Etichettatura ESG nei fondi: l’ESMA chiarisce dubbi su tre punti fondamentali

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L’Autorità Europea per i Mercati Finanziari (ESMA), l’organismo di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell’UE, ha recentemente pubblicato un aggiornamento di domande e risposte (Q&A) che forniscono ulteriori dettagli sull’applicazione pratica delle linee guida sull’utilizzo di termini ESG o correlati alla sostenibilità nei nomi dei fondi, pubblicate il 15 maggio 2024. Le linee guida sono entrate in vigore per i fondi di nuova creazione dal 21 novembre, mentre scadrà il 21 maggio il periodo di transizione per allineare i fondi già esistenti.

Fornendo informazioni chiare e precise, l’attività di Q&A può aiutare gli investitori a prendere decisioni più consapevoli e contribuisce a promuovere la trasparenza nei mercati finanziari, incoraggiando le aziende a fornire informazioni più dettagliate sulle loro pratiche ESG.

L’etichettatura ESG dei green bonds

La prima domanda riguarda l’applicazione delle esclusioni indicate nei paragrafi 16-18 delle linee guida. In particolare se i gestori di fondi possono considerare il progetto sottostante per gli strumenti destinati all’uso dei proventi oppure devono sempre considerare l’emittente nel suo complesso.

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L’ESMA risponde che per quanto riguarda i green bonds europei, ossia quelli emessi in conformità al Regolamento europeo sui Green Bonds (Regolamento (UE) 2023/2631), non è necessario applicare le esclusioni di investimento menzionate nei paragrafi 16-18 delle Linee Guida. Questo perché le Linee Guida devono essere interpretate in coerenza con la legislazione di livello superiore, come il Regolamento europeo sui Green Bonds, che garantisce un elevato livello di protezione per tali investimenti.

Per gli altri strumenti finanziari legati all’uso dei proventi, come i green bond emessi al di fuori del Regolamento europeo, le esclusioni di investimento previste nei paragrafi 16-18 delle Linee Guida dovrebbero essere applicate attraverso un approccio “look-through”. In sostanza, si deve verificare che le attività finanziate da tali strumenti non rientrino nelle attività escluse ai sensi dell’articolo 12(1)(a-b) e (d-g) del Regolamento Delegato della Commissione (UE) 2020/1818 che riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi. Gli investimenti in società escluse ai sensi dell’articolo 12(1)(c) del Regolamento Delegato della Commissione (UE) 2020/1818 non potranno beneficiare di questo approccio “look-through” (ovvero, tali società sono sempre escluse ai sensi dei paragrafi 16-18 delle Linee Guida).

L’ESMA ha ritenuto necessario chiarire il trattamento dei green bonds in vista dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo specifico per questi strumenti finanziari. Inoltre, le direttive UCITS e AIFMD stabiliscono che la legislazione settoriale prevale, rendendo fondamentale un’interpretazione coerente.

Investimenti “significativi” in sostenibilità

Alla domanda relativa a se esiste un livello minimo per i fondi di investimento con il termine “sostenibile” nel loro nome affinché siano considerati come investimenti “significativi” in sostenibilità, la risposta dell’ESMA è la seguente:

“Il terzo punto del paragrafo 18 delle Linee Guida prevede che i fondi che utilizzano termini come “sostenibile” debbano impegnarsi a investire in modo significativo in investimenti sostenibili ai sensi dell’Articolo 2(17) della SFDR. Sebbene le autorità competenti nazionali debbano effettuare un’analisi caso per caso su come un termine correlato alla sostenibilità venga utilizzato nel nome di un fondo, esse potrebbero ritenere che i fondi di investimento con termini “sostenibile” nel loro nome che destinano meno del 50% delle loro risorse a investimenti sostenibili non stiano “investendo in modo significativo in investimenti sostenibili”. Tale percentuale potrebbe essere più alta, a seconda delle circostanze specifiche del caso”

Armi controverse 

Infine, l’ultima domanda è relativa a come dovrebbero essere interpretate le esclusioni relative alle armi controverse, menzionate nel Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, per i diversi tipi di armi controverse.

La risposta è che ai fini dell’applicazione delle esclusioni di cui ai paragrafi 16-18 delle Linee Guida relative all’Articolo 12(1)(a) del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (aziende coinvolte in qualsiasi attività connessa alle armi controverse), le autorità competenti nazionali possono, in assenza di altre chiarificazioni in tale regolamento delegato, fare riferimento all’elenco delle armi controverse fornito nell’indicatore 14 della Tabella 1 dell’Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 della Commissione (che integra l’SFDR), ovvero “mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche”.

L’emanazione di queste Q&A da parte dell’ESMA sottolinea l’evoluzione costante del quadro normativo ESG. Questo dinamismo è fondamentale per garantire che gli investimenti sostenibili rispondano sempre più alle esigenze di un mercato finanziario in continua trasformazione e alle aspettative degli investitori.

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