Ammortizzatori sociali: dalla cassa integrazione alla Naspi, ecco cosa prevede la manovra 2025

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Manovra 2025, ecco quali sono le novità sugli ammortizzatori sociali: dalla cassa integrazione alla Naspi, caso per caso le disposizioni contenute nella legge di Bilancio varata dal Governo Meloni e i fondi stanziati

La legge di Bilancio 2025 contiene una serie di disposizioni rilevanti in materia di ammortizzatori sociali. Vediamo quali sono le più rilevanti.

Cigs in deroga per le aree di crisi industriale complessa

Per il 2025, sono stanziati 70 milioni di euro, oltre alle risorse residue dei precedenti finanziamenti, per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigente, e di mobilità in deroga, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

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Per aree di crisi industriale complessa si intendono i territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con forte impatto sulla politica industriale nazionale, non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza regionale.

La complessità deriva da :
crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto;
grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione sul territorio.

Per tali aree (localizzate ad oggi in 15 regioni, dal Piemonte alla Sicilia) sono stati siglati degli Accordi di Programma per l’attuazione del Prri che, oltre ai ministeri competenti, prevedono il coinvolgimento delle Regioni, Province e Comuni, oltre quello delle Autorità portuali, ognuno dei quali con interventi di competenza ed eventuali correlati impegni finanziari.

Cigs per cessazione di attività

È prorogata, per l’anno 2025, la possibilità di accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale da parte delle aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, per evitare il ricorso ai licenziamenti collettivi e poter gestire in via temporanea gli esuberi di personale.

Peraltro è stato ampliato l’ambito di applicazione del provvedimento che individua le aziende che hanno accesso alla cigs, comprendendo anche i datori di lavoro non coperti dai Fondi bilaterali di solidarietà i quali, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato più di 15 dipendenti.

Tale misura è stata finanziata con 100 milioni di euro per il 2025 e l’integrazione salariale può essere concessa, in deroga ai limiti massimi per la fruizione della cassa integrazione, per un ulteriore periodo di 12 mesi.

Cigs oltre i limiti temporali di legge

È incrementato di 100 milioni di euro il tetto di spesa per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per dare la possibilità alle imprese, con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, oltre i limiti temporali di legge, di durata fino ad un limite massimo di 6 mesi per la proroga di cigs per crisi e di 12 mesi per la proroga di cigs per riorganizzazione o per contratto di solidarietà.

Sostegno al reddito per i lavoratori dei call center

Sono state prorogate, in deroga alla normativa vigente, per l’anno 2025 le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center mediante il raddoppio a 20 milioni di euro del relativo Fondo sociale per occupazione e formazione.

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per le aziende

 

Proroga della Cigs per le imprese dichiarate di interesse strategico nazionale

Per le imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 1000, che hanno già in corso dei piani di riorganizzazione non ancora completati per la complessità degli stessi, il ministero del Lavoro può autorizzare, a domanda, la proroga dell’ integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di legge, sino al 31 dicembre 2025.

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo

Sono rideterminate, in senso più favorevole, le condizioni per l’accesso all’indennità di discontinuità (ovvero prestazione di disoccupazione) per i lavoratori dello spettacolo (autonomi, lavoratori subordinati a tempo determinato e lavoratori intermittenti a tempo indeterminato). Il sostegno economico viene erogato in una unica soluzione su domanda dei lavoratori che ne abbiano maturato i requisiti l’anno precedente.

Dal 15 gennaio, e sino al 31 marzo, è reso disponibile sul sito web dell’Inps, oltre che tramite call center o Istituti di Patronato, il servizio per la presentazione della domanda di tale indennità per l’anno 2025, riferita all’anno di competenza 2024.

NASpI

È stata aggiunta una ulteriore condizione per poter accedere all’indennità di disoccupazione NASpI.

È previsto infatti che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, oltre allo stato di disoccupazione e ad almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la perdita di lavoro, sono richieste anche almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro interrotto per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale eventualmente occorso nei 12 mesi precedenti l’evento di disoccupazione involontaria per cui si richiede la NASpI, a meno che non si tratti di dimissioni o risoluzione consensuale che danno diritto alla NASpI e quelle tutelate della madre o del padre.

In altri termini, per verificare se il lavoratore ha diritto alla NASpI, ad esito di una causa di cessazione del rapporto di lavoro che dia teoricamente diritto all’indennità di disoccupazione, come il licenziamento, si deve controllare se nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore abbia cessato un rapporto di lavoro subordinato per dimissioni o lo abbia risolto consensualmente senza diritto alla NASpI.

In questa eventualità, per per poter accedere alla NASpI è ora richiesto che siano presenti nel conto individuale del lavoratore almeno 13 settimane, anche non consecutive, di versamenti contributivi tra l’ultima causa di disoccupazione volontaria e l’evento di disoccupazione involontaria per cui si richiede la NASpI.

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Facciamo un esempio.

Il 31 gennaio 2025 un lavoratore cessa il rapporto di lavoro subordinato per dimissioni (causa che non dà diritto alla NASpI) e il 17 febbraio successivo viene assunto (dallo stesso o da altro datore di lavoro) con rapporto di lavoro fino al 28 febbraio seguente. Poiché tra il 1° e il 28 febbraio non sono versati contributi per almeno 13 settimane, il lavoratore non avrebbe i requisiti per fruire della NASpI.

Se invece il secondo rapporto iniziasse il 17 febbraio e terminasse, per licenziamento o scadenza del termine o altra causa che desse diritto alla NASpI, il 17 maggio successivo, il lavoratore avrebbe diritto alla NASpI in quanto, in questo caso, vi sarebbe una contribuzione versata per almeno 13 settimane dopo le dimissioni.

Infine, sempre in materia di cassa integrazione guadagni è utile ricordare la disposizione contenuta nel c.d. “Collegato Lavoro 2024” (legge 203/2024), che è entrata in vigore il 12 gennaio 2025.

Compatibilità tra l’ indennità di integrazione salariale e lo svolgimento di attività lavorativa

È stata sostituita la norma che stabiliva gli effetti dello svolgimento di attività lavorativa durante il periodo in cui il lavoratore fruisce della cassa integrazione guadagni.

Con il superamento della distinzione tra attività di lavoro subordinato fino a 6 mesi, che comportava la sospensione della cig per l’intera durata del rapporto, e attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi o di lavoro autonomo, da cui conseguiva il venir meno del trattamento di cig per le giornate di lavoro effettuate, la nuova disposizione prevede che il lavoratore non ha diritto al trattamento di cig per le sole giornate di lavoro subordinato o autonomo effettuate, a prescindere dalla durata.

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Resta fermo che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all’Inps dello svolgimento dell’attività lavorativa svolta, subordinata o autonoma.

Le comunicazioni obbligatorie a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono valide al fine dell’assolvimento del predetto obbligo di comunicazione all’Istituto di svolgimento di attività lavorativa durante un periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni.



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