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Con deliberazione n. 481 adottata dal Consiglio Federale del 19-20 dicembre 2024 la FITP ha provveduto all’identificazione delle tipologie di spese e delle attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso forfettario di cui al secondo comma dell’art. 29 del decreto legislativo 36/2021 s.m.i., come appresso indicato:
A. MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI RICONOSCIUTI
La FITP, comprese le articolazioni territoriali esistenti e le società affiliate, potranno avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività istituzionali in occasione delle seguenti manifestazioni ed eventi sportivi:
1. gare valide per le competizioni provinciali, regionali e nazionali inserite nel calendario federale e attività di preparazione, presso la sede dell’evento/gara/tornei, collegate allo svolgimento delle medesime gare/eventi/tornei;
2. gare, tornei e altre manifestazioni organizzate dalla FITP, comprese le articolazioni territoriali esistenti, e dalle singole affiliate purché munite di nullaosta federale, e attività di preparazione, presso la sede dell’evento/gara, collegate allo svolgimento delle medesime gare/eventi/tornei;
3. eventi di formazione e didattica organizzati dalla FITP, comprese le articolazioni territoriali esistenti e le affiliate, purché autorizzate dalla FITP;
4. eventi di formazione e didattica delle società/associazioni, per i quali sia stata effettuata regolare comunicazione alla Federazione e sia stata concessa autorizzazione da quest’ultima;
5. manifestazioni internazionali inserite nel calendario e/o riconosciute dalla FITP.
B. ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
Possono essere volontari:
– tutti i soggetti tesserati di cui all’art. 25 del Dlgs 36/21 ss.mm. e al DPCM 22 gennaio 2024 e ss.mm (“elenco mansioni”), ivi richiamato, che, nello svolgimento delle attività istituzionali della FITP, comprese le articolazioni territoriali esistenti, ivi compreso lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali;
– gli ulteriori soggetti, tesserati e non tesserati, che, nello svolgimento delle attività istituzionali della FITP, comprese le articolazioni territoriali esistenti, ivi compreso lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali, svolgendo le seguenti attività:
1. attività di formazione (docenze);
2. attività di promozione, assistenza e intrattenimento del pubblico in occasione delle gare, degli eventi, tornei e delle manifestazioni;
3. attività di supervisione, coordinamento e/o organizzazione della gara, dell’evento, torneo o della manifestazione sportiva (incluse le attività di preparazione collegate allo svolgimento dei medesimi), svolte presso le sedi dove si svolgono le manifestazioni o gli eventi di cui alla lettera A che precede;
4. attività di supporto logistico, allestimento e manutenzione delle strutture e degli impianti sportivi e/o ogni altra prestazione utile allo svolgimento della gara, dell’evento o della manifestazione sportiva (incluse le attività di preparazione collegate allo svolgimento dei medesimi), svolte presso le sedi dove si svolgono le manifestazioni o gli eventi di cui alla lettera A che precede;
5. accompagnatori degli atleti minori e paralimpici/disabili.
In analogia con quanto stabilito per i lavoratori sportivi e per i collaboratori amministrativo-gestionali, non possono essere corrisposti rimborsi forfettari ai sensi dell’art. 29 del Dlgs 36/21 ai volontari che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
C. TIPOLOGIE DI SPESA
Ai volontari sportivi che prestano a titolo gratuito la propria collaborazione in occasione delle manifestazioni ed eventi riconosciuti dalla FITP, di cui alla lettera A che precede, per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui alla lettera B che precede, può essere riconosciuto un rimborso forfettario, per spese sostenute anche nel comune di residenza, nel limite complessivo di euro 400 mensili (limite soggettivo riferito al singolo “volontario sportivo” e non all’ente erogante, per cui sarà cura di quest’ultimo, prima di erogare il rimborso forfettario e al fine di evitare un inconsapevole superamento del limite mensile, acquisire dal volontario un’apposita autocertificazione attestante l’eventuale percezione, nel corso dello stesso mese, di ulteriori rimborsi forfettari erogati per l’attività volontaristica da altri enti e/o organismi sportivi).
Il rimborso forfettario è ammesso:
• per tutte le spese necessarie per consentire la partecipazione del volontario e il corretto svolgimento delle sue prestazioni in occasione di una manifestazione o evento sportivo;
• per tutte le spese inerenti attività necessarie a garantire il regolare svolgimento della manifestazione o dell’evento sportivo.
Il rimborso forfettario è sostitutivo di qualsiasi rimborso di spesa, diretta o indiretta, sostenuta dal volontario sportivo per l’espletamento dell’attività e non è quindi cumulabile con i rimborsi delle spese documentate sostenute in occasione della medesima manifestazione o evento sportivo.
D. ENTITÀ DEL RIMBORSO FORFETTARIO
Fermi restando i limiti di legge, l’entità del rimborso forfettario è determinata dagli organi dei singoli soggetti eroganti, tenendo conto, relativamente alla manifestazione o evento sportivo: del luogo di svolgimento, della durata, della logistica, nonché di ogni altro fattore utile alla congrua quantificazione dell’entità del rimborso in questione.
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