18.28 – martedì 7 gennaio 2025
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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I801AC – SERVIZI DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO TAXI – ROMA – INOTTEMPERANZA
Provvedimento n. 31428
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 17 dicembre 2024; SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;
VISTO l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO, in particolare, l’articolo 15, comma 2, della citata legge, nella parte in cui prevede che, in caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1 dello stesso articolo, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza, l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa fino a trenta giorni;
VISTO, altresì, l’articolo 15, comma 2-bis, lettera a), della citata legge che prevede che l’Autorità può irrogare alle imprese e associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al 5 per cento del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l’esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle a ottemperare alla diffida di cui al comma 1 del presente articolo;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;
VISTO il proprio provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018, con il quale è stato accertato che le società Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 – Società Cooperativa e Samarcanda – Società Cooperativa hanno posto in essere intese restrittive della concorrenza con riferimento alla previsione, negli atti che disciplinano i rapporti tra le predette società e i tassisti aderenti, di clausole che individuano specifici obblighi di non concorrenza, che, nel loro insieme, sono suscettibili di produrre effetti anticoncorrenziali impedendo od ostacolando l’ingresso sul mercato di nuovi operatori;
VISTA la lettera b) del dispositivo del citato provvedimento, con cui si ordina alle società Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 – Società Cooperativa e Samarcanda – Società Cooperativa di adottare, entro centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento, misure idonee a eliminare l’infrazione accertata e di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione stessa;
VISTA la lettera c) del dispositivo del citato provvedimento, con il quale si richiede alle società Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 – Società Cooperativa e Samarcanda – Società Cooperativa di dare comunicazione all’Autorità delle iniziative adottate per ottemperare a quanto richiesto dalla lettera b) del dispositivo, trasmettendo specifica relazione scritta entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento;
VISTE le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7991/2020 del 14 dicembre 2020 e n. 8061/2020 del 15 dicembre 2020;
VISTO il proprio provvedimento n. 29969 dell’11 gennaio 2022 con il quale è stato deliberato: a) che il comportamento di Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa, consistente nel non aver adottato alcuna misura volta a eliminare o ridurre la portata delle clausole di non concorrenza, nonché nella mera non applicazione delle suddette clausole, integra inottemperanza al provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018, in violazione dell’articolo 15, comma 2, della legge n. 287/1990; b) di irrogare a Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa, per tale comportamento e per quanto esposto in motivazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di 21.000 € (ventunomila euro);
VISTA la sentenza del Tar del Lazio, sez. I, del 20 marzo 2023, n. 4769;
VISTO il proprio provvedimento n. 31302 del 30 luglio 2024 con il quale è stato deliberato: a) che il comportamento di Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa, consistente nel non aver adottato misure idonee all’eliminazione dell’infrazione e nel non essersi astenuta dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione, non avendo in particolare modificato le clausole statutarie e regolamentari di non concorrenza a portata assoluta nei termini indicati in motivazione, integra inottemperanza al provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018, in violazione dell’articolo 15, comma 2, della legge n. 287/1990; b) di irrogare a Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa, per tale comportamento e per quanto esposto in motivazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di 140.043,95 € (centoquarantamilaquarantatrè/95 euro); c) di imporre, per quanto esposto in motivazione, una penalità di mora di 214,40 € (duecentoquattordici/40 euro) a Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa per ogni giorno di ritardo nell’adempimento della diffida di cui al provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018, a decorrere dal termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento; d) che Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa deve presentare, entro sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, una relazione scritta sulle misure che intende adottare ai fini dell’ottemperanza al provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, dell’8 novembre 2024, n. 8937, che ha confermato la sopra citata sentenza del TAR Lazio n. 4769/2023, rigettando l’appello di Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa avverso il provvedimento dell’Autorità n. 29969 dell’11 gennaio 2022 con cui era stata accertata la prima inottemperanza di Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa;
VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue:
I. PREMESSA
1. Con provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018 (di seguito, anche “Provvedimento”), confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7991 del 14 dicembre 2020 (di seguito anche “sentenza del Consiglio di Stato” o “Sentenza”), l’Autorità ha accertato che le società Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 – Società Cooperativa, Samarcanda – Società Cooperativa hanno posto in essere intese restrittive della concorrenza con riferimento alla previsione, negli atti che disciplinano i rapporti tra le predette società e i tassisti aderenti, di clausole che individuano specifici obblighi di non concorrenza, che, nel loro insieme, sono suscettibili di produrre effetti anticoncorrenziali impedendo od ostacolando l’ingresso di imprese concorrenti nel
mercato della fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi nel Comune di Roma1.
2. Con il medesimo provvedimento, è stato ordinato alle Parti di porre fine al comportamento distorsivo della concorrenza e di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quello oggetto dell’infrazione accertata. In tale ottica è stata prescritta la trasmissione di una relazione scritta al fine di dare conto all’Autorità delle iniziative volte a ottemperare a quanto disposto2.
3. Con provvedimento n. 29969 dell’11 gennaio 2022, l’Autorità ha deliberato che il comportamento di Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa (di seguito anche “Radiotaxi 3570”), consistente nel non aver adottato alcuna misura volta a eliminare o ridurre la portata delle clausole di non concorrenza, nonché nella mera non applicazione delle suddette clausole, integrasse inottemperanza al provvedimento n. 27244/2018, in violazione dell’articolo 15, comma 2, della legge n. 287/1990, irrogando a Radiotaxi 3570 una sanzione amministrativa pecuniaria di 21.000 euro3.
4. Radiotaxi 3570 ha proposto ricorso al TAR Lazio per l’annullamento del provvedimento n. 29969/2022, che è stato integralmente rigettato con sentenza n. 4769 del 20 marzo 20234. La società ha proposto ricorso in appello, che è stato parimenti rigettato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8937 dell’8 novembre 20245, con cui è stato dunque confermato il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza di Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa.
5. Infine, con provvedimento n. 31302 del 30 luglio 2024, notificato in data 8 agosto 2024, l’Autorità ha deliberato che il comportamento di Radiotaxi 3570, consistente in una modifica della clausola statutaria di non concorrenza volta a riconoscere ai tassisti soci la sola possibilità di accettare chiamate provenienti “da piattaforme terze che abbiano concluso accordi di interoperabilità con la piattaforma proprietaria ItTaxi”, integrasse una perdurante inottemperanza al provvedimento n. 27244/2018, in violazione dell’articolo 15, comma 2, della legge n. 287/19906, irrogando alla
1 Per quanto concerne in particolare Radiotaxi 3570 sono previsti espliciti obblighi di non concorrenza agli articoli 4, 5 e 10 dello Statuto; clausole di analoga portata sono presenti anche nel Regolamento interno (cfr. paragrafi 37 e 38 del provvedimento n. 27244/2018).
2 Pronto Taxi 6645 e Samarcanda hanno ottemperato al provvedimento, rimuovendo le rispettive clausole di non concorrenza.
3 Né, peraltro, l’ottemperanza delle altre Parti del procedimento, Pronto Taxi 6645 e Samarcanda, con conseguente liberazione di capacità, esentava Radiotaxi 3570 dall’eseguire la diffida.
4 Il TAR Lazio ha osservato che una parziale apertura del mercato, all’esito dell’ottemperanza da parte degli altri partecipanti all’intesa sanzionata, “non elide l’obbligo che gravava su Radio Taxi 3570 di porre in essere le medesime attività di adeguamento”. Inoltre, “la dedotta liberazione del mercato potrebbe essere un fatto del tutto contingente e potenzialmente anche temporaneo […]” e “seguendo la tesi di parte ricorrente, verrebbe del tutto neutralizzata l’efficacia deterrente del provvedimento, il quale ha anche una portata precettiva e assiologica de futuro […]”.
5 Il Consiglio di Stato ha ritenuto, in particolare, che “l’effetto utile della diffida contenuta nel provvedimento n. 27244/2018 deve essere raggiunto attraverso l’opera di tutte le singole imprese destinatarie dell’atto, giacché altrimenti, come dedotto in modo condivisibile nella motivazione del provvedimento e illustrato dalla stessa difesa erariale, si disincentiverebbe l’ottemperanza di un qualunque provvedimento antitrust qualora avente più destinatari, potendo ciascuno di essi sperare ovvero approfittare del fatto che l’ottemperanza delle altre imprese compartecipi del medesimo illecito plurisoggettivo possa soddisfare le ragioni della concorrenza”. Sulle condotte di ottemperanza, la sentenza ha ribadito che “[…] viene imposta, in via alternativa, la eliminazione totale delle clausole di esclusiva a portata assoluta oppure la sostituzione delle stesse con clausole modificate che consentano a far ritornare nella disponibilità dei tassisti soci una quota della propria capacità produttiva liberamente impiegabile in favore di altre piattaforme di intermediazione concorrenti […]” (enfasi aggiunta).
6 Ciò, in quanto tale misura impedisce “ai tassisti soci di mettere direttamente a disposizione di qualsiasi piattaforma di
intermediazione terza la capacità produttiva eccedente quella necessaria al funzionamento della cooperativa”, non
garantendo così “la concorrenza tra piattaforme che erogano servizi di intermediazione della domanda e dell’offerta del servizio taxi, che costituisce l’obiettivo perseguito dal provvedimento dell’Autorità del 2018”, in linea peraltro con la sentenza del Consiglio di Stato del dicembre 2020, di conferma del provvedimento del 2018 (parr. 50 e 51). Nel provvedimento è precisato al riguardo che la misura di ottemperanza adottata dalla Parte “riconosce alla piattaforma
società, per tale comportamento, una sanzione amministrativa pecuniaria di 140.043,95 euro. Inoltre, con il medesimo provvedimento, in ragione della pervicace inottemperanza di Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa, veniva irrogata alla società una penalità di mora di 214,40 euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento della diffida di cui al provvedimento n. 27244/2018, a decorrere dal termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento n. 31302/20247. E infine, si ordinava alla società di presentare, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento n. 31302/2024, una relazione scritta sulle misure che intendesse adottare ai fini dell’ottemperanza.
6. Radiotaxi 3570 ha proposto ricorso al TAR Lazio per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento n. 31302/2024. Nell’udienza del 20 novembre 2024, la causa è stata cancellata dal ruolo.
7. Allo stato, Radiotaxi 3570 non ha inviato la relazione scritta sulle misure che intende adottare ai fini dell’ottemperanza al provvedimento n. 27244/2018 di cui alla lettera d) del dispositivo del provvedimento n. 31302/2024, che l’Autorità avrebbe dovuto ricevere entro il 7 ottobre 2024; né ha provveduto a versare la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 140.043,95 euro, irrogata con il provvedimento da ultimo citato.
II. LA PARTE
8. Radiotaxi 3570 è la principale società di gestione del radiotaxi a Roma per numero di tassisti aderenti, pari a oltre 3.500. Radiotaxi 3570 è una cooperativa di servizi attiva a Roma sin dal 1968 e offre ai tassisti aderenti, oltre al servizio radiotaxi, anche l’utilizzo dell’applicazione itTaxi, sviluppata nell’ambito dell’Unione dei Radiotaxi d’Italia-URI, a cui possono aderire solo i gestori di radiotaxi e non più di un radiotaxi per città. A Roma la società è, appunto, Radiotaxi 3570.
III. VALUTAZIONI
9. Radiotaxi 3570 non risulta aver dato esecuzione alle prescrizioni contenute nel provvedimento dell’Autorità n. 27244/2018, non avendo presentato la relazione scritta sulle misure adottate per ottemperare a tale provvedimento, di cui alla lettera d) del dispositivo del provvedimento n. 31302/2024 entro il termine del 7 ottobre 2024.
10. Alla luce di quanto precedentemente esposto, occorre dunque contestare alla Parte la perdurante inottemperanza al provvedimento dell’Autorità n. 27244/2018. In esito al presente procedimento, accertata l’inottemperanza e la sua durata, dovrà essere definito anche il quantum della penalità di mora, indicata nella lettera c) del dispositivo del provvedimento n. 31302/2024, che la Parte sarà tenuta a pagare fino a quando non ottempererà al provvedimento dell’Autorità n. 27244/2018.
11. Inoltre, in esito al presente procedimento, in caso di perdurante inottemperanza potrà essere irrogata una nuova penalità di mora.
12. Infine, si osserva che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, legge n. 287 del 1990, nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa fino a trenta giorni.
ItTaxi il ruolo di intermediario necessario, che decide al posto del tassista come e nei confronti di quali operatori
quest’ultimo può mettere a disposizione la propria capacità inutilizzata, ossia quella quota di capacità che dovrebbe essere invece lasciata completamente libera”. Dunque, “per effetto della misura, sarà la piattaforma ItTaxi a stabilire quali soggetti potranno entrare nel mercato e a quali condizioni, definendone anche il modello di business, in spregio allo sviluppo di una concorrenza effettiva nel mercato de quo” (par. 51).
7 Cfr. in tal senso, la decisione della Commissione europea AT.39740 – Google Search (Shopping), del 27 giugno 2017, che ha introdotto la penalità di mora immediatamente nella decisione di divieto, per indurre l’impresa a cessare la violazione e a rispettare i rimedi eventualmente imposti.
RITENUTO, pertanto, che la condotta di Radiotaxi 3570, consistente nel non aver adottato misure idonee all’eliminazione dell’infrazione e nel non essersi astenuta dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione, possa integrare, ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 2-bis, della legge n. 287/1990, una perdurante inottemperanza alla diffida emanata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, con il provvedimento n. 27244/2018;
RITENUTO, altresì, necessario definire, nell’ambito del presente procedimento, l’importo della penalità di mora che Radiotaxi 3570 dovrà corrispondere in esecuzione della lettera c) del dispositivo del provvedimento n. 31302/2024;
DELIBERA
a) di contestare a Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa la violazione di cui all’articolo 15, comma 2, della legge n. 287/1990 per reiterata inottemperanza al provvedimento dell’Autorità del 27 giugno 2018, n. 27244;
b) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Chiara de Mari;
c) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Trasporti Energia e Ambiente del Dipartimento Concorrenza – 2 di questa Autorità dai legali rappresentanti di Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa, nonché da persone da essi delegate;
d) che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 689/1981, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;
e) che il procedimento deve concludersi entro centottanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
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