546, c. 1 C.p.c.: in altri termini, fintanto che il rimedio di cui all’art. 546, c. 2 C.p.c. non venga esperito, e fintanto che non venga adottato un provvedimento di limitazione dei crediti globalmente aggrediti, il vincolo di indisponibilità apposto con i due concorrenti pignoramenti resta fermo nella sua primigenia estensione quantitativa.
Conseguentemente, qualora nella procedura intervengano altri creditori, i crediti effettivamente pignorati (benché ultrasatisfattivi, se raffrontati con la sola pretesa azionata del procedente) saranno destinati al coattivo soddisfo di tutte le pretese fatte valere, secondo l’ordine di graduazione stabilito dalla legge.
La Cassazione, conclusivamente, rigetta le argomentazioni dell’impugnante, basate sull’erroneo convincimento della riferibilità dell’entità del vincolo, determinata ex art. 546 C.p.c., ai complessivi e globali plurimi pignoramenti effettuati (cioè la loro somma) e non già, come invece deve correttamente intendersi, a ciascun credito pignorato, presso ogni singolo terzo destinatario dell’atto di pignoramento.
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