Maxi deduzione nuove assunzioni: istruzioni delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025 ha fornito chiarimenti operativi sull’applicazione della maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione

La Legge di bilancio 2025 ha prorogato l’agevolazione per tre anni, estesa quindi, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

L’agevolazione è rivolta ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Essa è finalizzata a incentivare le nuove assunzioni e favorire l’occupazione, sopratutto per le categorie di lavoratori svantaggiati. 

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Chi può beneficiare della Maxi deduzione?

L’agevolazione è rivolta:

  • Titolari di reddito d’impresa tra cui:
    • soggetti passivi IRES di cui all’art. 73, c. 1, lett. a) e b), TUIR (società, enti pubblici e trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale);
    • soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lett. c), TUIR (gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, nonché gli OICR), con riferimento alle nuove assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati in tutto o in parte nell’esercizio dell’attività commerciale (enti non commerciali residenti);
    • Società e gli enti non residenti in Italia;
    • Società di persone;
    • Imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali;
  • Esercenti arti e professioni.

Inoltre, l’agevolazione spetta a condizione che i beneficiari abbiano esercitato l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo, a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Sono escluse dal beneficio le imprese in liquidazione o in situazioni di crisi, nonché le attività che determinano il reddito in forma forfetaria.

Requisiti oggettivi

I beneficiari della Maxi deduzione devono verificare che al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, si siano verificati:

  • Incremento occupazionale, quando il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente a quello agevolato;
  • Incremento occupazionale complessivo quando il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, non è inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Pertanto, l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nel periodo agevolato, deve essere accompagnato dall’aumento del numero dei lavoratori dipendenti anche a tempo determinato, rispetto alle medie occupazionali del periodo precedente.

Quindi, l’incremento occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L’Agenzia delle Entrate nella circolare in commento, fornisce chiarimenti sulle modalità di calcolo dell’incremento occupazionale e dell’incremento occupazionale complessivo in presenza di determinate fattispecie inerenti i diversi rapporti di lavoro, come:

  • Cessione del contratto di lavoro;
  • Trasferimento di azienda;
  • Assegnazione alla stabile organizzazione da parte di soggetto non residente;
  • Destinazione del dipendente all’estero;
  • Distacco;
  • Somministrazione di personale;
  • Conversione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato.

Come si determina la maggiorazione

L’agevolazione consiste nella maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Il costo è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti, come risultante dal conto economico e l’incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle medesime voci, relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per calcolare la maggiorazione occorre far riferimento al dato contabile delle già menzionate voci, fatte salve le specifiche deroghe di cui si tratta nella circolare.

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La maggiorazione è aumentata al 30% per determinate categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, indicate nell’Allegato 1 al decreto, come per esempio: le persone con disabilità, le donne con almeno due figli di età minore di diciotto anni, le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile.

Nella circolare sono indicate le modalità di determinazione della maggiorazione in presenza di neoassunti riferibili a categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela e sulle modalità di calcolo per il gruppo interno, in cui ogni soggetto deve ridurre il costo da assumere ai fini della maggiorazione in base a un rapporto che tiene conto dei decrementi occupazionali che si sono verificati in altre società del gruppo.

Adempimenti e controlli

Le aziende devono documentare con precisione l’effettivo incremento occupazionale mediante:

  • Registri delle assunzioni e cessazioni;
  • Dichiarazioni fiscali conformi ai criteri della circolare;
  • Rispetto delle condizioni per l’applicazione della deduzione.

Inoltre, ai fini della determinazione degli acconti fiscali, la normativa stabilisce che l’agevolazione non deve essere considerata per il calcolo degli anticipi IRPEF/IRES.



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