La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), commi 427-429, ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l’ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio.
Progetti di innovazione
Sono ammissibili i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa tramite i quali è conseguita complessivamente:
- una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3%;
- o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Sono, altresì, agevolabili:
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
- le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario.
Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.
La riduzione dei consumi energetici
La riduzione dei consumi, su base annua, deve essere è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.
Misura del beneficio
Il credito d’imposta è determinato nell’ambito di ciascun progetto di innovazione:
- nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%,
- nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro,
- nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro,
- nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%,
- nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;
- e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro;
- nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%,
- nella misura del 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;
- e nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.
Tabella riassuntiva
Riduzione dei consumi dell’intera struttura o del singolo processo interessato dall’investimento | ||||
Credito d’imposta | Importo investimento | > 3% o > 5% | > 6% o > 10% | > 10% o > 15% |
Fino a 10 mln | 35% | 40% | 45% | |
10 mln – 50 mln | 5% | 10% | 15% |
Impianti fotovoltaici
Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, la norma ha ridefinito lo schema delle maggiorazioni, introducendo una maggiorazione del 30% per l’acquisto di pannelli fotovoltaici con moduli di tipo a) e incrementando al 40% e al 50% le maggiorazioni per i pannelli fotovoltaici con moduli di tipo b) e c).
Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti finali, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:
tipo a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 %;
Tabella riassuntiva tipo a) + 30%
Riduzione dei consumi dell’intera struttura o del singolo processo interessato dall’investimento | ||||
Credito d’imposta | Importo investimento | > 3% o > 5% | > 6% o > 10% | > 10% o > 15% |
Fino a 10 mln | 45,50% | 52,00% | 58,50% | |
10 mln – 50 mln | 6,50% | 13,00% | 19,50% |
tipo b) moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 %;
Tabella riassuntiva tipo b) + 40%
Riduzione dei consumi dell’intera struttura o del singolo processo interessato dall’investimento | ||||
Credito d’imposta | Importo investimento | > 3% o > 5% | > 6% o > 10% | > 10% o > 15% |
Fino a 10 mln | 49,00% | 56,00% | 63,00% | |
10 mln – 50 mln | 7,00% | 14,00% | 21,00% |
tipo c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 %.
Tabella riassuntiva tipo c) + 50%
Riduzione dei consumi dell’intera struttura o del singolo processo interessato dall’investimento | ||||
Credito d’imposta | Importo investimento | > 3% o > 5% | > 6% o > 10% | > 10% o > 15% |
Fino a 10 mln | 52,50% | 60,00% | 67,50% | |
10 mln – 50 mln | 7,50% | 15,00% | 22,50% |
Procedura per la fruizione del credito d’imposta
Per l’accesso al beneficio, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa pari, per il riconoscimento del credito di imposta l’impresa trasmette al GSE una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante. La comunicazione preventiva è corredata, tra l’altro, dalla certificazione di un tecnico del risparmio energetico.
Il GSE, entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato.
A seguito dell’avvenuta prenotazione ed entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato l’impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione degli investimenti.
Entro cinque giorni dalla data di presentazione della comunicazione, il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche relative al corretto caricamento e alla completezza della documentazione, trasmette all’impresa la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato ovvero, nel caso di comunicazioni dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell’importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d’imposta prenotato. In caso di dati non correttamente caricati o non leggibili ovvero di documentazione o informazioni incomplete, saranno richieste integrazioni.
A seguito del completamento del progetto di innovazione e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi previsti. La comunicazione di completamento è corredata, tra l’altro, dalla seconda certificazione del tecnico e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia tecnica asseverata dell’avvenuta interconnessione nonché della certificazione contabile di un Revisore Legale iscritto nella sezione A del registro.
Ai sensi dell’art 15, comma 6 del decreto i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono:
- gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Cumulo
La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), commi 427-429, ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l’ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio.
In particolare, la norma ha esteso le possibilità di cumulo dell’agevolazione, consentendo la cumulabilità con il credito d’imposta ZES e rimuovendo il vincolo di cumulabilità con le sole misure basate su risorse nazionali. È stata pertanto introdotta la possibilità di cumulo con tutte le agevolazioni, incluse quelle finanziate con fondi europei, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
* Marco Saracino è partner dello Studio Saracino in via Piave 47 a Bitonto
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