La revisione della Rendicontazione Volontaria di Sostenibilità

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Assirevi ha pubblicato il Documento di Ricerca n. 260 del dicembre 2024, con lo scopo di fornire indicazioni utili alle società di revisione incaricate di rilasciare attestazioni sulla rendicontazione di sostenibilità predisposta in via volontaria.

Innanzitutto, Assirevi ricorda che gli obblighi di Rendicontazione di Sostenibilità, di cui alla direttiva 2022/2464/UE colpiranno le imprese europee in modo progressivo:

  • le grandi imprese di interesse pubblico, ossia principalmente assicurazioni, banche e società quotate, con un numero medio superiore ai 500 dipendenti, già a decorrere dall’esercizio 2024;
  • le altre grandi imprese che, a decorrere dall’esercizio 2025, rientrano nei limiti dimensionali delle Pmi, prescritti dal D.Lgs. 125/2024 (di recepimento della Direttiva 2023/2464/UE); si tratta, in particolare, delle imprese che, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino, alla data di chiusura del bilancio, in almeno due dei seguenti parametri:
  1. totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000;
  2. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000;
  3. numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250;
  • le Pmi emittenti titoli quotati in mercati regolamentati italiani od europei a decorrere dal 2026;
  • infine, le società extra europee, madri di gruppi che sviluppano, attraverso branch o subsidiaries, un volume delle vendite nel territorio della comunità superiore a euro 150.000.000.

Le Pmi europee che non hanno emesso titoli quotati non sono, e salvo modifiche normative non saranno nemmeno in futuro, obbligate a fornire la Rendicontazione di Sostenibilità.

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L’obbligo di rendicontazione, di cui alla Direttiva sopra richiamata (cd. CSRD) implica, altresì, l’adozione dei principi di rendicontazione emanati dall’EFRAG – European Financial Reporting Advisory Consulting Group– e trasfusi nel Regolamento Delegato 2023/2772/UE.

Tali principi, gli ESRS – European Sustainability Reporting Standards – statuiscono, innanzitutto, l’obbligo di inserire l’informativa di sostenibilità all’interno di un’apposita sezione della Relazione sulla Gestione, il che comporta un iter di approvazione e pubblicità analogo a quello previsto per il bilancio di esercizio. Inoltre, forniscono una serie di postulati e di criteri che rendono il procedimento di raccolta e rappresentazione dei dati non finanziari piuttosto impegnativo ed elaborato.

Ciò nonostante, anche le Pmi possono avere interesse ad impegnarsi nella disclosure sulle tematiche ESG su base volontaria. Si pensi, ad esempio:

  • alle società che diventeranno obbligate nei futuri esercizi, in base alla CSRD, e che decidono di anticipare volontariamente la rendicontazione;
  • alle società facenti parte di un gruppo soggetto ad obbligo che, dovendo comunque predisporre numerosi dati, decide anche di redigere un bilancio di sostenibilità su base individuale;
  • altre società non obbligate che intendano mettere a disposizione i propri dati a fornitori e/o clienti, interessati alle tematiche ESG per policy aziendale o per obbligo di rendicontazione esteso alla catena del valore.

Per questi soggetti EFRAG ha rilasciato, sempre nel mese di dicembre 2024, gli Standard di Rendicontazione dedicato delle PMI su base volontaria -VSME- che semplifica notevolmente il set di informazioni da rendicontare e le modalità di trattamento delle informazioni stesse.

Assirevi, tuttavia, consiglia l’applicazione integrale dei principi di rendicontazione diciamo “obbligatori”, ossia quelli di cui al Regolamento 2023/2772/UE, anche su base volontaria, in quanto il set di principi ESRS “costituisce il framework di riferimento più avanzato e completo a livello europeo”. In questo caso, comunque, l’adozione degli ESRS in versione integrale potrebbe, secondo l’associazione, alleggerirsi di alcuni obblighi formali quali, ad esempio, la taggatura delle informazioni in formato elettronico o la presentazione delle informazioni “tassonomiche”, di cui all’articolo 8, Regolamento 2020/852/UE.

Ciò che consiglia Assirevi è di inserire la rendicontazione in un documento separato rispetto alla Relazione sulla Gestione, il che ne renderebbe immediatamente evidente ai destinatari il carattere volontario.

È utile, infine, evidenziare che, Assirevi fornisce, in allegato al Documento, un esempio di Relazione della società di revisione sulla Rendicontazione di Sostenibilità.



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