Indennità di discontinuità 2025 per i lavoratori del settore dello spettacolo

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L’INPS comunica che a partire dal 15 gennaio 2025 è di nuovo disponibile il servizio per la presentazione della domanda di Indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo per l’anno 2025, riferita all’anno di competenza 2024.

Il servizio rimarrà disponibile fino alla data del 31 marzo 2025 (cadendo il 30 marzo 2025 di domenica), termine ultimo per la presentazione della domanda.

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Procedura celere

 

L’indennità di discontinuità è corrisposta in favore dei seguenti lavoratori iscritti al fondo pensione dello spettacolo:

  • autonomi, anche con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • subordinati a tempo determinato (che prestano attività artistica o tecnica connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo);
  • subordinati a tempo determinato tra i quali: operatori di cabine di sale cinematografiche, impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, da imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi o da imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa.

Sono inclusi inoltre:

  • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, da imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, da imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  • impiegati e operai dipendenti da imprese di spettacoli viaggianti;
  • lavoratori dipendenti da imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
  • intermittenti a tempo indeterminato, non titolari dell’indennità di disponibilità.

L’indennità di discontinuità è riconosciuta inoltre, ai lavoratori di uno stato dell’Unione europea o stranieri con regolare soggiorno in Italia, residenti nel paese da almeno un anno, in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea;
  • essere cittadino straniero che soggiorna regolarmente nel territorio italiano;
  • essere residente in Italia da almeno un anno;
  • essere in possesso di un reddito IRPEF non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
  • aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contributi accreditati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo.

Ai fini del calcolo delle giornate non si computano quelle riconosciute a titolo di:

  1. indennità di discontinuità;
  2. indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS);
  3. indennità NASpI, nel medesimo anno.

 

È necessario inoltre:

  • avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente da attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo;
  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità;
  • non essere titolare di pensione diretta.

L’indennità spetta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate dall’Inps nell’anno di riferimento (cioè 2024) in misura pari al 60% della retribuzione media imponibile del 2024.

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Si ricorda che la prestazione non è cumulabile, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio, con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura (NASpI, DIS-COLL, ISCRO, DS Agricola), nonché con l’indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell’indennità NASpI.

La prestazione, inoltre, non è cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali. L’Istituto inoltre ricorda che l’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di aprile, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda.





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