Patente a crediti, FAQ aggiornate al 17 gennaio 2025

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In data 17 Gennaio Lā€™ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato le Frequently Asked Question ( FAQ ) sulla patente a crediti. Il quarto aggiornamento fa seguito a quelli del 4 ; 15 ottobre e 6 novembre 2024.

In questa occasione le principali tematiche affrontate riguardano :

  • differenze tra ā€œesenzione giustificataā€ e ā€œnon obbligatorioā€;
  • obblighi per General Contractor e imprese non operative nei cantieri;
  • specificazioni sulle figure che operano fisicamente nei cantieri soggette allā€™obbligo della patente a crediti;
  • specificazioni sulle figure escluse dallā€™obbligo della patente;
  • procedure in caso di perdita della certificazione SOA;
  • controlli sullā€™idoneitĆ  dei subappaltatori;
  • modalitĆ  di comunicazione al RLS o RLST;
  • requisiti per le imprese familiari;
  • gestione di variazioni da lavoratore autonomo a impresa successive alla richiesta della patente;
  • chiarimenti per gli interventi dei servizi di pronto soccorso e antincendio;
  • dichiarazione di ā€œesenzione giustificataā€ per il DURF.

In merito alla compilazione della domanda per il rilascio della patente a crediti tramite portale INL, si chiede un chiarimento sulla differenza tra ā€œesenzione giustificataā€ e ā€œnon obbligatorioā€.

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Come riportato nella circ. n. 4/2024 in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolaritĆ  delle casistiche il portale consente di indicare la ā€œnon obbligatorietĆ ā€ o ā€œlā€™esenzione giustificataā€ da un determinato requisito. La ā€œnon obbligatorietĆ ā€ dovrĆ  essere indicata quando non si ĆØ soggetti al possesso di un determinato requisito; ad esempio, nel caso di un lavoratore autonomo per il quale non ĆØ prevista la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) o la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Lā€™ā€œesenzione giustificataā€ va invece indicata nei casi in cui in linea teorica ĆØ previsto, in capo al richiedente, il possesso di un determinato requisito il quale tuttavia, per giustificate ragioni che attengono al caso concreto, non si possiede al momento della dichiarazione (ad es. non si ĆØ ancora materialmente in possesso del DURC ma ĆØ stata appena richiesta una rateazione contributiva e si ĆØ in attesa di acquisire il Documento). Lā€™ā€esenzione giustificataā€ va inoltre indicata nei casi in cui non si ĆØ in possesso di un determinato requisito poichĆ© il soggetto che richiede la patente ha attivato un contenzioso volto, direttamente o indirettamente, a metterne in discussione lā€™obbligatorietĆ  nei suoi confronti.

Con riferimento allā€™ambito soggettivo di applicazione della patente a crediti, qualora una impresa affidataria ā€“ pur avendo i requisiti di impresa edile ā€“ agisca nel ruolo di General Contractor, affidando la totalitĆ  dellā€™esecuzione delle opere a terze imprese esecutrici, limitandosi quindi ad utilizzare il proprio personale dipendente ā€œnon tecnicoā€ per lo svolgimento di attivitĆ  professionale, per mezzo di ingegneri, architetti e geometri, anche direttamente in cantiere, ĆØ assoggettato allā€™obbligo di richiedere la patente a crediti?

Come chiarito dalla circ. n. 4/2024 ā€œi soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese ā€“ non necessariamente qualificabili come imprese edili ā€“ e i lavoratori autonomi che operano ā€œfisicamenteā€ nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)ā€. Nel caso di impresa
affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di unā€™opera, non ĆØ previsto il possesso della patente, in quanto tale impresa non opera ā€œfisicamenteā€ in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale.

La circolare INL prevede che i soggetti tenuti al possesso della patente non siano necessariamente qualificabili come imprese edili ma sia sufficiente operare fisicamente nei cantieri: quindi, ad esempio, idraulici o vetrai o fornitori di porte/finestre che intervengono in un cantiere per il montaggio dei sanitari o degli infissi interni/esterni sono considerabili soggetti tenuti al possesso della patente a punti?

Le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui allā€™art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 sono soggette alla patente a crediti. Pertanto, il montaggio di sanitari o infissi interni/esterni rientra tra le attivitĆ  per le quali si opera ā€œfisicamenteā€ nei cantieri e, dunque, per le quali si ĆØ tenuti al possesso della patente a crediti.

Gli Organismi Abilitati, Accreditati e/o Notificati che effettuano attivitĆ  di verifica periodica, straordinaria e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 162/1999, del D.P.R. n. 462/2001 e dellā€™art. 71 del D. Lgs. 81/2008 devono possedere la patente a crediti?

Le verifiche periodiche, straordinarie e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 (impianti di messa a terra), D.P.R. n. 162/1999 (ascensori) e ai sensi dellā€™art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 (attrezzature di lavoro) potrebbero essere eseguiti in contesti che riguardano i cantieri temporanei e mobili. Tuttavia, lā€™attivitĆ  di verifica periodica e straordinaria, ai sensi dellā€™art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, va intesa quale prestazione di natura intellettuale in quanto il personale ispettivo non effettua alcun intervento diretto su alcuna attrezzatura, nĆ© effettua alcun intervento esecutivo con finalitĆ  operative di cantiere. Tutte le manovre di controllo vengono infatti richieste al manutentore ed il personale ispettivo si limita ad assistere alle prove e a verbalizzarne lā€™esito. Inoltre, lā€™effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie comporta la qualifica in capo al verificatore di ā€œIncaricato di Pubblico Servizioā€ (art. 358 c.p.) che svolge, di fatto, una attivitĆ  del tutto uguale e analoga a quella degli enti pubblici preposti che, a seconda dellā€™assetto regionale, svolgono analoghe attivitĆ  (Ispettorato del lavoro, A.S.L., INAIL, ecc.) sulla stessa tipologia di impianti.

Qualora lā€™impresa perda la certificazione SOA in III classifica, ĆØ previsto un periodo transitorio di autorizzazione a lavorare che consenta allā€™impresa di accedere al cantiere per il periodo necessario per accertare i requisiti per lā€™accesso alla patente ed effettuare la conseguente richiesta?

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Lā€™art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che ā€œa decorrere dal 1Ā° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente ā€¦ le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ā€¦, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettualeā€ e successivamente al comma 15 prevede che ā€œnon sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dellā€™attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, ā€¦ā€. Pertanto, per potere operare in un cantiere ĆØ necessario essere in possesso di un titolo abilitativo: patente a crediti o attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Di conseguenza, nel caso in cui non sussista piĆ¹ la permanenza del requisito relativo al possesso dellā€™attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, ĆØ necessario richiedere la patente a crediti e, nelle more del suo rilascio, come previsto dallā€™art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 ā€œĆØ comunque consentito lo svolgimento delle attivitĆ ā€¦ā€.

Come si esplica la responsabilitĆ  dellā€™impresa appaltatrice relativamente al controllo sui soggetti subappaltatori? ƈ sufficiente la verifica in fase di affidamento?

Lā€™art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede lā€™obbligo di verifica, in capo al committente o responsabile dei lavori, del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. La verifica in questione, come previsto dalla citata disposizione, va effettuata al momento dellā€™affidamento da parte del committente o del responsabile dei lavori

Per quanto concerne lā€™obbligo di informazione dellā€™avvenuta richiesta della patente al RLS o al RLST, con quale modalitĆ  deve essere dimostrato lā€™assolvimento dello stesso (e-mail, verbale scritto, PEC o raccomandata a/r o altro)?

La norma non stabilisce le modalitĆ  di trasmissione dellā€™informazione al RLS o al RLST; pertanto, ĆØ possibile dimostrare lā€™avvenuto adempimento con qualsiasi mezzo.

Nel caso di impresa familiare con collaboratori familiari impiegati con modalitĆ  di prestazione occasionale (massimo 720 h annue) ĆØ corretto che il richiedente si qualifichi come lavoratore autonomo, con conseguente esclusione dei requisiti di cui alle lettere b), d), f)?

Ai fini dellā€™applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari, di cui allā€™art. 230-bis c.c., si applica lā€™art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008. Si rappresenta, inoltre, che secondo quanto chiarito nellā€™interpello del 29 novembre 2010 ā€œnel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrĆ  ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerĆ  a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materiaā€, a meno che non formalizzi un rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari. Ne consegue che, solo nei casi suindicati, lā€™impresa familiare non ĆØ soggetta alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e al possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR).

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Nel caso sia stata presentata richiesta di patente a crediti nella qualitĆ  di lavoratore autonomo e, solo successivamente, sia stato assunto un dipendente come ci si deve comportare? Fare una nuova richiesta sul portale?

I requisiti per richiedere la patente devono essere in possesso alla data di presentazione dellā€™istanza. Qualora i requisiti mutino successivamente alla richiesta non ĆØ necessario procedere ad alcuna modifica.

Un servizio di pronto soccorso allā€™interno di un cantiere costituisce una attivitĆ  di mera fornitura o ĆØ soggetta alla patente a crediti?

Si ritiene che i servizi di pronto soccorso anche antincendio non sono tenuti al possesso della patente in quanto trattasi di fornitura di un servizio di intervento avente carattere meramente emergenziale.

Si chiede di conoscere, nel caso di installazione di impianti di vinificazione, se occorra dichiarare il ā€œpossesso del DURFā€, per il quale ĆØ necessario che risultino versamenti nel ā€œconto fiscaleā€ a qualsiasi titolo nel complesso superiori, nellā€™ultimo triennio, al 10% dei ā€œricaviā€ dello stesso periodo. Viene rappresentato che tale percentuale non ĆØ facilmente raggiungibile per le imprese che, vendendo a clienti comunitari, applicano per legge il regime di non imponibilitĆ  e quindi non incassano e versano sul conto fiscale lā€™IVA su tali vendite. Come ci si deve comportare ai fini della richiesta della patente in relazione al possesso del DURF?

Si ritiene che, nellā€™ipotesi descritta, in sede di richiesta della patente possa essere indicata lā€™opzione ā€œesenzione giustificataā€ per quanto concerne il possesso del DURF.Ā 

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Fonte: INL

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