Al ricorrere di quali condizioni il questore e il prefetto possono negare il rilascio del porto d’armi o del nullaosta? Quali sono le armi di libera vendita?
L’acquisto e la detenzione di armi sono subordinati a una speciale autorizzazione rilasciata dalla pubblica autorità (questura o prefetto). Questa non è necessaria soltanto per le cosiddette “armi di libera vendita” le quali, per il loro scarso potenziale offensivo, possono essere comprate anche senza permesso. Con il presente articolo ci occuperemo però anche di un’altra questione: vedremo cioè chi non può acquistare armi.
Cosa serve per comprare un’arma?
Come anticipato, per comprare un’arma occorre l’autorizzazione dell’autorità pubblica, concesso sotto forma di porto d’armi oppure di nullaosta:
- il porto d’armi può essere rilasciato per uso sportivo, venatorio oppure per difesa personale (in quest’ultimo caso, la competenza è del prefetto). Consente l’acquisto, la custodia e il trasporto di più armi e può essere rinnovato alla sua scadenza;
- il nullaosta all’acquisto consente di comprare e di tenere, presso il domicilio indicato alle forze dell’ordine, una o più armi, acquistate però in una sola volta.
In buona sostanza, mentre il nullaosta è un titolo d’acquisto occasionale che serve per effettuare un solo acquisto – anche se di più armi – le licenze di porto d’armi sono titoli d’acquisto permanenti, possono cioè essere utilizzate anche per comprare armi più volte, fintantoché sono in corso di validità.
Chi non può comprare armi?
Chi non è in possesso della licenza concessa dall’autorità pubblica non può comprare armi, a meno che non siano di libera vendita.
Occorre dunque capire chi non può ottenere l’autorizzazione per l’acquisto di armi, cioè quali sono le condizioni ostative al rilascio della licenza.
La pubblica autorità gode di una certa discrezionalità nel determinare quando concedere il porto d’armi o il nullaosta all’acquisto.
Al di là della carenza di requisiti psicofisici che impediscono di autorizzare una persona ad avere armi con sé (si pensi al soggetto affetto da un disturbo mentale oppure da un grave problema alla vista) e dell’assenza di una valida giustificazione (particolarmente importante per il rilascio del porto d’armi per difesa personale), l’autorità effettuano una valutazione anche in base ai precedenti – penali e amministrativi – del richiedente.
Chi ha precedenti può comprare armi?
Per “precedenti penali” si intendono le condanne definitive per un reato, cioè quelle contro cui non è più possibile proporre impugnazione.
I “precedenti di polizia”, invece, sono costituiti da tutte le informazioni che riguardano un singolo soggetto, dalla sanzione amministrativa sino alla denuncia penale successivamente archiviata.
I precedenti di polizia confluiscono all’interno di un grande archivio digitale a cui ogni membro delle forze dell’ordine può accedere.
Nel valutare il rilascio del porto d’armi, l’autorità pubblica tiene in considerazione tanto i precedenti penali quanto quelli di polizia.
Va tuttavia specificato che per ottenere il porto d’armi non bisogna essere necessariamente incensurati.
Per la precisione, la legge (artt. 11 e 43 T.u.l.p.s.) stabilisce che è vietato il rilascio del porto d’armi a chi:
- ha subito una condanna superiore ai 3 anni per delitto doloso senza aver ottenuto la riabilitazione;
- è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- è stato sottoposto a misura di sicurezza personale;
- è stato condannato per porto abusivo di armi.
Al ricorrere di queste condizioni, la licenza del porto d’armi deve essere negata, senza possibilità di decisione contraria da parte dell’autorità di pubblica sicurezza. Si tratta quindi di condizioni ostative al rilascio del porto.
Ci sono poi dei reati che, se commessi, impediscono di conseguire la licenza, a meno che non si sia ottenuta la riabilitazione penale.
Per la precisione, la legge stabilisce che, chi ha riportato una condanna per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo estorsivo, violenza o resistenza all’autorità, oppure è stato condannato per delitti contro la personalità dello Stato (strage, spionaggio, atti di terrorismo, ecc.) o contro l’ordine pubblico (associazione per delinquere, istigazione, ecc.) o per delitti commessi con violenza alle persone (lesioni, rissa, omicidio, ecc.), non può avere il porto d’armi, a meno che non abbia ottenuto la riabilitazione.
In questa evenienza, l’autorità di pubblica sicurezza può rilasciare o meno la licenza, in base al giudizio concreto sulla personalità e pericolosità del richiedente.
Per la valutazione della buona condotta del richiedente l’autorità di pubblica sicurezza attinge informazioni anche dai precedenti di polizia.
In assenza di riabilitazione, invece, la richiesta per il porto d’armi va sicuramente rigettata, senza alcuna discrezionalità in capo all’autorità pubblica.
Tra gli elementi di cui l’autorità di pubblica sicurezza deve tener conto rientra anche il lasso di tempo, cioè la distanza dall’ultimo precedente penale.
Secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sent. n. 3199/2020), infatti, non bisogna tener conto di condanne troppo risalenti nel tempo, soprattutto se si tratta di reati lievi e se, come visto, è stata ottenuta la riabilitazione.
Un tossicodipendente può acquistare armi?
Lo stato di tossicodipendenza non è di per sé ostativo all’acquisto di un’arma e, pertanto, alla concessione della licenza amministrativa.
Va tuttavia precisato che, tra le sanzioni amministrative previste per le persone sorprese a fare uso di sostanze stupefacenti (art. 75 d.P.R. n. 309/90) v’è anche la sospensione della licenza di porto d’armi o il divieto di conseguirla, per un periodo che va da due mesi a un anno nel caso di droghe pesanti e da uno a tre mesi nell’ipotesi di droghe leggere.
Chi può acquistare le armi di libera vendita?
Per le cosiddette “armi di libera vendita” non occorre ottenere il porto o il nullaosta: esse sono acquistabili da qualsiasi maggiorenne, senza dover dimostrare il possesso di particolari requisiti.
Sono “armi di libera vendita” quelle dotate di uno scarso potenziale di offensività, come ad esempio lo spray urticante utile per la legittima difesa, le armi ad aria compressa che non sviluppano un’energia cinetica superiore o uguale a 7,5 joule, e i dissuasori elettrici a contatto.
Va però specificato che, pur essendone libero l’acquisto, occorre rispettare le norme che ne disciplinano l’uso.
Ad esempio, le armi ad aria compressa con potenza inferiore a 7,5 joule non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Inoltre, non possono mai essere portate in riunioni pubbliche.
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