Positivo al test della droga ma lucido alla guida: conseguenze

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Confessare di aver fumato marijuana molto tempo prima di mettersi alla guida: quali sono i rischi? Possono togliere la patente?

Un nostro lettore ci espone il caso del figlio: fermato dalla polizia, in perfette condizioni di lucidità, confessa di fumare marijuana, ma non alla guida. Gli agenti lo portano in ospedale a fare gli esami del sangue. Risultato: patente sospesa per sei mesi e licenziato dal lavoro di autista. Ci chiede, pertanto, come sia possibile un epilogo del genere e se davvero rischia di perdere la patente chi – pur non avendo assunto alcuna sostanza stupefacente prima del controllo stradale – ne fa uso saltuariamente e comunque in momenti diversi, precedenti e ben distinti da quelli in cui conduce veicoli. Insomma, vuole sapere quali sono le conseguenze per chi è positivo al test della droga ma lucido alla guida.

La questione, per poter essere giudicata correttamente, richiederebbe la lettura del verbale della Polizia: solo da esso è possibile verificare se effettivamente il conducente era risultato positivo al test della droga, e con quali modalità è avvenuto l’accertamento.

Ciò nonostante, almeno in astratto, tale soluzione potrebbe essere frutto della recente riforma del Codice della strada che, all’articolo 187, ha eliminato l’accertamento dello stato di alterazione psicofisica: per violare la norma è sufficiente essersi messo alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, che, evidentemente, rimangono nell’organismo per parecchio tempo e dunque sono rilevabili anche successivamente. Il che significa che basta la positività ai test salivari e alle analisi dei laboratori per subire le sanzioni penali previste dalla norma.

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Naturalmente, la semplice confessione del conducente non è sufficiente a determinare la denuncia penale e tantomeno la condanna. Ciò che rileva è l’effettiva violazione della norma, al di là delle dichiarazioni verbali (oltretutto rese in un momento antecedente a quello di assunzione della qualifica di persona sottoposta alle indagini e dunque inutilizzabili nel processo penale).

Qui sorge il problema dei “falsi positivi” o della possibilità di condannare per «guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope» anche chi, pur lucido alla guida, abbia fatto, nei giorni anteriori uso di marijuana (cannabis) o altre sostanze droganti. Proprio per evitare tale conseguenza, la Cassazione, in periodo anteriore alla riforma, aveva sempre stabilito che, oltre all’esito del drug test, era altresì necessaria l’effettiva condizione di alterazione psico-fisica del conducente, senza la quale non sarebbe mai stata possibile alcuna sanzione.

Ora si attendono i chiarimenti della giurisprudenza sulla nuova norma che, secondo numerosi studiosi del diritto apparirebbe incostituzionale. E di tanto abbiamo parlato già, anche noi, nell’articolo Sarà dichiarato incostituzionale il nuovo codice della strada? Saranno cioè i giudici (della Cassazione o della stessa Corte Costituzionale) a stabilire se effettivamente può essere considerata legittima una sanzione penale applicata senza che vi fosse un concreto pericolo per la circolazione stradale.

Torniamo ora alla confessione di fumare marijuana e ai rischi che tale dichiarazione potrebbe avere. Questa non rileverebbe neanche ai sensi dell’art. 75 del TU sugli stupefacenti che non punisce l’assunzione di droga, bensì la semplice detenzione per uso personale. Questo significa che chi viene trovato in possesso di droghe leggere o pesanti subisce solo sanzioni amministrative (sospensione della patente, del passaporto, del porto d’armi e del permesso di soggiorno da 1 mese a 1 anno). Non le subisce, invece, chi ne ha già fatto uso, indipendentemente dal fatto che lo confessi o meno ai poliziotti. Leggi sul punto Fare uso di droga è legale?

Dunque, nel caso di specie, si suggerisce al lettore di contestare il verbale di accertamento della Polizia e, in sede giudiziaria (quindi nel corso del relativo processo penale), chiedere al giudice il rinvio degli atti alla Corte Costituzionale affinché decida se la nuova formulazione dell’art. 187 Cod. Strada è legittima o meno. Bisognerà mettere in evidenza l’irrazionalità della sanzione rispetto alla finalità della norma (la sicurezza stradale) e la violazione del principio di proporzionalità.

Quanto, in ultimo, al licenziamento, questo risulta essere un provvedimento del tutto legittimo: il comportamento di chi fa uso di sostanze stupefacenti, se addetto a mansioni lavorative di una certa delicatezza – come appunto quella dell’autista, conducente professionale – può certamente legittimare il provvedimento espulsivo da parte dell’azienda datrice di lavoro. Non poche volte, infatti, anche in sede di controlli sul lavoro, il rinvenimento di droga – anche a uso personale – o la positività ai test periodici, può determinare la risoluzione definitiva del rapporto.



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