Corte tributaria annulla sanzione da 360mila euro comminata da Provincia a due società, l’ente fa ricorso

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Carta di credito con fido

Procedura celere

 


Nei mesi scorsi la Corte di giustizia tributaria di I grado della Spezia ha accolto i ricorsi delle società Inerteco e Castagna Settimo volti entrambi a ottenere l’annullamento dell’atto con cui la Provincia della Spezia, nel 2021, ha irrorato una sanzione di complessivi circa 360mila euro per “omesso versamento del tributo speciale per il previsto deposito
in discarica dei rifiuti solidi”; ma la Provincia ha deciso nei giorni scorsi di impugnare la sentenza sfavorevole della Corte spezzina, impugnandola di fronte alla Corte di giustizia tributaria di II grado di Genova; del resto per la relazione dello studio legale che ha rappresentato e difeso l’ente in occasione del primo grado della vertenza, la sentenza “risulta ampiamente censurabile, in quanto fondata su un inquadramento della fattispecie del tutto erroneo e per nulla condivisibile”, si legge nel recente decreto con cui il presidente Pierluigi Peracchini da il via libera alla costituzione in giudizio.

La vicenda è quella della ricostituzione del versante in passato sede della cava della Brina, a Ponzano Belaso, comune di Santo Stefano Magra, di cui si occupa la Castagna Settimo utilizzando materiali, di determinate e prescritte caratteristiche, provenienti dall’impianto Inerteco. La contestazione alla base della sanzione emessa dalla Provincia ha ad oggetto la presunta costituzione di una discarica o comunque di un deposito incontrollato di rifiuti all’interno del sito in questione. Il provvedimento dell’ente provinciale “muove dal presupposto in forza del quale non sarebbe stato rispettato il PAU (Provvedimento autorizzatorio unico, ndr), in particolare nella parte in cui esso prevede che gli aggregati riciclati destinati al ripristino della cava avrebbero dovuto essere corredati da idonea certificazione, al fine di renderli compatibili con la destinazione urbanistica finale specifica del sito, vale a dire l’uso residenziale/verde pubblico”, si riporta nella sentenza della Corte di giustizia tributaria spezzina (che, per “l’obiettiva controvertibilità della vicenda”, ha visto la compensazione integrale delle spese). “In particolare, i materiali conferiti dal 25.1.2016 al 14.3.2016 recherebbero la conformità non alla colonna A ma alla diversa colonna B, All. 5, Parte Quarta, d.lgs. 152/2006 – si legge ancora -. La Provincia della Spezia ha, di conseguenza, ritenuto che, non essendosi pienamente ed efficacemente concretizzato il processo di trattamento dei rifiuti, il materiale (a suo dire, illecitamente) abbancato nella cava non potrebbe essere considerato come ‘prodotto’, ma come ‘rifiuto’, ragion per cui ad esso andrebbe applicata la disciplina in materia di gestione dei rifiuti”.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Ma, come accennato, la Corte ha dato ragione alle due società ricorrenti, emettendo una sentenza che verte sul concetto di rifiuto. La giurisprudenza, si legge nel provvedimento “ha precisato che è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materia”, rilevando altresì i magistrati tributari che “per attribuire la natura di ‘rifiuto’ ad un bene, occorre anche accertare che esso non abbia i requisiti del sottoprodotto, sempre in rapporto alla condotta e alla volontà del cedente di disfarsi del bene”. Dunque per la Corte spezzina “l’attività svolta dalle società ricorrenti non può in alcun modo essere qualificata come abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti, e ciò a prescindere dalla conformità del materiale conferito”; in merito al quale in sentenza si rileva essere composto da “terre e rocce da scavo qualificabili come ‘sottoprodotto’ ed aggregati riciclati qualificabili come ‘rifiuti cessati’; il tutto in presenza di un progetto e di un puntuale percorso autorizzativo”.  L’atto della Provincia impugnato dai ricorrenti, osserva ancora la sentenza, “ha attribuito la qualifica di rifiuti ai materiali in questione senza avere considerato la loro specifica destinazione in ragione delle intenzioni del detentore e della società proprietaria dell’area da bonificare, che non erano certo quelle di ‘disfarsi’ sic et simpliciter degli stessi ma, piuttosto, di dare attuazione ad un più ampio progetto”.

Considerazioni, queste, più altre non riportate per necessità di sintesi, che “escludono alla radice la possibilità di qualificare come ‘rifiuti’ i materiali conferiti nella ex cava”, scrivono ancora i giudici. I quali, facendo menzione anche del versante penale che la vicenda ha avuto, ritengono “verosimile” che le medesime considerazioni siano alla base della pronuncia di assoluzione emessa la scorsa primavera dal Tribunale della Spezia nell’ambito del procedimento sorto proprio a seguito delle contestazioni di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti nei confronti dei rappresentanti legali della Castagna Settimo e dell’Inerteco.





Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link