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INCENTIVI | Bonus Transizione 5.0. Cambiano aliquote, procedure di accesso, cumulabilità e calcolo dei consumi

La Legge di bilancio 2025 ha modificato profondamente la disciplina del bonus Transizione 5.0 (si vedano commi 427, 428 e 429). Le novità sono applicabili anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024. In particolare, cambiano le aliquote agevolative, le procedure di accesso e le regole per la cumulabilità. Sono state inoltre semplificate le procedure per il calcolo dei consumi energetici. 

Aliquota unica per investimenti fino a 10 milioni di euro

Introdotto un’aliquota unica per investimenti fino a 10 milioni di euro.

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

In particolare, a seguito della modifica, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
a) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva dal 3 al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento dal 5 al 10%:
35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;
– 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria;
b) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% e fino al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10% e fino al 15%:
40% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;
– 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria;
c) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%:
45% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;
– 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

REGOLE DI CUMULO

È stato inoltre eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta ZES Unica Mezzogiorno e con altri incentivi finanziati da fondi europei. 

A seguito della modifica apportata, quindi, il credito di imposta è cumulabile:

  • con il credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno e il credito di imposta ZES Agricoltura, di cui agli articoli 16 e 16-bis del D.L. n. 124/2023;
  • con il credito di imposta Zona Logistica Semplificata (ZLS), di cui all’articolo 13 del D.L. n. 60/2024;
  • con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Il cumulo, quindi, richiederà il rispetto del divieto del doppio finanziamento;
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  • con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Resta confermata la non cumulabilità con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali materiali e immateriali 4.0, di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020). 

Resta confermata la non cumulabilità con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali materiali e immateriali 4.0, di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge di Bilancio 2021 (
legge n. 178/2020).

Semplificazioni delle procedure di calcolo dei consumi energetici

Sono state inoltre semplificate le procedure di calcolo dei consumi energetici, prevedendo che:

  • si presume il raggiungimento della riduzione minima dei consumi energetici richiesta per accedere al credito di imposta (pari almeno al 3% a livello di unità produttiva oppure al 5% a livello di processo produttivo interessato dall’investimento) nel caso di investimenti in beni materiali 4.0 di cui all’Allegato A della legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al credito di imposta. L’impresa, comunque, ha la possibilità dimostrare il raggiungimento di un risparmio energetico superiore e beneficiare, così, di un’aliquota agevolativa più elevata;
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  • la riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%;
  • le società di locazione operativa possono verificare il risparmio energetico conseguito rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario.

Ulteriori novità

Ulteriori modifiche riguardano:

  • la maggiorazione prevista per gli impianti fotovoltaici, aumentata, rispettivamente, al 130%, 140% e 150% del loro costo, per i moduli fotovoltaici a maggior efficienza prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea di cui alle lettere a), b), e c) dell’art. 12 del D.L. n. 181/2023;
  • la platea dei soggetti beneficiari. Viene infatti disposto che il credito di imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente.

 

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Per informazioni rivolgersi all’Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Francesca Puddu – Comunicazione Associativa
Telefono: 0784 233311
Fax: 0784 233301
E-mail: f.puddu@assindnu.it





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