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Villa Mercede, dal TAR stop all’aumento dei prezzi – Il Golfo 24

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Villa Mercede si chiude al TAR l’annosa questione dei servizi della RSA. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania(Sezione Quinta) è intervenuto sul ricorso 3064 del 2021, proposto da Nestore Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale Onlus, difeso dall’avvocato Massimo Scalfati, A.S.L. Napoli 2 Nord, rappresentata dall’avvocato Alberto Pironti. Il ricorso al TARper l’annullamentodella “nota prot. 0023671 del 15.6.2021 emessa dalla A.S.L. Napoli 2 Nord – U.O.C. Acquisizione beni e servizi, in riscontro alla nota PEC del 01.07.2020 inoltrata da Nestore Consorzio di Cooperative Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus e tesa ex art. 115 del D.lgs. 163/2006 alla revisione dei prezzi stabiliti contrattualmente”.Nella contesa tra la Onlus e l’azienda sanitaria i servizi di gestione ed in particolareil servizio semiresidenziale del centro diurno anziani (CDA) di Serrara Fontana per un periodo di anni 5, proseguito fino al 30 giugno 2020.

Il consorzio ha domandato l’annullamento della nota in epigrafe indicata del 15.6.2021, con cui la resistente Azienda aveva respinto l’istanza di revisione periodica del corrispettivo pattuito nell’ambito del contratto di appalto sottoscritto in data 30.7.2012 con oggetto l’affidamento del servizio di gestione della Residenza Sanitaria assistenziale (RSA) e del servizio semiresidenziale del centro diurno anziani (CDA) di Serrara Fontana per i 5 e fino alla fine di giugno 2020.IlTribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli ha rigettato il ricorso, compensando le spese e dando ragione all’ASL. Così deciso in Napoli con modalità Microsoft Teams. Relatore nell’udienza di smaltimento, il dott. Gianluca Di Vita.Con l’impugnato provvedimento, infatti l’amministrazione ASL ha rigettato la richiesta di revisione prezzi argomentando: I) quanto all’annualità 2012, che la revisione prezzi non potrebbe che riguardare le annualità successive alla prima; II) quanto alle annualità 2013 – 2014, che il diritto di credito sarebbe prescritto per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 del cod. civ. in quanto la richiesta di revisione sarebbe pervenuta all’amministrazione solo il 1.7.2020; III) quanto alle annualità 2015 – 2016, l’A.S.L. avrebbe patito un danno patrimoniale in relazione a vicende per le quali pende procedimento penale in cui si è costituita parte civile; IV) per le annualità 2017 – 2020, al contratto è stata applicata la spending review con riduzione concordata del 5% del canone mensile inizialmente pattuito che eliderebbe la revisione richiesta.La istante lamenta che gli aumenti esponenziali dei costi relativi ai beni e ai prodotti occorrenti per il regolare espletamento del servizio nonché l’aumento contrattuale del costo del personale avrebbero inciso negativamente sull’equilibrio contrattuale ed avrebbe patito l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione a fronte di un corrispettivo che è rimasto immutato nel tempo.

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Questo non è bastato per avere ragione e vedersi riconosciuti i corrispettivi richiesti: “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi”. In oltre nell’ambito dell’orientamento giuridico spiega il TAR “la revisione non concede al contraente la possibilità di rinegoziare il corrispettivo per compensare gli aumenti dei costi a suo carico, ma solo di conseguire rimodulazioni agganciate alla rilevazione degli aumenti medi dei prezzi dei beni e dei servizi, cosicché solo in via eccezionale è possibile il ricorso a differenti parametri, ma nella ricorrenza di evenienze impreviste e imprevedibili, insussistenti all’atto della sottoscrizione del contratto e delle quali non era prevedibile l’avveramento”. Infine, spiega il tribunale:“nel caso in esame, la richiesta di revisione prezzi è stata motivata in riferimento all’aumento del costo del personale e, tuttavia, tale voce non può qualificarsi in termini di eccezionalità, trattandosi di un costo prevedibile al momento della stipula del contratto”.Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è infondato e va rigettato.Ad una valutazione complessiva dei fatti di causa disponendo la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite. Resta la delicatezza del tema e la necessità di avere le dovute cautela sul tema.





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