La presenza di debiti misti non preclude il concordato minore – La lente sul fisco

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Particolarmente interessante, ad avviso di chi scrive, risulta, per gli operatori del settore, il decreto con cui il Tribunale di Pesaro, il 17 luglio 2024, ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore presentata da un debitore sovraindebitato (nella specie, un debitore persona fisica esercente attività di agente di commercio), ai sensi dell’art. 74 comma 1 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII), perché esamina due questioni importanti nell’ambito delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dal CCII.

In via preliminare, pur nonessendo espressamente dichiarato nella parte motiva della pronuncia, si ritiene che la procedura concordataria sia stata, comunque, presentata ai sensi dell’art. 74 comma 1 del CCII, tenuta in considerazione, nel caso di specie, la particolare struttura della proposta e del piano, sorretti su di un’offerta di soddisfacimento parziale e dilazionato del ceto creditorio, fondata sul pagamento di una determinata somma di denaro unicamente derivante dai proventi dell’attività di agente di commercio svolta dal debitore ricorrente, senza alcun apporto – ex lege richiesto, invece, nella particolare fattispecie di cui all’art. 74 comma 2 del CCII – di risorse esterne, idonee, sulla scorta di quanto previsto dalla riformata disposizione a seguito dell’entrata in vigore del DLgs. 136/2024 (c.d. decreto “correttivo-ter”), a incrementare in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.

Il decreto in commento, peraltro richiamando e conformandosi a un altro precedente giurisprudenziale (cfr. Trib. Mantova 27 febbraio 2023), precisa, in primo luogo, che la procedura di concordato minore ex art. 74 comma 1 del CCII è ammissibile allorché sia presentata da un debitore – ovviamente, purché diverso dal “consumatore” di cui all’art. 2 comma 1 lett. e) del CCII e dall’imprenditore, individuale o collettivo, cancellato dal Registro delle imprese di cui all’art. 33 comma 4 del CCII – che intenda, al contempo, ristrutturare le proprie posizioni debitorie scadute, connesse all’attività imprenditoriale o professionale svolta e, pur in misura esigua, contratte per esigenze personali e familiari e, dunque, connotate da una struttura c.d. “consumeristica”.

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Il decreto, in tal modo, si limita a richiamare il precedente citato, sicché, ai fini di una migliore comprensione della fattispecie, può essere utile ripercorrerne, pur brevemente, le argomentazioni. Il Tribunale mantovano richiamato precisa come non osti all’ammissione alla procedura concordataria minore la circostanza che il debitore istante intenda unitariamente definire la propria posizione debitoria, derivante sia da debiti personali, sia da debiti di natura nonconsumeristica, atteso che gli artt. 74 ss. del CCII farebbero unicamente riferimento alla “tipologia del singolo debitore”.

Detta interpretazione, peraltro, prosegue la pronuncia, apparirebbe conforme al principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 comma 2 Cost. e al principio generale di ragionevolezza e, infine, alle indicazioni, rispettivamente, contenute nell’art. 24 della Direttiva Ue 1023/2019 e nel considerando n. 84 della stessa, in cui viene raccomandata, pur ai fini della esdebitazione, la trattazione in un’unica procedura della ristrutturazione dei debiti aventi natura personale e professionale.

Peraltro, la sentenza menzionata non manca di rilevare come una diversa soluzione altro non comporterebbe se non un “allungamento dei tempi di definizione processuale, un aggravio delle pendenze giudiziarie e determinerebbe un ingiustificato aumento di costi sia per la debitrice che per i creditori” (cfr. Trib. Mantova 27 febbraio 2023), oltre che un minor soddisfacimento per il ceto creditorio derivante dalla sola perseguibilità della soluzione liquidatoria.

In secondo luogo, il decreto del Tribunale di Pesaro accoglie implicitamente con favore l’applicabilità, anche nel contesto della procedura di concordato minore, della regola di distribuzione del ricavato secondo la c.d. “relative priority rule”, dal momento che ritiene ammissibile la proposta concordataria fondata sul pagamento di una somma di denaro nell’arco di un quadriennio con la suddivisione dei creditori in classi.
Sicché può affermarsi che, sulla scorta del principio citato, nulla osta all’applicabilità, in quanto compatibile in forza del richiamo di cui all’art. 74 comma 4 del CCII, delle regole di distribuzione del ricavato, specificamente pensate per il concordato preventivo all’art. 84 comma 6 del CCII, nella sua versione aggiornata e risultante dalle modifiche apportate dal DLgs. 136/2024, entrato in vigore il 28 settembre 2024.





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