La legittimità costituzionale dell’estinzione immediata delle liti fiscali nella definizione agevolata.

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Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 


L’articolo 1, comma 198, della Legge n. 197/2022, dispone che, nelle controversie tributarie pendenti in ogni grado e fase del giudizio, il processo sia dichiarato estinto mediante decreto del Presidente della Sezione o con ordinanza adottata in camera di consiglio, subordinatamente al deposito della domanda di definizione agevolata e al versamento della prima rata dell’importo dovuto.

Qualora il contribuente ometta il pagamento delle somme residue, l’Amministrazione Finanziaria è legittimata a procedere all’iscrizione a ruolo del debito residuo, comprensivo degli interessi e delle sanzioni connesse, nonché a promuovere la riapertura del processo attraverso l’istituto della revocazione del provvedimento dichiarativo dell’estinzione.

Le Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio e della Calabria, tuttavia, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione alla norma in esame, ravvisando un possibile contrasto con gli articoli 3, 24, 53 e 111 della Costituzione.

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Le principali doglianze attengono ai seguenti profili:

  • Violazione del principio di parità delle parti nel processo, in quanto l’estinzione automatica del giudizio, conseguente al pagamento della prima rata, parrebbe favorire il contribuente in danno dell’Amministrazione Finanziaria, alterando l’equilibrio tra le parti.
  • Compromissione del principio di capacità contributiva, ritenendosi che la definizione agevolata possa generare un trattamento fiscale non proporzionato alla concreta capacità contributiva del soggetto passivo.
  • Lesione del principio di uguaglianza tributaria, nella misura in cui potrebbe derivarne una disparità di trattamento tra contribuenti aderenti alla definizione agevolata e coloro che, invece, non vi accedono.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 189 del 2024 del 30/10/2024 (depositata il 28/11/2024) ha rigettato tali censure, dichiarando infondate le questioni prospettate.

In particolare, la Consulta ha affermato quanto segue:

  • Sul principio di parità delle parti nel processo: l’Amministrazione Finanziaria, in ogni caso, non risulta priva di strumenti giuridici e amministrativi di tutela. Difatti, qualora il contribuente, optando per il pagamento rateale, ometta di versare le rate successive alla prima, l’Amministrazione può procedere all’iscrizione a ruolo delle somme residue, comprensive di interessi e sanzioni (come previsto dal comma 194 del medesimo art.1). Inoltre, è riconosciuta la facoltà di riattivare il processo tributario originariamente definito, mediante il ricorso all’istituto della revocazione del provvedimento che ha dichiarato l’estinzione del processo, motivando tale iniziativa sulla base del sopravvenuto diniego della definizione agevolata. L’estinzione del giudizio, dunque, non determina alcuna violazione, poiché l’Amministrazione Finanziaria dispone di adeguati strumenti di tutela.
  • Sulla capacità contributiva e sull’uguaglianza tributaria, la normativa inerente alla definizione agevolata risulta conforme ai principi costituzionali, poiché la determinazione degli importi dovuti è effettuata in base a criteri economici coerenti con i presupposti dell’obbligazione tributaria, garantendo così proporzionalità e parità di trattamento. L’estinzione immediata delle liti fiscali, conseguibile anche mediante il versamento della sola prima rata dell’importo dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 198, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pertanto, non si configura come irragionevole né lesiva del principio di parità delle parti processuali.

Ma ancora. Alla luce della discrezionalità legislativa riconosciuta al Parlamento nella conformazione degli istituti processuali, tale disciplina risulta pienamente coerente con il prioritario obiettivo di riduzione del contenzioso tributario pendente, fissato dallo Stato italiano nell’ambito degli impegni assunti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Detta normativa, inoltre, si prefigge di incentivare la definizione delle controversie fiscali mediante il pagamento dei debiti pregressi, contribuendo così a una significativa deflazione del carico giudiziario.

La Corte Costituzionale, nel confermarne la compatibilità con i parametri costituzionali, ha evidenziato come tale istituto garantisca un equo contemperamento degli interessi delle parti e risulti rispettoso dei principi di parità processuale, capacità contributiva ed uguaglianza tributaria.

Resta, tuttavia, imprescindibile un rigoroso esercizio dei poteri di controllo e vigilanza da parte dell’Amministrazione Finanziaria, al fine di assicurare il corretto funzionamento della procedura e il puntuale versamento degli importi dovuti.

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