Adempimento collaborativo: pubblicato il modello di adesione al regime

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La gestione del rischio fiscale sta assumendo un ruolo sempre più importante nella governance aziendale, in quanto le conseguenze patrimoniali e reputazionali delle violazioni tributarie possono essere notevoli. Al fine di governare il rischio di operare in violazione di norme fiscali (o in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario), i contribuenti possono dotarsi di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Control Framework).

L’adozione di tale sistema integrato, volto a monitorare, presidiare e valutare il rischio fiscale, permette di aderire al regime di adempimento collaborativo (c.d. Regime di cooperative compliance), istituto introdotto dal D.Lgs. 128/2015 e, recentemente, modificato dal D.Lgs. 221/2023, che evita le attività di controllo ex post, nonché attiva, sulle posizioni fiscali incerte, un’interlocuzione preventiva con l’autorità finanziaria, in modo da avere maggiori certezze prima della presentazione della dichiarazione.

Quest’ultima riforma è ormai pienamente operativa, considerata l’emanazione sia del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.12.2024, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 17.12.2024 n. 295, sia del provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17.12.2024, che ha approvato l’apposita modulistica per poter aderire al citato regime.

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Si rammenta che il regime di adempimento collaborativo è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a euro 750.000.000 a decorrere dal 2024, non inferiore a euro 500.000.000 a decorrere dal 2026 e non inferiore a euro 100.000.000 a decorrere dal 2028 (quest’ultima soglia è stata prevista dal D.Lgs. 221/2023). Tali requisiti dimensionali sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’anno solare precedente e ai due anni solari anteriori.

Il regime di adempimento collaborativo è riservato, altresì, ai contribuenti che:

  • appartengono a un gruppo di imprese, a condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione di gruppo possieda i suindicati requisiti dimensionali e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis,Lgs. 128/2015;
  • danno esecuzione alla risposta all’istanza di interpello nuovi investimenti, ex articolo 2, D.Lgs. 147/2015, indipendentemente dall’ammontare del suo volume di affari o di ricavi, al ricorrere degli altri requisiti previsti dal Lgs. 128/2015.

Infine, possono accedere al regime di adempimento collaborativo, le società partecipanti al gruppo Iva, le imprese estere che hanno presentato istanza di accesso alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui all’articolo 1-bis, D.L. 50/2017, nonché i soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che rispetta i suddetti requisiti dimensionali.

Con provvedimento del 17.12.2024 è stata approvato il modello per la presentazione della domanda di adesione al regime di adempimento collaborativo.

La domanda, resa disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, in formato elettronico, sul proprio sito istituzionale, deve essere sottoscritta e presentata all’Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, esclusivamente per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata. In particolare, la domanda deve essere inviata all’indirizzo di PEC: dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it, ovvero, per i soggetti non residenti privi di PEC, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: dc.gci.adempimentocollaborativo@agenziaentrate.it

Inoltre, secondo quanto previsto dal D.M. 6.12.2024, la domanda di adesione al regime in esame è corredata della seguente documentazione:

  1. descrizione dell’attività svolta dall’impresa;
  2. strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore alla presentazione dell’istanza;
  3. documento descrittivo del sistema di controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;
  4. mappa dei processi aziendali;
  5. mappa dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;
  6. certificazione sul sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale rilasciata da professionisti abilitati e avente data certa anteriore alla presentazione dell’istanza.

Tale documentazione può essere presentata o integrata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, unitamente a ogni altro documento ritenuto utile dal contribuente.

Infine, si rileva che i soggetti che presentano istanza nell’anno 2024 (dopo il 18 gennaio) e, comunque, i soggetti che desiderano estendere gli effetti dell’adesione al periodo di imposta in corso al 31.12.2024, possono predisporre e presentare all’Agenzia delle entrate la certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ad integrazione della domanda di adesione già trasmessa, entro il prossimo 31.12.2025.

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