Gestione separata:periodi esteri precedenti il 1996

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La circolare n. 22 del 23 gennaio 2025 emanata dall’Inps introduce importanti chiarimenti sulla gestione e valorizzazione dei periodi contributivi maturati all’estero prima del 1° gennaio 1996 per il riconoscimento della pensione nella Gestione separata.

La circolare si concentra su un tema fondamentale per i lavoratori italiani che hanno operato in paesi stranieri prima del 1996 e che risultano iscritti alla Gestione separata.

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In particolare, si evidenziano le modalità attraverso cui tali periodi esteri possono essere valorizzati per il calcolo della pensione, anche in regime internazionale, tema particolarmente rilevante per chi rientra nel sistema contributivo introdotto in Italia dalla legge n. 335/1995 e necessita di una totalizzazione dei contributi per accedere ai requisiti pensionistici.

Valorizzazione dei periodi esteri ai fini pensionistici

La valorizzazione dei periodi contributivi esteri è un tema centrale per garantire l’equità del sistema pensionistico in un contesto di crescente mobilità internazionale dei lavoratori.

La possibilità di sommare i contributi versati in diversi Stati attraverso il meccanismo della totalizzazione consente infatti di evitare che i periodi assicurativi maturati all’estero vadano persi, influendo negativamente sul diritto alla pensione.

La circolare sottolinea come i principi del coordinamento europeo in materia di sicurezza sociale, sanciti dal Regolamento (CE) n. 883/2004, siano fondamentali per integrare la legislazione nazionale con quella degli altri stati membri dell’Unione europea.

Periodi esteri anteriori al 1996

Riconoscimento della contribuzione estera

Il riconoscimento della contribuzione estera è regolato dal Regolamento (CE) n. 883/2004, che coordina i sistemi di sicurezza sociale nei paesi membri dell’Unione Europea.

Questo regolamento prevede il principio di totalizzazione, che consente di sommare i periodi assicurativi maturati in diversi Stati per soddisfare i requisiti pensionistici richiesti da ciascuna legislazione nazionale.

Per i periodi contributivi anteriori al 1996, è necessario che il lavoratore sia iscritto alla Gestione Separata e soddisfi specifici requisiti:

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  • minimo di 52 settimane di contribuzione in Italia o presso i paesi dell’UE o in stati extracomunitari con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali;
  • applicazione delle convenzioni bilaterali, fondamentale per i lavoratori che hanno operato in paesi extracomunitari, permettendo loro di totalizzare i contributi secondo quanto stabilito dagli accordi internazionali.

Casi particolari e limitazioni

Assenza del requisito dell’importo soglia

Un aspetto rilevante per i periodi esteri anteriori al 1996 è l’assenza del requisito dell’importo soglia: i lavoratori non sono obbligati a raggiungere un importo minimo di pensione per accedere al trattamento pensionistico, semplificando l’accesso ai benefici.

Esclusione di pensioni specifiche

Alcune limitazioni si applicano però a pensioni particolari.

  • Pensione di vecchiaia con 71 anni di età: non è possibile accedere a questa prestazione per i lavoratori con periodi esteri anteriori al 1996.
  • Pensione anticipata con 64 anni di età: anche questa opzione è preclusa, nonostante i requisiti siano generalmente meno stringenti rispetto alle altre forme pensionistiche.

Normative UE e convenzioni bilaterali

Regolamenti europei applicabili

Il Regolamento (CE) n. 883/2004, in particolare l’articolo 6, stabilisce il principio della totalizzazione dei periodi contributivi tra gli Stati membri. Questo consente di considerare i contributi maturati in un paese dell’UE come equivalenti a quelli versati in un altro Stato membro.

La Decisione n. H6 del 16 dicembre 2010 chiarisce ulteriormente che i requisiti specifici per l’accesso alla pensione restano regolati dalle normative nazionali.

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Paesi extracomunitari con convenzioni bilaterali

L’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali con numerosi paesi extracomunitari per facilitare la totalizzazione dei contributi, tra i quali:

  • Stati Uniti
  • Canada
  • Australia
  • Svizzera

Questi accordi permettono ai lavoratori di sommare i periodi assicurativi esteri con quelli italiani, garantendo un trattamento pensionistico più equo.

Opzioni per il cumulo dei periodi contributivi

Per i lavoratori iscritti a più forme previdenziali, esistono diverse opzioni per cumulare i periodi contributivi:

  • Computo (art. 3 del DM n. 282/1996): consente di includere i contributi esteri per raggiungere i requisiti pensionistici in Italia.
  • Cumulo (art. 1 del D.lgs. n. 184/1997): rende possibile l’unificazione dei contributi versati in diverse gestioni previdenziali.
  • Totalizzazione (D.lgs. n. 42/2006): permette di sommare i periodi contributivi maturati in più stati per accedere al trattamento pensionistico.
  • Cumulo ai sensi della legge n. 228/2012: strumento più recente per il coordinamento tra diverse gestioni previdenziali.



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