I chiarimenti in un documento dell’Inps. L’ampliamento delle attività «stagionali» previsto dal cd. collegato lavoro non si estende all’esonero dal versamento dell’addizionale naspi e della relativa maggiorazione.
L’esclusione delle attività stagionali dall’ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore previsto dall’articolo 11 della legge n. 203/2024 non determina un ampliamento delle attività esonerate dal versamento dell’addizionale Naspi e relativa maggiorazione. Pertanto le attività non ricomprese nel Dpr n. 1525/1963 ancorché definite «stagionali» dall’articolo 11 della predetta legge n. 203/2024 restano soggette al versamento sia dell’addizionale naspi (1,4%) che della maggiorazione in caso di rinnovo del contratto a termine (0,5%). Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 269/2025.
La questione
I chiarimenti riguardano gli effetti della norma di interpretazione autentica e, quindi con efficacia retroattiva, prevista dall’articolo 11 della legge n. 203/2024 (cd. «collegato lavoro»). La disposizione da ultimo richiamata esclude le attività stagionali dall’ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore. In tale esclusione rientrano:
- le attività stagionali individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – ovvero, fino all’eventuale adozione di tale decreto, quelle individuate dal Dpr 1525/1963;
- le attività organizzate per far fronte ad una intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno oppure per esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati di destinazione secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.
La norma sostanzialmente ha inteso escludere per le attività stagionali sopra citate la trasformazione a tempo indeterminato del secondo contratto a termine ove non siano rispettati i termini dilatori previsti dall’articolo 21, comma 2 del dlgs n. 81/2015 (cioè almeno 10 giorni di pausa prima della riassunzione a tempo determinato dalla scadenza di un contratto di durata sino a sei mesi; 20 giorni in caso di durata oltre i sei mesi).
Contribuzione Addizionale
La nuova classificazione, tuttavia, spiega l’Inps non ha effetti in merito all’esonero dal versamento della contribuzione addizionale Naspi dovuta sui rapporti di lavoro a termine e della relativa maggiorazione. L’esonero, infatti, resta confermato solo per le attività stagionali di cui alla lettera a), cioè quelle incluse nel predetto Dpr n. 1525/1963, e non si estende anche a quelle di cui alla lettera b).
La disposizione normativa che regola l’esonero dal versamento, cioè l’articolo 2, co. 29, lettera b) della legge n. 92/2012) ha, infatti, natura speciale ed è, dunque, di stretta interpretazione, non potendo trovare applicazione al di fuori delle ipotesi ivi tassativamente contemplate.
Si ricorda che la disposizione da ultimo richiamata riconosce l’esonero ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al predetto Dpr n. 1525/1963, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Siccome, spiega l’Inps, tale disposizione non è stata modificata dalla legge n. 203/2024 resta fermo che dal 1° gennaio 2016, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività stagionali non ricomprese nell’elencazione recata dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, ancorché definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, è dovuto il contributo addizionale NASpI e nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di tali lavoratori stagionali, decorrenti dal 14 luglio 2018, è altresì dovuto l’aumento del predetto contributo addizionale NASpI (0,5%).
Di conseguenza per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività “per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”, ancorché definite “stagionali” dall’articolo 11 della legge n. 203/2024, non rientrando queste nell’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, è dovuto il contributo addizionale NASpI e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato dei predetti lavoratori.
Documenti: Messaggio Inps 269/2025
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