L’Inps, con proprio messaggio n. 188 del 17.1.2025, comunica le prime indicazioni operative, in virtù della legge n. 207 del 30.12.2024 articolo 1 – Legge di Bilancio 2025 -, in base al comma 167 – revisioni agli atti di soggetti con patologie oncologiche – ed al comma 168 – domanda unica tra le varie patologie di invalidità civile – .
Revisione sugli atti. Accertamenti fino al 31 dicembre 2025
1 Persona con disabilità affetta da patologie oncologiche
Il comma 3-bis dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 62/2024, aggiunto dalla Legge di Stabilità nel comma 167 di cui sopra, fa riferimento alle prestazioni “già riconosciute” per patologie oncologiche, quindi, alla generalità degli accertamenti sanitari relativi a patologie neoplastiche effettuati prima del 1° gennaio 2025 su tutto il territorio nazionale, comprese le nove province in cui è prevista la sperimentazione della valutazione di base (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste).
Quindi, in base a ciò, gli accertamenti di revisione di soggetti con patologie oncologiche devono essere definiti sugli atti in tutti i casi in cui la documentazione sanitaria allegata consenta una valutazione obiettiva, salvo la facoltà degli interessati di richiedere la visita diretta, prevista dal medesimo comma 3-bis.
L’Istituto, inoltre, si riserva di inviare alle Sedi competenti istruzioni operative in tal senso.
2 Persona con disabilità affetta da patologie non oncologiche
La valutazione sugli atti ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 20 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, deve intendersi tuttora valida per gli accertamenti sanitari effettuati su tutto il territorio nazionale, comprese le nove province in cui è prevista la sperimentazione della valutazione di base, per patologie non oncologiche, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2024, che prevede: “Fino al 31 dicembre 2025, alle revisioni e alle revoche delle prestazioni già riconosciute si applicano, anche nei territori soggetti a sperimentazione ai sensi dell’articolo 33, le condizioni di accesso ed i sistemi valutativi in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
L’Istituto ha più volte fornito indicazioni circa l’opportunità, in attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 12, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo 62/2024, che la revisione sia evitata in presenza di patologie cronico-degenerative, nonché limitata ai soli casi in cui, alla luce delle attuali conoscenze mediche (e non dei possibili futuri progressi della scienza medica), sia prevedibile in concreto (e non meramente in ipotesi) un miglioramento della condizione di salute.
Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l’invalidità e l’inabilità
Come prevede il comma 168 della Legge di Bilancio 2025, per l’anno 2025, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre, l’Inps è tenuto a effettuare l’accertamento dei requisiti sanitari in un’unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente. Tale disposizioni si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1°
gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l’intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.
La norma concerne anche gli ambiti territoriali in cui, già nell’anno 2025, si applica in via sperimentale il procedimento valutativo di base.
Nell’anno 2025, in tutto il territorio nazionale, dunque, si deve procedere a effettuare una visita sanitaria unica, valida sia per il riconoscimento dell’invalidità o dell’inabilità previdenziale, che per il procedimento valutativo di base.
Pertanto l’ambito della visita in programma di revisione per l’invalidità o inabilità previdenziali si estenderà anche agli accertamenti relativi alle minorazioni civili e alle condizioni di disabilità, qualora essi non siano stati già eseguiti in base al solo esame degli atti.
Inoltre, il duplice accertamento deve effettuarsi con la massima urgenza in caso di domanda di invalidità civile o ai sensi della legge n. 104/1992 presentata da pazienti oncologici, al fine di rispettare la tempistica dettata dall’articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
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