Imposte sui redditi
Irpef (articolo 1, commi da 2 a 9)
Confermate, a decorrere dal 2025, le nuove aliquote Irpef per scaglioni di reddito, così articolate:
- 23 per cento per redditi fino a 28.000 euro;
- 35 per cento per redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43 per cento per redditi oltre 50.000 euro.
Ampliata la “no tax area” per i redditi fino a 8.500 euro mediante l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione per reddito da lavoro dipendente prevista con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro. Conseguentemente, viene adeguato l’importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell’anno al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia.
Riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente (ad eccezione dei percettori di redditi da pensione) con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro una somma, fiscalmente non imponibile, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente la seguente percentuale:
- 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Se il reddito complessivo è compreso tra 20.000 e 40.000, spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
- a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
Regime forfetario (articolo 1, comma 12)
Elevata da 30.000 euro a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente o assimilato superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.
Rivalutazioni (articolo 1 comma 30)
Resa stabile la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
Possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento dell’imposta sostitutiva che passa dal 16 al 18 per cento.
Entro lo stesso termine i contribuenti possano optare per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno.
Prevista la possibilità di rateizzare il versamento dell’imposta fino ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, senza pagamento di interessi sulle rate successive alla prima.
Estromissione beni (articolo 1, commi da 31 a 37)
Riproposta la possibilità, per le società commerciali, di assegnare o cedere beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci, entro il 30 settembre 2025.
L’imposta sostitutiva da versare è pari all’8 per cento (10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.
Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.
Analoga possibilità è prevista per le imprese individuali, che possono estromettere dal proprio patrimonio i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.
Stock option (articolo 1, commi 862 e 863)
Riconosciuta ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS la deducibilità dei componenti negativi imputati a conto economico riferiti alle operazioni con pagamento basato su azioni (c.d. stock option) regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo solo al momento di assegnazione di tali strumenti.
La deducibilità è possibile al momento di assegnazione ai beneficiari del piano di stock option, con riferimento alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci riferiti all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 oppure nei successivi.
Ires premiale (articolo 1, commi da 436 a 444)
Ridotta dal 24 per cento al 20 per cento l’aliquota Ires per le imprese che reinvestono l’80% degli utili, di cui almeno il 30% per investimenti in beni 4.0 e 5.0, e che assumano l’1% di lavoratori in più.
Welfare aziendale (articolo 1, commi da 386 a 391)
Elevato da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico), per i periodi d’imposta relativi alle annualità 2025, 2026 e 2027, il limite di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l’affitto o il mutuo della prima casa.
Lavoro straordinario comparto sanità (articolo 1, comma 354)
Prevista un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali, pari al 5 per cento, sui compensi erogati a infermieri dipendenti pubblici a titolo di lavoro straordinario.
Nuove assunzioni (articolo 1, comma 399)
Prorogata per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, la maggiorazione del costo del personale deducibile a fronte degli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.
Premi di produttività (articolo 1, comma 385)
Estesa ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa.
Detrazioni e crediti di imposta
Detrazioni fiscali (articolo 1, comma 10)
Introdotti alcuni limiti alle detrazioni, per coloro che percepiscono un reddito superiore a 75.000 euro, parametrati in relazione al reddito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare.
Per tali soggetti, l’importo massimo complessivo delle detrazioni spettanti, si ottiene moltiplicando l’importo base di:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro;
per il seguente coefficiente:
- 0,50 se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico;
- 0,70 se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
- 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
- 1 se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico o almeno un figlio con disabilità.
Per i soggetti con reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro, il livello massimo di detrazioni spettanti annualmente è pari a:
- 14.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata);
- 11.900 euro qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico;
- 9.800 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
- 7.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.
Per i soggetti con reddito complessivo superiore 100.000 euro, le detrazioni massime si riducono a:
- 8.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità);
- 6.800 euro qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico;
- 5.600 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
- 4.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.
Sono escluse dal computo alcune categorie di detrazioni, fra cui quelle relative alle spese sanitarie, agli interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, e le rate delle spese per interventi edilizi sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Detrazioni per familiari a carico (articolo 1, comma 11)
Modificata la detrazione per figli a carico, prevista esclusivamente per figli di età inferiore a 30 anni, salvo disabilità accertata. La detrazione spettante è pari a 950 euro per ciascun figlio.
Viene inoltre limitata ai soli ascendenti la detrazione di 750 euro riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli, da ripartire pro quota tra coloro che ne hanno diritto. Esclusa la detrazione per familiari a carico per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea.
Detrazioni spese scolastiche (articolo 1, comma 13)
Innalzata, a regime, a 1.000 euro (attualmente 800 euro) per alunno o studente, la spesa massima detraibile per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.
Detrazioni edilizia (articolo 1, commi da 54 a 56)
Modificata la disciplina di alcune agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio, efficientamento energetico, interventi antisismici nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto dei medesimi interventi:
- anticipati al 1° gennaio 2025 (rispetto all’attuale decorrenza del 1° gennaio 2028) i termini della riduzione dal 36 al 30 per cento dell’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, sisma-bonus;
- rimodulata la percentuale di detrazione prevista per l’ecobonus al 36 per cento per le spese sostenute nel 2025 e al 30 per centro per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, con esclusione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili;
- prevista una maggiorazione delle suddette aliquote per le prime case: la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese per l’anno 2025 (rispetto al 36 per cento) e al 36 per cento delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30 per cento);
- prevista, per i contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, con lo stesso limite di 5.000 euro previsto per il 2024, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
Spese non vedenti (articolo 1, commi 229 e 230)
Incrementata da 1.000 euro a 1.100 euro la misura forfetaria di detrazione Irpef della spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
IVA e altri tributi
Iva somministrazione di lavoro (articolo 1, commi da 38 a 44)
Introdotta l’imponibilità Iva delle prestazioni di formazione rese dai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro (cd. “agenzie per il lavoro”). Stante l’incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima dell’entrata in vigore di tale disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi.
Reverse charge (articolo 1, commi da 57 a 63)
Esteso il meccanismo di inversione contabile (reverse charge) alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.
L’efficacia della suddetta disposizione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.
Attività sportiva alpinistica (articolo 1, commi 64 e 65)
Assoggettati all’aliquota Iva del 5 per cento i corsi di attività alpinistica effettuati dalle guide alpine in attività autonoma.
Altre disposizioni
Tracciabilità spese (articolo 1, commi da 81 a 86)
Limitata la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e Irap, delle spese di trasferta dei dipendenti (vitto e alloggio) e delle spese di rappresentanza ai soli casi in cui le medesime sono effettuate con mezzi di pagamento tracciabili.
La nuova disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Bonus elettrodomestici (articolo 1, commi da 107 a 111)
Previsto, per il 2025, un contributo economico per incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa, favorendo il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all’industria.
Il contributo copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico (elevato a 200 euro per le famiglie con un Isee inferiore a 25.000 euro).
Mutui prima casa (articolo 1, commi da 112 a 116)
Prorogata al 31 dicembre 2027 (dal 31 dicembre 2024) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80 per cento sulla quota capitale dei mutui destinati alle giovani coppie, ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai conduttori di alloggi IACP e ai giovani di età inferiore ai 36 anni. I requisiti per usufruire del beneficio sono l’Isee non superiore a 40.000 euro annui e un mutuo superiore all’80 per cento del valore dell’immobile, ivi compresi gli oneri accessori.
Esteso inoltre a due anni il periodo di tempo previsto per l’alienazione di immobili da destinare a prima abitazione per conservare il beneficio dell’aliquota agevolata del 2 per cento relativa all’imposta di registro.
Pensioni (articolo 1, commi 161 e da 169 a 171)
Introdotto un incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati che conseguono, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti in base alla cosiddetta quota 103.
Il lavoratore può richiedere al datore di lavoro la corresponsione dell’importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito. L’importo non è imponibile fiscalmente.
I soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base gestite dall’Inps e privi di anzianità contributiva pensionistica al 1° gennaio 2025, possono richiedere la maggiorazione dell’aliquota contributiva pensionistica a loro carico, al fine di incrementare il montante contributivo individuale, valido ai fini del calcolo del trattamento pensionistico.
La quota di contribuzione versata in base alla suddetta opzione è deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento.
Naspi (articolo 1, comma 171)
I lavoratori disoccupati dal 1° gennaio 2025 (che nei dodici mesi precedenti hanno interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale) possono richiedere l’indennità di disoccupazione Naspi solo se hanno:
- 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie;
- l’ultimo evento di cessazione sia avvenuto nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.
Opzione donna (articolo 1, comma 173)
Esteso il regime pensionistico Opzione donna, alle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ferma restando la ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa in materia.
Nuove nascite (articolo 1, commi da 206 a 208)
Introdotto un assegno una tantum, pari a 1.000 euro, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il beneficio è riconosciuto dall’Inps su domanda ed è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di Isee non superiore a 40.000 euro annui. Tale beneficio non concorre alla formazione del reddito complessivo rilevante ai fini fiscali.
Bonus asili nido (articolo 1, commi da 209 a 211)
Modificata la disciplina sul buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche. Escluso dal valore dell’Isee, rilevante al fine della determinazione della misura del buono, l’importo dell’assegno unico e universale per i figli a carico.
Eliminata inoltre la condizione della presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, oltre che di un figlio nato dopo il 31 dicembre 2023.
Credito d’imposta immobili storici (articolo 1, commi da 592 a 594)
Confermato anche per gli anni 2025-2027, il credito d’imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico da parte delle persone fisiche che li detengono a qualsiasi titolo. Il credito d’imposta spetta in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle stesse persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo di 100.000 euro.
Credito d’imposta impianti sportivi pubblici (articolo 1, comma 246)
Confermato anche per il 2025, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
Amministratori di società (articolo 1, comma 860)
Disposta l’estensione dell’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Referenze iconografiche: Tikhonova_Marina/Shutterstock
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