Adempimento collaborativo: avvocati e commercialisti abilitati alla certificazione del rischio fiscale
Pubblicato in G.U. il regolamento recante disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (MEF – decreto 12 novembre 2024, n. 212)
Abilitazione al rilascio della certificazione
L’attività di certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all’articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, è riservata ai soggetti iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rispettivamente per gli avvocati e per i commercialisti, secondo il regolamento di cui gli stessi dovranno dotarsi.
Possono chiedere l’iscrizione all’elenco di cui sopra i professionisti che risultino iscritti all’albo professionale di appartenenza da più di cinque anni e che siano in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità e professionalità.
Precisamente, possono chiedere l’iscrizione all’elenco i professionisti che:
a) non hanno subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati nell’articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i reati di cui al libro II, titolo VII, capo III, e di cui all’articolo 640, comma 1, del codice penale;
b) non integrano le cause di esclusione di cui all’articolo 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023;
c) non si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile.
Ai fini dell’iscrizione all’elenco, il professionista deve essere in possesso di competenze e capacità professionali, anche basate sui più recenti sviluppi della normativa, della tecnica e della prassi professionale, in materia di:
a) sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi;
b) principi contabili applicati dal soggetto incaricante nei periodi oggetto della certificazione;
c) diritto tributario.
Il possesso dei requisiti di professionalità, è attestato dall’Ordine professionale di appartenenza del professionista. Il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia delle entrate e i Consigli nazionali degli ordini professionali interessati individuano, di concerto fra loro, le modalità e i percorsi formativi per il rilascio dell’attestazione di cui al primo periodo.
Il venir meno dei requisiti di onorabilità e di professionalità , comporta la cancellazione dall’elenco.
Elenchi dei professionisti abilitati
La domanda di iscrizione all’elenco deve contenere, oltre all’attestazione, le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardanti i requisiti di onorabilità.
I professionisti, al momento della presentazione della domanda, devono altresì rendere le dichiarazioni, circa la pendenza di procedimenti per i reati di cui hanno formale conoscenza, ovvero la sussistenza di atti impositivi a loro carico, anche non definitivi, emessi dell’Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00. Il Consiglio nazionale forense, per gli avvocati, e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per i commercialisti, in relazione alle suddette dichiarazioni, considerate l’entità, la gravità e comunque la rilevanza delle fattispecie possono, con provvedimento motivato, negare l’iscrizione all’elenco dei certificatori o ammetterla con prescrizioni. Qualora le fattispecie descritte al primo periodo emergano successivamente all’iscrizione, i medesimi Consigli nazionali procedono al riesame dell’iscrizione nell’elenco.
Nel caso in cui venga comunicato dall’Agenzia delle entrate al Consiglio Nazionale competente che il professionista abilitato ha reso un’infedele certificazione, il Consiglio Nazionale stesso deve procedere con urgenza alla sospensione dell’iscrizione del professionista nell’elenco, garantendogli il diritto a essere ascoltato e a produrre documenti e memorie a propria difesa, ai fini dell’adozione del provvedimento conclusivo di non luogo a provvedere ovvero del provvedimento conclusivo di cancellazione ovvero, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di sospensione temporanea dall’elenco.
Il provvedimento di cancellazione o di sospensione temporanea deve essere comunicato tempestivamente dal Consiglio nazionale al Consiglio dell’ordine di appartenenza, per l’avvio del procedimento disciplinare.
Requisiti di indipendenza del professionista abilitato
Il professionista abilitato, incaricato del rilascio della certificazione deve essere indipendente dal soggetto che ha conferito l’incarico e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale.
Il professionista abilitato deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la propria indipendenza non risulti influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d’affari o di altro genere, dirette o indirette.
Il professionista abilitato non può accettare l’incarico di certificatore se:
a) riveste cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo del soggetto che ha conferito l’incarico, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
b) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori o dei sindaci del soggetto richiedente o delle società da questo controllate, delle società che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
c) nei due anni precedenti è stato legato al soggetto incaricante o alle società da questo controllate o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza;
d) nei due anni precedenti il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado sono stati legati al soggetto incaricante o alle società da questo controllate o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale, a condizione che i citati rapporti siano tali da poter compromettere l’indipendenza del professionista;
e) sussistono rischi di interesse personale o connessi a rapporti di familiarità ovvero a forme di intimidazione determinati da relazioni finanziarie, personali, d’affari, di lavoro o di altro genere instaurate con il soggetto incaricante, o con qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l’esito della certificazione, la cui sussistenza potrebbe indurre a ritenere che l’indipendenza del professionista abilitato risulti compromessa;
f) sussistono rischi di autoriesame e, in particolare, nei casi in cui il professionista abilitato, ovvero un altro professionista legato da rapporti di collaborazione professionale, anche occasionali, con la medesima società o associazione tra professionisti con cui collabora, a qualunque titolo, o a cui è associato il professionista abilitato, abbia reso servizi funzionali alla elaborazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali adottato dal soggetto che ne ha richiesto la certificazione ovvero abbia assunto un ruolo di responsabilità nell’ambito del sistema integrato stesso.
Il professionista abilitato non può detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da parte del soggetto che richiede la certificazione, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, deve astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non deve avere sui medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita.
L’incarico per la certificazione può essere conferito al professionista da parte della medesima impresa per non più di tre volte consecutive. Nel caso in cui l’incarico sia stato conferito per tre volte consecutive, il medesimo professionista abilitato, ovvero un altro professionista legato da rapporti di collaborazione professionale, non occasionali, con la medesima società o associazione tra professionisti, con cui collabora, a qualunque titolo, o a cui è associato il professionista abilitato, potrà essere nuovamente incaricato decorsi sei anni dalla sottoscrizione dell’ultima certificazione.
Nel corso del periodo di sei anni, il professionista che ha già certificato il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali di una impresa, ovvero un altro professionista legato da rapporti di collaborazione professionale, non occasionali, con la medesima società o associazione tra professionisti con cui collabora, a qualunque titolo, o a cui è associato il professionista che ha rilasciato la certificazione, non può collaborare con il professionista successivamente incaricato al rilascio della certificazione da parte della medesima impresa.
Il corrispettivo del professionista abilitato non può essere subordinato ad alcuna condizione, nè può essere stabilito in funzione degli esiti dell’attività di certificazione. I professionisti non possono sollecitare o accettare regali o favori, di natura pecuniaria o non pecuniaria, dal soggetto che richiede la certificazione, dalle società da questo controllate, dalle società che lo controllano o da quelle sottoposte a comune controllo, salvo il caso di regali o altre utilità di modico valore. A tal fine, si intendono di modico valore i regali o le altre utilità di valore non superiore a centocinquanta euro, anche sotto forma di sconto.
Preparazione allo svolgimento dell’incarico di certificazione
Il professionista, prima di accettare un incarico di certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, deve valutare e documentare, anche attraverso dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà:
a) l’iscrizione nell’elenco tenuto dai Consigli nazionali degli ordini professionali;
b) l’eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, l’eventuale adozione di idonee misure per mitigarli;
c) l’affidabilità organizzativa e tecnica, anche in termini di disponibilità di tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l’incarico di certificazione, non solo in termini di competenze professionali.
I requisiti di onorabilità e indipendenza devono sussistere durante l’intero periodo intercorrente tra l’assunzione dell’incarico da parte del professionista e il rilascio della certificazione. Il venir meno dei predetti requisiti comporta la decadenza dall’incarico da parte del professionista.
Compiti e adempimenti del professionista abilitato
Il professionista abilitato è tenuto ad attestare che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali del soggetto che ha richiesto la certificazione risponde ai requisiti richiesti ed è impostato in modo coerente con le linee guida, fornendo una ragionevole certezza riguardo alla gestione consapevole e affidabile della variabile fiscale da parte dell’impresa.
A tal fine, il professionista abilitato:
a) con riferimento ai processi di controllo relativi alla generalità dei rischi fiscali, valuta che l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative e relative responsabilità operative volte ad assicurare l’efficiente ed efficace gestione del processo di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, rispetti i requisiti previsti;
b) con riferimento ai processi di controllo volti a mitigare singoli rischi, valuta che i controlli approntati dall’impresa forniscano una adeguata garanzia di efficace gestione dei rischi contenuti nella mappa dei rischi fiscali .
Con riferimento a ciascuna delle valutazioni sono previste tre fasi di approfondimento:
a) definizione del perimetro: il professionista abilitato identifica i processi di controllo chiave, generali e specifici, per la prevenzione dei rischi fiscali;
b) valutazione dell’impostazione del sistema: il professionista abilitato valuta che il disegno dei processi di controllo selezionati risponda ai requisiti previsti, anche attraverso interviste agli attori coinvolti ed esami documentali volti a ripercorrere il flusso di processo seguito dalla funzione aziendale responsabile del controllo;
c) valutazione di efficacia del sistema: il professionista abilitato valuta l’efficacia operativa del sistema integrato di controllo del rischio fiscale attraverso procedure di test finalizzate a verificare che i controlli selezionati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta.
In presenza di una pluralità di soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese, il professionista abilitato certifica che il gruppo ha adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale conforme ai requisiti indicati.
Il professionista abilitato rilascia la certificazione:
a) sia nei confronti dell’impresa che esercita attività di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale;
b) sia nei confronti delle singole imprese soggette a direzione e coordinamento che intendano aderire al regime di adempimento collaborativo.
Nell’ambito della certificazione del sistema integrato della società che esercita attività di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale, il professionista abilitato attesta che i principi, le metodologie, le caratteristiche e le logiche di funzionamento, i ruoli e le responsabilità, inerenti all’istituzione, al mantenimento nel tempo e al funzionamento del sistema integrato di rilevazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, sono rivolti anche alle società del gruppo soggette a direzione e coordinamento.
Nell’ambito della certificazione del sistema integrato di ciascuna delle società soggette a direzione e coordinamento, il professionista abilitato effettua esclusivamente le valutazioni sui singoli rischi selezionati in fase di definizione del perimetro. Il certificatore attesta, in sua sostituzione, che l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi fiscali, adottate dalla società che esercita attività di direzione e coordinamento, è applicato anche alla società soggetta a direzione e coordinamento e che è stata predisposta, per quest’ultima, una specifica mappa dei rischi fiscali.
Ai fini della certificazione, il professionista abilitato può avvalersi delle competenze e capacità professionali di altri professionisti in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza, iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili e, per le materie di competenza, di consulenti del lavoro, fermo restando che la certificazione è redatta e sottoscritta dal professionista abilitato, incaricato al rilascio della certificazione.
I professionisti che collaborano con il professionista abilitato per la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali di una impresa, nel corso del periodo di sei anni, non possono accettare l’incarico per la certificazione da parte della medesima impresa.
Contenuto della certificazione
La certificazione deve contenere:
a) la dichiarazione, resa dal professionista certificatore, del possesso dei requisiti di onorabilità e di indipendenza;
b) l’attestazione del possesso dei requisiti di professionalità rilasciata dall’ordine professionale di appartenenza del professionista certificatore;
c) la dichiarazione, resa dal professionista certificatore di aver eseguito i compiti e gli adempimenti, nel rispetto della metodologia indicata nelle linee guida, con allegazione delle relazioni illustrative delle attività svolte;
d) la dichiarazione, resa dal professionista certificatore che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali risponde ai requisiti richiesti ed è impostato in modo coerente con le linee guida;
e) la descrizione di eventuali carenze non significative ai fini dell’affidabilità del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali riscontrate nel corso della procedura di certificazione, nonchè l’indicazione delle azioni correttive da attuare;
f) la sottoscrizione del professionista certificatore.
La certificazione è rilasciata al soggetto che ha conferito l’incarico e conservata per tre anni in originale dal professionista e dal soggetto stesso.
La certificazione ha durata triennale e va aggiornata alla scadenza del triennio. Ove nel periodo di validità della certificazione si verifichino modifiche organizzative tali da richiedere il complessivo aggiornamento del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, deve essere prodotta una nuova certificazione.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
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