9. I CONSORZI FRA IMPRENDITORI
Art.2602/ definizione
Contratto di consorzio
Consorzi con attività interna
Consorzi con attività esterna
Società consortili
L’art. 2602 c.c. afferma che “con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione
comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”. Nel caso di
consorzio anticoncorrenziale, costituito al fine di disciplinare la concorrenza fra imprenditori dello stesso
settore, il contratto rappresenta una manifestazione dei patti limitativi della concorrenza; i quali sollecitano
controlli volti ad impedire situazioni di monopolio.
Il consorzio di coordinamento, per lo svolgimento di determinate fasi da parte di più imprese, rappresenta
uno strumento di cooperazione interaziendale, finalizzato alla diminuzione dei costi di gestione delle singole
imprese.
Si fa distinzione fra consorzi con attività interna e consorzi con attività esterna; nei primi il compito
dell’organizzazione si esaurisce nel regolare i rapporti reciproci tra i consorziati, e dunque no opera con terzi;
nei secondi è prevista l’istituzione di un ufficio comune destinato a svolgere attività con i terzi. Il codice
prevede sia una disciplina comune sia una più specifica per i consorzi con attività esterne.
Contratto di consorzio – può essere stipulato solamente dalla figura dell’imprenditore, qualsiasi tipo egli
sia. È un contratto formale e deve essere redatto per iscritto a pena di nullità. Essenziale è la determinazione
dell’oggetto, degli obblighi assunti dai consorziati e degli eventuali contributi in danaro. La durata può essere
fissata dalle parti, ma in caso di silenzio il contratto sarà valido per 10 anni. Esso, generalmente, è a struttura
aperta, dunque è ammessa la partecipazione di altri imprenditori senza il consenso unanime, se però nulla è
previsto, si intenderà a struttura chiusa e sarà necessario il consenso di tutti.
L’art. 2610 c.c. prevede che il trasferimento a qualsiasi titolo dell’azienda comporta l’automatico subingresso
dell’acquirente nel contratto di consorzio; solo in caso di giusta causa e trasferimento per atto fra vivi, i
consorziati possono deliberare l’esclusione dell’acquirente dal consorzio, entro un mese dal trasferimento.
Il contratto può sciogliersi per recesso del consorziato o per esclusione da parti degli altri consorziati; in
entrambi i casi ne devono essere indicate le cause. Al consorziato escluso o receduto spetterà la liquidazione
della sua quota di partecipazione. L’art. 2611 disciplina lo scioglimento dell’intero contratto di consorzio
secondo determinate cause e a maggioranza assoluta e solo in presenza di una giusta causa; altrimenti è
necessaria l’unanimità.
Consorzi con attività interna – la struttura del consorzio prevede due organi principali: l’assemblea alla
quale fanno parte tutti i consorziati, la quale ha funzione deliberativa; e l’organo direttivo, con funzioni
gestorie ed esecutive, ha la funzione di controllare l’attività dei consorziati, al fine di accertare l’esatto
compimento delle obbligazioni assunte.
Consorzi con attività esterna – costituiscono una delle possibili forme organizzative per l’esercizio
collettivo di attività d’impresa. Chi dirige il consorzio è tenuto a redigere annualmente la “situazione
patrimoniale” e depositarla presso l’ufficio del registro delle imprese; il contratto deve anche specificare le
persone cui è attribuita la presidenza, la direzione e la rappresentanza e i loro relativi poteri. Di questi stanno
in giudizio solamente le figure del presidente e del direttore.
È prevista la costituzione di un fondo consortile, composto dai contributi iniziali e successivi dei consorziati
e dai beni acquistati con essi e destinato al soddisfacimento dei creditori del consorzio, quelli personali dei
consorziati non possono soddisfarsi su di esso. L’art. 2615 c.c. distingue poi fra:
– obbligazioni assunte in nome del consorzio, alle quali risponde esclusivamente il consorzio con il fondo
consortile;
– obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati, a queste rispondono
solidamente sia il o i consorziati interessati sia il fondo consortile. In caso di insolvenza del consorziato, il
debito viene ripartito fra tutti gli altri consorziati in proporzione alle loro quote.
Società consortili– lo scopo egoistico, ovvero l’interesse economico perseguito dai partecipanti, è ciò che
differenzia i consorzi dalle società. Il consorzio si caratterizza per un duplice dato:
A. La qualità di imprenditore posseduta da tutti i consorziati;
B. Lo stretto nesso funzionale che esiste fra attività del consorzio e attività dei singoli consorziati.
Da ciò si deduce che lo scopo dei consorziati non è rilevare un utile, bensì usufruire due beni e servizi
prodotti in modo da conseguire un vantaggio patrimoniale diretto nelle rispettive economie, sotto forma di
minori costi sopportati o di maggiori ricavi conseguiti.
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