Come ampiamente preannunciato nell’articolo “ DdL lavoro e D.lgs. 81/2008: quali modifiche per la sorveglianza sanitaria”, il Governo con un disegno di legge, approvato prima alla Camera e poi al Senato, ha emanato nuove disposizioni sul lavoro che vengono a modificare in vari punti, non solo in materia di sorveglianza sanitaria, anche il decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico – TU).
Il disegno di legge approvato è stato poi pubblicato, poco prima di fine anno (il 28 dicembre), in Gazzetta Ufficiale come Legge 13 dicembre 2024, n. 203 – Disposizioni in materia di lavoro con entrata in vigore del provvedimento il prossimo 12 gennaio 2025.
Facciamo oggi un breve resoconto delle principali novità apportate al Testo Unico, già in parte ricordate nell’articolo sopra citato di Ernesto M. Ramistella, con riferimento anche ad una recente Nota prot. n. 9740 del 30 dicembre 2024, emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) proprio per fornire le prime indicazioni operative riguardanti la legge 203/2024.
Per presentare il decreto e la Nota ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
Legge 13 dicembre 2024, n. 203: sorveglianza sanitaria e medici competenti
Ricordiamo brevemente alcune delle modifiche che riguardano i medici competenti e la sorveglianza sanitaria, rimandando per un approfondimento alla lettura dell’articolo di Ramistella.
Riguardo ai medici competenti all’articolo 38 TU, dopo il comma 4 è aggiunto il comma 4-bis in cui si indica che il Ministero della salute, “utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti di cui al comma 4”.
Riguardo alla sorveglianza sanitaria riprendiamo l’intero articolo 41 (Sorveglianza sanitaria) come modificato dalla legge 203/2024:
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) (abrogata)
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
2-bis (comma sostituito dalla legge 203/2024, Ndr): Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) – Soppressa; b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2024, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcoldipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui al comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. (comma già abrogato in passato)
9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’ azienda sanitaria locale territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso».
Dunque, come ricordato nella Scheda di Lettura messa a disposizione sul sito della Camera, tra le varie modifiche operate viene ora previsto:
- “che l’ipotesi di visita medica preventiva in fase preassuntiva costituisce una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro;
- la soppressione dell’ipotesi che la visita preassuntiva sia svolta (su scelta del datore di lavoro) dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale, anziché dal medico competente, e che quest’ultimo, nella prescrizione di esami ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tenga conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore al fine di evitarne la ripetizione, qualora lo ritenga compatibile con le finalità della visita preventiva;
- che l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni, sussista solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora questi non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica”.
Legge 203/2024 e Nota INL: relazioni, locali sotterranei e tessere
Veniamo ora ad altre indicazioni connesse alle novità della legge 203/2024 con riferimento al contenuto della recente Nota prot. n. 9740 del 30 dicembre 2024 che, emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornisce le prime indicazioni operative riguardanti le nuove disposizioni in materia di lavoro.
La nota evidenzia i contenuti che più interessano l’attività dell’Ispettorato con riferimento alle modifiche al D.Lgs. 81/2008 contenute nell’articolo 1 della legge 203/2024.
Ad esempio tale articolo 1:
– “introduce l’art. 14-bis, prevedendo che ‘entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti”;
– modifica – come abbiamo già visto – l’art. 41 “che individua fra l’altro (al comma 9) la competenza dell’azienda sanitaria locale come amministrazione procedente per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente (in luogo dell’ “organo di vigilanza” indicato nella precedente formulazione)”;
– “modifica l’art. 65 in materia di destinazione al lavoro di “Locali sotterranei o semisotterranei”, consentendo l’uso di tali locali chiusi quando le lavorazioni ‘non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima’ (comma 2). “A tal fine” – continua la Nota – il datore di lavoro “comunica tramite posta elettronica certificata al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro l’uso dei locali, allegando adeguata documentazione – da individuare con apposita circolare dell’Ispettorato – che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione. Qualora l’ufficio territoriale dell’Ispettorato richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali sarà invece consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’Ufficio medesimo (comma 3). Ai fini dell’applicabilità della disciplina in questione occorrerà dunque attendere l’emanazione della circolare di questo Ispettorato concernente l’individuazione della documentazione utile a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui all’allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008”;
– modifica l’art. 304, comma 1 lett. b), “prevedendo l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 36- bis del D.L. n. 223/2006 (conv. dalla L. n. 248/2006), che introducevano l’obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato, nell’ambito dei cantieri edili, di apposita tessera di riconoscimento e quello, da parte dei lavoratori, di esporla trattandosi di obblighi sostanzialmente già previsti all’art. 26, comma 8 e all’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008. Si ricorda che la violazione dei predetti obblighi è punita, rispettivamente, con la sanzione amministrativa in capo al datore di lavoro e al dirigente indicata dall’art. 55, comma 5 lett. i) e, per l’ipotesi di cui all’art. 20, comma 3, cit., con la sanzione amministrativa in capo al lavoratore indicata all’art. 59, comma 1 lett. b)”
Rimandiamo alla lettura integrale della Nota che si sofferma anche su:
- Sospensione della prestazione di cassa integrazione
- Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro
- Norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali
- Durata del periodo di prova
- Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile (l’articolo 14 della legge 203 modificando l’art. 23, comma 1, primo periodo, della L. n. 81/2017, fissa il termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile, prima non individuato espressamente dalla legge).
- Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti
- Unico contratto di apprendistato duale
- Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
- Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro
Riguardo alle modifiche del D.Lgs. 81/2008, operate dalla legge 203/2024, ricordiamo, in conclusione, anche le novità dell’articolo 12 (Interpello) nel quale viene sostituito il comma 2 secondo il quale la Commissione per gli interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro è composta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, “da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico”.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa e i documenti citati:
LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203 – Disposizioni in materia di lavoro.
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