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È entrato in vigore ufficialmente di domenica, ma è lunedì 13 gennaio la prima vera giornata con le nuove regole del Disegno di legge sul Lavoro, collegato alla manovra di bilancio. Tra le novità c’è la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato professionalizzante o di alta formazione e ricerca, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale. Ecco cosa cambia per i lavoratori.
Smart working
Ci deve essere la comunicazione del datore, in via telematica al ministero del Lavoro, dei lavoratori e della data di inizio e fine del lavoro agile, entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo. Viene introdotta la modalità telematica e i collegamenti audiovisivi per tutte le conciliazioni in sede sindacale delle controversie di lavoro.
Lavoro stagionale e apprendistato
Si amplia la definizione di lavoro stagionale: rientrano anche le attività organizzate nei periodi di intensificazione dell’attività lavorativa. Si potrà lavorare sempre durante la cassa integrazione. C’è la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante o di alta formazione e ricerca. In tema di flessibilizzazione, poi, il DDL prevede l’allentamento dei vincoli su soglie percentuali, durata e causali per i contratti di somministrazione.
Periodo di prova
Vengono ridefiniti i periodi di prova per i contratti a termine. Per contratti fino a sei mesi, il periodo di prova varia tra 2 e 15 giorni. Per contratti superiori a sei mesi ma inferiori a dodici, il periodo di prova va da 2 a 30 giorni. Giulietta Bergamaschi, managing partner e fondatrice dello studio legale Lexellent spiega: «Il legislatore ha inteso introdurre una specifica modalità di calcolo della durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato con termine inferiore a 12 mesi, fermo il criterio astratto della proporzionalità del periodo di prova rispetto alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. In particolare, salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova viene fissata in 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro, con durata minima di 2 giorni e durata massima di 15 giorni per i contratti con termine inferiore a 6 mesi e di 30 giorni per i contratti con termine superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi».
Contratti misti
Approvato un emendamento sul contratto ibrido a causa mista. C’è la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva. Secondo quanto spiega l’avvocato Andrea Morone sarebbe una novità positiva. «Avvantaggia i lavoratori con contratti misti, ossia quelli che con lo stesso datore di lavoro abbiano un contratto di lavoro autonomo e uno come dipendenti a tempo parziale con un orario compreso fra il 40 e il 50 per cento del tempo pieno. D’ora in avanti, infatti, questi lavoratori potranno beneficiare del regime fiscale agevolato introdotto dalla Finanziaria 2015».
Vengono esclusi dal tetto del 30% previsto per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato, rispetto al totale dei contratti stabili, i lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro a tempo indeterminato o i lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze.
Dimissioni per fatti concludenti
Particolare attenzione è riservata al trattamento delle assenze ingiustificate nei casi in cui il lavoratore vada oltre i termini stabiliti dal contratto collettivo o per più di quindici giorni. In questo caso, il datore di lavoro comunica la situazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che può verificarne le motivazioni e il rapporto si considera risolto per volontà del lavoratore.
Immediate le reazioni dei sindacati preoccupati per il rischio che questo meccanismo di risoluzione del rapporto possa trasformare anche situazioni non volontarie in dimissioni automatiche, penalizzando i lavoratori in condizioni di difficoltà.
Cassa integrazione
Sarà possibile lavorare sempre durante la cassa integrazione. Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato, o autonoma, durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi.
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