Tariffe rifiuti, sentenze del TAR di Bari

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Con tre sentenze pubblicate nella giornata di ieri, la Prima Sezione del TAR Bari (Presidente Angelo Scafuri, Estensore Lorenzo Mennoia) ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dai Comuni avverso i provvedimenti di Ager di adeguamento delle tariffe di conferimento negli impianti pubblici a servizio delle sei province pugliesi, gestite da 6 società (Progetto Ambiente Provincia di Lecce, Progetto Ambiente Lecce/2, Progetto Ambiente LE/3, Cisa, Progetto Gestione BA/5 e Progetto Ambiente Provincia di Foggia) nate dalla joint venture tra i gruppi imprenditoriali Albanese e Marcegaglia.

I ricorsi erano stati proposti dopo che nel gennaio scorso Ager, su impulso dei gestori degli impianti ove vengono conferiti i rifiuti urbani indifferenziati raccolti in regione, aveva aggiornato le tariffe di conferimento per gli anni fino al 2023 sulla base dell’indice Istat previsto in contratto, determinando così un incremento del 41,8% per il 2022 e del 11,6% per il 2023.

I provvedimenti di Ager erano stati adottati a valle di un lungo contenzioso, promosso dai gestori nei confronti di Arera (l’autorità di regolazione del settore rifiuti), della Regione Puglia e della stessa Ager, per contestare l’introduzione del meccanismo dei c.d. impianti minimi, che consentiva di vincolare l’intera impiantistica regionale, pubblica e privata, alla regolazione tariffaria Arera, superando così le previsioni contenute nei singoli contratti di concessione. Quel contezioso si era concluso a favore dei gestori, con sentenze del TAR Milano e del Consiglio di Stato, che avevano dichiarato illegittima la introduzione da parte di Arera di quella categoria di impianti in assenza di una delega da parte del legislatore.

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Ager è stata quindi costretta ad aggiornare le tariffe per gli anni 2022 e 2023 sulla base delle previsioni contrattuali, riconoscendo ai gestori gli incrementi ivi previsti, risultati particolarmente consistenti perché collegati alle dinamiche inflattive dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali che nel periodo post covid hanno registrato incrementi significativi in tutti i comparti.

I provvedimenti di Ager, oltre ad adeguare le tariffe per il futuro, hanno altresì determinato un debito per tutti i Comuni in relazione agli anni 2022 e 2023 per i quali erano state corrisposte ai gestori tariffe non aggiornate. Per venire incontro alle esigenze di bilancio delle amministrazioni locali, le società che gestiscono gli impianti, previa intesa con Ager, hanno offerto a tutti i Comuni di rientrare del debito attraverso una rateizzazione quadriennale senza interessi, a condizione di porre fine ai reciproci contenziosi.

La proposta è stata accolta dalla gran parte dei 257 Comuni pugliesi. Solo 57 Comuni hanno proposto ricorso, 44 dei quali della provincia di Lecce, sostenendo l’abnormità dei provvedimenti di adeguamento perché non rispettosi della disciplina Arera nonché per difetto di motivazione.

Con tre sentenze pubblicate ieri, il TAR di Bari ha respinto i ricorsi di 13 Comuni (11 della Provincia di Lecce: Poggiardo, Casarano, Cursi, Parabita, Matino, Montesano Salentino, Taurisano, Ugento, Salve, Presicce Acquarica e Salice Salentino e 2 della Provincia di Bari: Altamura e Cassano delle Murge) accogliendo le tesi difensive dei gestori degli impianti, difesi dall’Avv. Luigi Quinto, e di Ager, difesa dagli Avv.ti Francesco Cantobelli, Luca Vergine e Marco Lancieri.

In particolare, i giudici amministrativi hanno rilevato come i Comuni non possano contestare i provvedimenti di Ager poiché partecipano al processo decisionale attraverso il Comitato dei delegati, composto da membri individuati elettivamente tra i Sindaci, uno per ogni Provincia o Città Metropolitana: “essendo stato demandato ad Ager l’esercizio associato delle funzioni pubbliche di titolarità degli Enti locali, questi ultimi non sono legittimati ad impugnare le relative determinazioni poiché direttamente coinvolti nel decision making process e quindi, nella formazione del relativo potere amministrativo”.

Il TAR ha altresì negato l’interesse a ricorrere dei Comuni poiché “l’Ente locale è titolare di un interesse di fatto alla rimodulazione delle tariffe, essendo soltanto i cittadini i destinatari del servizio pubblico e sui quali i costi di gestione vengono definitivamente spostati”.

“La decisione del TAR – ha commentato l’Avv. Luigi Quinto – è il precipitato dei principi già affermati dal Consiglio di Stato in materia e vale per tutti i ricorsi proposti, anche per quelli non ancora decisi. Essendo venuta meno la classificazione degli impianti minimi, non è possibile invocare la regolazione Arera per gli aggiornamenti tariffari, che, quanto meno fino al 2024, devono essere effettuati sulla base delle norme contrattuali. L’iniziativa dei Comuni è apparsa peraltro contraddittoria, perché è stato contestato il criterio di adeguamento tariffario che gli stessi Enti avevano invocato quando quegli indici di aggiornamento erano in riduzione. Il rammarico è che il contenzioso si sarebbe potuto evitare e tutti i Comuni avrebbero potuto beneficiare delle condizioni agevolate per rientrare dal debito offerte dalla società. Ed invece proprio gli utenti dei Comuni della provincia di Lecce saranno quelli che subiranno i maggiori incrementi nel 2025, non potendo usufruire della rateizzazione e della rinuncia del gestore agli interessi”.



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