Sovraindebitamento: il condominio vi accede se dimostra l’insolvenza dei singoli condòmini

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Accedono alla procedura di sovraindebitamento i singoli condòmini, lo precisa l’ordinanza (numero di ruolo 1754/2023) emessa dalla 14esima sezione civile del Tribunale di Roma lo scorso 23 aprile che dà risposta negativa alla richiesta arrivata da un amministratore, affermando che il condominio che intende accedere a tale procedura deve dimostrare lo stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del codice della crisi, dei singoli condòmini, in relazione al debito comune per la quota di propria spettanza.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore
Con l’approvazione del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019) il legislatore ha modificato, semplificandone la disciplina, i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento che erano stati introdotti nel nostro ordinamento giuridico dalla legge 27 gennaio 2012 numero 3. All’originario testo sono state apportate due modifiche, la più recente, il Correttivo-Ter, è stato approvato in Consiglio dei ministri il 4 settembre scorso.

Le procedure contro il sovraindebitamento sono rivolte ai consumatori (cioè persone fisiche che abbiano «assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta») o comunque agli altri soggetti non fallibili (professionisti, piccoli imprenditori). Il condominio è un consumatore. Lo precisa la sentenza della Corte di giustizia Ue depositata il 27 ottobre 2022 (causa C-485/21), anche se una parte della dottrina e della giurisprudenza (seppur minoritaria) si dichiara tuttora contraria a riconoscergli questo ruolo, nella considerazione che il condominio non è una persona fisica e i condòmini non sempre sono persone fisiche agenti al di fuori delle loro attività imprenditoriali, commerciali e artigianali.

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La procedura aperta dal singolo condomino
Se allora certamente il singolo condomino può qualificarsi come consumatore nel caso i debiti contratti fossero in ambito non imprenditoriale, ad esempio si trattasse di una gravosa morosità nei confronti dell’edificio, così non è per il condominio nel suo complesso. Pertanto se il singolo condomino dovesse optare per un accordo di ristrutturazione, l’assemblea deve deliberare l’accettazione con le maggioranze richieste dall’articolo 1336 Codice civile.
Quanto invece al condominio, accede alla procedura se si pone l’accento sul fatto che è un ente di gestione che in realtà si qualifica nelle persone fisiche dei singoli condòmini, come ribadisce l’ordinanza capitolina.

La vicenda processuale
Nel caso esaminato dal Tribunale capitolino, un condominio aveva depositato ricorso per l’apertura del procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che è stato rigettato dal Tribunale. Ha osservato il giudice che il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti. Non è titolare di un patrimonio autonomo, nè di diritti e di obbligazioni. La titolarità dei diritti sulle cose, gli impianti e i servizi di uso comune fa capo ai singoli condòmini. Agli stessi condòmini sono ascritte le obbligazioni per le cose, gli impianti ed i servizi comuni e la relativa responsabilità. Le obbligazioni contratte nel cosiddetto interesse del condominio non si contraggono in favore di un ente, ma nell’interesse dei singoli partecipanti.

Ai singoli condòmini si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto interesse del condominio, in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.

Conclusioni
Pertanto, ha concluso, le obbligazioni dei condòmini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli articoli 752 e 1295 Codice civile, per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditali in proporzione alle loro quote e l’obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce in proporzione alle quote ereditarie.



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