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le norme per il monitoraggio

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Pubblicato il regolamento 16 ottobre 2024, n. 2024/3214 della Commissione sulla G.U.C.E. L del 27 dicembre 2024

Gas serra delle navi offshore: le norme per il monitoraggio sono riportate nel regolamento 16 ottobre 2024, n. 2024/3214 della Commissione, pubblicato sulla G.U.C.E. L del 27 dicembre 2024.

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In particolare, per effetto è stato modificato il regolamento (Ue) 2015/757; contestuale è anche l’attribuzione di un fattore di emissione pari a zero ai combustibili sostenibili.

Di seguito il testo del regolamento delegato (UE) 2024/3214 della Commissione, del 16 ottobre 2024.

Gas serra delle navi offshore

Regolamento delegato (UE) 2024/3214 della Commissione, del 16 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra delle navi offshore e l’attribuzione di un fattore di emissione pari a zero ai combustibili sostenibili

 

(G.U.C.E. L del 27 dicembre 2024)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

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(1) Il regolamento (UE) 2015/757 stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono dai porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo.
(2) L’allegato I del regolamento (UE) 2015/757 stabilisce i metodi per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra in base al consumo di combustibile. L’allegato II del regolamento (UE) 2015/757 stabilisce le norme per il monitoraggio delle altre informazioni pertinenti.
(3) Il regolamento (UE) 2023/957 del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato il regolamento (UE) 2015/757, in particolare al fine di prevedere l’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra delle navi offshore nell’ambito di applicazione di detto regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2025. È tuttavia necessario precisare il termine «navi offshore» per garantire un’applicazione uniforme per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dal regolamento oltre a quelle già contemplate in relazione ai movimenti e attività delle navi finalizzati al trasporto di merci o passeggeri a fini commerciali. È pertanto opportuno stabilire norme per chiarire quali navi ed emissioni di gas a effetto serra dovrebbero essere incluse. Per determinare se la nave in questione è progettata o certificata per svolgere attività di servizi offshore o presso impianti offshore si dovrebbero considerare le certificazioni obbligatorie delle navi o qualsiasi altro documento pertinente, comprese le indicazioni di classe.
(4) Dal 1° gennaio 2027, le navi offshore di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate sono incluse tra le attività di trasporto marittimo contemplate dall’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. A norma dell’articolo 3 octies octies, paragrafo 5, di tale direttiva, non oltre il 31 dicembre 2026 la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina la fattibilità e l’impatto economico, ambientale e sociale dell’inclusione nella direttiva delle emissioni generate dalle navi, comprese le navi offshore, di stazza lorda inferiore a 5 000 tonnellate ma non inferiore a 400 tonnellate. La relazione dovrebbe esaminare inoltre le interconnessioni tra la direttiva 2003/87/CE e il regolamento (UE) 2015/757 e basarsi sulle esperienze acquisite nella loro applicazione. Se del caso, la relazione può essere corredata di proposte legislative, sulla base delle esperienze acquisite nei primi anni di inclusione delle emissioni di gas a effetto serra generate dalle navi offshore che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757.
(5) È opportuno aggiornare le norme dell’allegato II del regolamento (UE) 2015/757 per allinearle maggiormente a quelle applicabili ad altri settori del sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) per quanto riguarda i combustibili cui può essere attribuito un fattore di emissione pari a zero a norma della direttiva 2003/87/CE, in particolare per includere la possibilità di attribuire un fattore di emissione pari a zero ai combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/757.
(7) Poiché le emissioni di gas a effetto serra generate dalle navi offshore sono incluse nel regolamento (UE) 2015/757 a decorrere dal 1o gennaio 2025, le pertinenti norme del presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data.
(8) Le emissioni di gas a effetto serra derivanti dal trasporto marittimo sono incluse nell’EU ETS dal periodo di riferimento iniziato il 1° gennaio 2024. Le norme applicabili ad altri settori ETS per quanto riguarda i combustibili cui può essere attribuito un fattore di emissione pari a zero a norma della direttiva 2003/87/CE in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. Pertanto, per garantire coerenza, chiarezza e parità di condizioni, anche le norme per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni da combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), combustibili derivanti dal carbonio riciclato e combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2024,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2015/757 è così modificato:

1) nell’allegato I, dopo la parte A è inserita la seguente parte AA:

«AA.
EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA GENERATE DALLE NAVI OFFSHORE

Le emissioni di gas a effetto serra generate dalle navi offshore comprendono le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all’interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro dalle seguenti navi, diverse dalle rompighiaccio, progettate o certificate per svolgere attività di servizi offshore o presso impianti offshore:

a) navi da supporto adibite alla movimentazione degli ancoraggi;
b) navi da supporto offshore (offshore supply ship);
c) navi adibite al trasporto di equipaggio/rifornimenti;
d) navi porta tubi;
e) navi da supporto per piattaforme (platform supply ship);
f) navi da trivellazione;
g) unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO) – petrolio;
h) navi adibite al trattamento del gas;
i) unità galleggianti di stoccaggio e scarico (FSO) – gas;
j) FSO – petrolio;
k) navi alloggio;
l) navi di servizio per immersioni;
m) navi da costruzione offshore;
n) navi di servizio offshore (offshore support vessel);
o) navi adibite all’interramento dei tubi;
p) navi posatubi;
q) nave-gru posatubi;
r) navi per la prova di produzione;
s) navi ausiliarie di sicurezza;
t) navi di servizio allo scavo;
u) navi per la stimolazione dei pozzi;
v) navi posacavi;
w) navi per la riparazione dei cavi;
x) navi per l’estrazione;
y) navi per l’installazione di turbine eoliche;
z) navi per operazioni di servizio per la fase di messa in servizio (CSOV);
(aa) navi per operazioni di servizio (SOV);
(ab) navi per lavori/riparazioni;
(ac) navi da ricerca ed esplorazione;
(ad) draghe;
(ae) draghe tramoggia.»;

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2) nell’allegato II, parte C, punto 1.2., il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al punto 1.1., non si applicano le norme di cui all’allegato I, parte A, del presente regolamento concernenti la determinazione dei fattori di emissione di CO2 se la società usa RFNBO, combustibili derivanti dal carbonio riciclato (RCF) o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio. In questi casi il fattore di emissione di CO2 è determinato conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Tuttavia, l’articolo 1, punto 2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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[photo credits: https://tinyurl.com/4mz8v8zw]





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