RISCHIO RADON NEI LUOGHI DI LAVORO: D.Lgs. n.81/2008 e D.Lgs.n.101/2020

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il gas radon nei luoghi di lavoro

Il D.Lgs. n. 101/2020 disciplina in maniera prevalente e specifica gli aspetti legati al rischio radon, ad esempio le soglie di riferimento, le metodologie di misurazione e le azioni correttive da intraprendere. Si occupa specificamente degli aspetti tecnici relativi alla protezione dai rischi legati alle radiazioni ionizzanti, tra cui il radon. Questo decreto disciplina in dettaglio i limiti di esposizione, le metodologie di misurazione, le azioni correttive da intraprendere e altre specifiche tecniche.

Il D.Lgs. n. 81/2008 fornisce il quadro generale per la valutazione e gestione dei rischi in ambiente lavorativo, che deve includere il radon come parte del più ampio obbligo di protezione dei lavoratori. Il Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce la struttura generale per la valutazione dei rischi in ambiente lavorativo, fornendo un quadro normativo ampio che include tutti i potenziali pericoli a cui i lavoratori possono essere esposti. Questo decreto è fondamentale per garantire una gestione complessiva e coerente della sicurezza sul lavoro, coinvolgendo misure organizzative, formazione, informazione e il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori.

I due decreti sono complementari, e il datore di lavoro deve rispettare entrambi: il D.Lgs. n. 81 per la struttura generale della valutazione dei rischi e il D.Lgs. n. 101 per i dettagli tecnici specifici al rischio radon. Solo attraverso l’osservanza congiunta di entrambe le normative è possibile garantire una protezione completa ed efficace dei lavoratori, rispondendo sia alle esigenze di una gestione generale della sicurezza sul lavoro che alle specifiche necessità di protezione contro le radiazioni ionizzanti.

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II luoghi di lavoro chiusi con pericolo di esposizione al radon includono:

  1. Luoghi di lavoro sotterranei: come miniere e gallerie.
  2. Locali semisotterranei: edifici parzialmente interrati.
  3. Edifici situati al piano terra: in aree prioritarie definite dal Piano nazionale d’azione per il radon.
  4. Stabilimenti termali: dove il radon può accumularsi.
  5. Altri luoghi di lavoro specifici: identificati dal Piano nazionale d’azione per il radon.

Il Decreto legislativo 101/2020 in Italia stabilisce che la concentrazione media annua di radon in aria nei luoghi di lavoro non deve superare i 300 Bq/m³. I datori di lavoro sono tenuti a monitorare e adottare misure correttive per ridurre i rischi.

Il quadro normativo

Articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

«3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia».

Rapporto tra D.Lgs. n. 101/2020 e D.Lgs. n. 81/2008

Il rapporto tra il Decreto Legislativo n. 101/2020 e il Decreto Legislativo n. 81/2008 non è semplicemente determinato dal principio della prevalenza della norma speciale (lex specialis), ma è più articolato, poiché entrambi i decreti sono stati concepiti per coesistere e regolano aspetti diversi della gestione del rischio.

Principi giuridici rilevanti

  1. Lex specialis derogat legi generali
    • Il D.Lgs. n. 101/2020 è una norma speciale per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti, incluso il radon, poiché disciplina in maniera dettagliata gli aspetti tecnici, i limiti di esposizione e le modalità di controllo e bonifica.
    • In quanto norma speciale, prevale sulle disposizioni generali del D.Lgs. n. 81/2008, limitatamente agli aspetti specificamente regolamentati.
  2. Coordinamento normativo
    • Il D.Lgs. n. 81/2008, con gli articoli 180 e 181 e il Titolo I, stabilisce obblighi generali per la valutazione di tutti i rischi lavorativi. Questo include anche il rischio radon, che però viene poi trattato in modo più specifico dal D.Lgs. n. 101/2020.
    • Pertanto, il datore di lavoro deve integrare le valutazioni richieste dal D.Lgs. 81 con quelle più specifiche e tecniche del D.Lgs. 101.
  3. Campo di applicazione e prevalenza
    • Se esistono disposizioni sovrapposte o confliggenti, il D.Lgs. n. 101/2020 prevale per il rischio radon, in quanto norma speciale.
    • Tuttavia, il D.Lgs. n. 81/2008 rimane applicabile per gli aspetti più generali della gestione del rischio, come il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori, le misure organizzative e gli obblighi di formazione e informazione.

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