20.01.2025
Nuove regole per evitare la doppia imposizione
L’articolo 1, commi da 81 a 86 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 introduce, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, specifiche limitazioni alla deducibilità dei costi sostenuti per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante servizio di taxi o servizio di noleggio con conducente, facendoli altresì concorrere al reddito di lavoro dipendente o autonomo, qualora rimborsati a dipendenti o ai professionisti in contanti.
Rientrano nei nuovi obblighi di tracciabilità anche le spese di rappresentanza e quelle per omaggi.
Metodi di Pagamento Tracciabili Previsti dalla Normativa
I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono quelli previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n 241/1997:
- versamento bancario o postale;
- carta di debito, carta di credito o prepagata;
- assegno bancario o circolare.
Gestione delle Spese di Trasferta: Nuovi Limiti e Obblighi
Dunque, ad eccezione delle spese relative ai trasporti effettuate mediante autoservizi pubblici di linea e si presume, in attesa di chiarimenti ufficiali, alle spese di lavanderia, parcheggio, eccetera, anche non documentabili, sostenute dal dipendente in occasione di trasferte o missioni e che possono essere attestate sino all’importo massimo giornaliero di €. 15,49, elevate a €. 25,82 per le trasferte all’estero, si dovrà dotare il dipendente in trasferta di una carta di credito personale o aziendale per far fronte alle spese correnti, quali taxi, ristorante o albergo.
Implicazioni Fiscali dei Rimborsi per Dipendenti
Ai fini del reddito di lavoro dipendente, art. 51 del TUIR, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni di per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente
Ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP obbligo di pagamento tracciabile delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.
Tracciabilità e Deduzioni per Lavoratori Autonomi
Ai fini del reddito di lavoro autonomo, art. 54 del TUIR la deducibilità dei costi sostenuti dal lavoratore autonomo, relativi alle spese per prestazioni di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea, è ritenuta possibile solo per spese inerenti all’attività del professionista, sostenute con metodi di pagamento tracciabili.
La norma richiede inoltre la tracciabilità anche per le spese addebitate analiticamente al committente. Pertanto, le spese per prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, nonché per viaggi e trasporti, se riaddebitate analiticamente al cliente nell’ambito della prestazione professionale, dovranno risultare pagate con strumenti tracciabili affinché la deducibilità resti integra.
Obblighi Formali e Deduzioni per le Spese di Trasferta per le imprese
Ai fini delle spese per prestazioni di lavoro sostenute dalle imprese, il nuovo comma 3-bis dell’art. 95 del TUIR impone l’utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti per la deducibilità delle spese connesse alle trasferte dei dipendenti e dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività a favore dell’impresa, laddove in assenza di un pagamento tracciato non sarà possibile, dal 2025, la deducibilità di tali oneri, pur se in astratto riconducibili alle spese per prestazioni di lavoro disciplinate dall’articolo 95.
Estensione dell’Obbligo di Tracciabilità per le Spese di Rappresentanza
Ai fini delle spese di rappresentanza art. 108 del TUIR si estende l’obbligo di tracciabilità, mantenendo i criteri di deducibilità già esistenti, legati alla tipologia di spesa e all’inerenza dell’onere rispetto all’attività di impresa, ed aggiungendo un ulteriore requisito formale: la tracciabilità del pagamento.
Pertanto tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19 novembre 2008 divengono deducibili ai fini del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP solo se il pagamento sarà eseguito con versamento bancario o postale, carta di debito o di credito o assegno e se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati.
Secondo i primi commentatori, la modifica non dovrebbe interessare né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti.
Tags: deducibilità, Legge Bilancio 2025, metodi pagamento, novità, spese rappresentanza, spese trasferta, tracciabilità
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