Dopo lo stop di dicembre sono ripartite le comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate su eventuali irregolarità che riguardano le dichiarazioni: in una guida tutte le istruzioni per chi riceve PEC, raccomandate, avvisi via Entratel
A dicembre le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate sono rimaste nei cassetti grazie allo stop invernale introdotto con la riforma fiscale. Ma con l’arrivo del nuovo anno si torna all’ordinario e ripartono gli invii di PEC, raccomandate e avvisi via Entratel che riguardano le irregolarità riscontrate nelle dichiarazioni.
E proprio in occasione della ripresa, l’Amministrazione finanziaria pubblica una guida aggiornata per i destinatari con tutte le istruzioni utili da seguire: dalle scadenze da rispettare alle modalità di calcolo delle somme dovute.
Comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate: cosa fare quando si riceve una PEC
Dopo aver effettuato i suoi controlli sulle dichiarazioni inviate dai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate in caso di irregolarità invia apposite comunicazioni per informare le persone interessate e invitarle a mettersi in regola, fornendo chiarimenti e documenti o pagando gli importi dovuti con sanzioni ridotte.
Le segnalazioni, quindi, vengono inoltrate dopo controlli automatici o formali e a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Questa tipologia di invii è rimasta in stand by nel mese di dicembre, come previsto dal nuovo calendario introdotto a partire dal 2024.
Ma dopo la tregua natalizia, il flusso di dialogo tra Fisco e contribuenti è tornato ai ritmi ordinari e dall’Agenzia delle Entrate sono arrivate le istruzioni aggiornate sulle regole da seguire in caso di comunicazione di irregolarità ricevuta tramite raccomandata A/R, PEC o tramite avviso Entratel all’intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione.
Le informazioni vengono messe a disposizione anche nella sezione “L’Agenzia Scrive” del Cassetto fiscale: il destinatario viene avvisato tramite una notifica nell’area riservata e nell’App IO.
Quando nella propria casella di posta, fisica o virtuale, si riceve una comunicazione dalle Entrate sono due le strade percorribili:
- fornire elementi per dimostrare l’inesattezza di controlli o per rideterminare i valori evidenziati dall’Amministrazione;
- versare le somme dovute, eventualmente anche rateizzando i pagamenti.
Tipologia di controllo | Canali di assistenza |
---|---|
Controllo automatico | Qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate |
Sezioni di assistenza multicanale ai numeri 800.90.96.96 (da telefono fisso – numero verde gratuito) o 06.97.61.76.89 (da telefono cellulare – costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore) | |
Servizio telematico “Civis” | |
Controllo formale | Ufficio di competenza |
Servizio telematico Civis |
Comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate via PEC o raccomandata: le istruzioni sui pagamenti
I contribuenti che riconoscono le anomalie evidenziate dall’Agenzia delle Entrate tramite le comunicazioni inviate devono mettersi in regola pagando le imposte dovute con relative sanzioni e interessi entro le nuove scadenze introdotte dalla riforma fiscale.
Tipologia di comunicazione AdE | Scadenza | Somme da versare |
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Comunicazioni relative ai controlli automatici | Entro 60 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito in sede di autotutela (90 per gli avvisi inviati agli intermediari)* | Imposta dovuta, interessi e sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte |
Comunicazioni relative ai controlli formali | Entro 60 giorni dal ricevimento della prima comunicazione* | Pagamento dell’imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria |
Somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata | Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall’ufficio | Pagamento senza interessi né sanzioni |
*Per le comunicazioni elaborate prima del 2025, il termine entro cui effettuare il pagamento è di 30 giorni dalla data di ricevimento.
Il calcolo delle sanzioni dovute cambia in base alla data in cui sono state commesse le violazioni, dal momento che per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 si applicano le nuove regole introdotte dal decreto legislativo numero 87 del 2024.
Tipo di comunicazioni | Sanzioni violazioni dal 1° settembre 2024 | Sanzioni violazioni prima del 1° settembre 2024 |
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Invito per errori formali (non incidenti sul pagamento del tributo) |
Nessuna | Nessuna |
Comunicazione relativa agli esiti del controllo automatico | 8,33 per cento dell’imposta (sanzione ordinaria del 25 per cento ridotta a 1/3) |
10 per cento dell’imposta (sanzione ordinaria del 30 per cento ridotta a 1/3) |
Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale | 16,67 per cento dell’imposta (sanzione ordinaria del 25 per cento ridotta a 2/3) |
20 per cento dell’imposta (sanzione ordinaria del 30 per cento ridotta a 2/3) |
Comunicazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata | Nessuna | Nessuna |
Le somme richieste con le comunicazioni possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo: il primo pagamento deve essere effettuato entro le canoniche date di scadenza, mentre i versamenti successivi possono essere effettuati entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Nella guida aggiornata a gennaio 2025 tutte le indicazioni per riceve PEC, raccomandate e avvisi tramite Entratel sulle dichiarazioni inviate.
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