La legge di Bilancio 2025 e altre recenti disposizioni legislative hanno introdotto novità in materia di regime forfettario, di cui alla legge n. 190/2014. Tali novità modificano in parte i requisiti di adesione e mantenimento del regime agevolato, innalzando, ma solo per un anno, la soglia di reddito di lavoro dipendente e assimilato superata la quale il contribuente non può avvalersi del regime forfettario nell’anno di imposta successivo, e introducendo la fattispecie dei “contratti misti”, grazie ai quali il forfettario può mantenere il regime agevolato seppure operi in prevalenza verso il proprio datore di lavoro.
Indice
1. Premessa
2. L’aumento della soglia di reddito di lavoro dipendente ed assimilato
3. I nuovi contratti misti
4. Osservazioni conclusive
1. Premessa
Le novità introdotte nella disciplina del regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014 sono state introdotte, rispettivamente, dalla legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1 comma 12) e dal DDL lavoro collegato (Legge 13 dicembre 2024, n. 203, art. 17).
Si tratta, nel primo caso, dell’aumento da 30.000 a 35.000 euro della soglia di reddito annuo di lavoro dipendente ed assimilato (compresi quindi anche i redditi da pensione, premi di produttività, redditi da collaborazioni coordinate e continuative ecc.), superata la quale il contribuente non può adottare il regime forfettario nell’anno successivo – salvo che il rapporto di lavoro dipendente non sia cessato, anche a seguito di dimissioni, nell’anno precedente – oppure, se già titolare di partita IVA, non può mantenere tale regime, dovendo quindi transitare obbligatoriamente al regime ordinario.
Nel secondo caso, invece, la novità introdotta consiste in una deroga alla causa ostativa al mantenimento del regime agevolato, in presenza di attività svolta dal contribuente in regime forfettario in misura prevalente verso il soggetto che è contestualmente il proprio datore di lavoro.
Le due misure sono nettamente distinte, non solo perché caratterizzate da un diverso orizzonte temporale di validità, ma anche per quanto riguarda i requisiti da soddisfare.
2. L’aumento della soglia di reddito di lavoro dipendente ed assimilato
Il contribuente che intende avvalersi del regime forfettario è tenuto a rispettare le condizioni stabilite dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 54 e seguenti.
Tali condizioni sono, negli anni, state oggetto di numerose modifiche e, con la legge di Bilancio 2025, le stesse vengono nuovamente “ritoccate”, con un intervento che permetterà ad un maggior numero di contribuenti, rispetto alla formulazione precedente della norma, di iniziare un’attività nel 2025 adottando il regime forfettario, o di mantenere lo stesso se già aderenti al regime forfettario nel precedente anno 2024.
La norma interviene sull’art. 1, comma 57, lettera d-ter, della legge n. 190/2014 che nella sua formulazione originaria prevede che: “Non possono avvalersi del regime forfetario: … i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.
In sintesi, il contribuente che intende aprire un’attività in regime forfettario nel 2025, o mantenere tale regime nel 2025, prima delle modifiche introdotte alla norma, non doveva aver percepito redditi di lavoro dipendente, pensione e altri redditi assimilati (es. cassa integrazione, redditi di collaborazione coordinata e continuativa, compensi agli amministratori di società) nel 2024, superiori complessivamente a 30.000 euro, potendo “ignorare” nel conteggio dell’ammontare complessivo dei redditi citati solo i redditi di lavoro dipendente ed assimilati derivanti da un rapporto cessato nell’anno 2024 stesso (indipendentemente dal fatto che la cessazione del rapporto sia avvenuta a seguito di licenziamento o volontariamente, a seguito di dimissioni, purché l’ultimo giorno lavorativo effettivo, compreso eventuale preavviso, sia stato effettuato nel 2024).
Cosa cambia
Novità – Con la legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1 comma 12) solo per l’anno di imposta 2024 la soglia dei 30.000 euro viene innalzata di 5.000 euro, divenendo quindi pari a 35.000 euro.
Attenzione – La modifica alla norma è stata apportata per il solo anno di imposta 2024, sortendo quindi i suoi effetti sui requisiti da rispettare per l’accesso al regime forfettario, o il mantenimento del regime stesso, nel 2025. A partire dall’anno di imposta successivo, salvo nuove modifiche alla norma, la soglia tornerà a 30.000 euro.
La verifica della soglia, a volte non sempre agevole, deve tenere conto di tutti i redditi di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR. Per fornire un riferimento di più semplice lettura, occorre guardare ai redditi da dichiarare nel quadro RC del modello Redditi (non rilevano le somme soggette a tassazione separata, quali un anticipo TFR o arretrati pensionistici, mentre rilevano tutte le somme rilevanti ai fini della retribuzione corrente, anche se assoggettate a imposta sostitutiva).
Ipotizziamo il caso di un lavoratore dipendente o di un pensionato, analizzando l’evoluzione nel tempo del rapporto di tale contribuente con il regime forfettario, stante l’attuale formulazione della norma:
Anno di imposta | Reddito da lavoro dipendente ed assimilato | Regime forfettario |
---|---|---|
2023 | 32.000 | Nel 2024 non ammesso |
2024 | 32.000 | Nel 2025 AMMESSO |
2025 | 32.000 | Nel 2026 non ammesso |
3. I nuovi contratti misti
Con l’art. 17 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 viene introdotta un’ulteriore modifica alle cause ostative al regime forfettario, introducendo un’espressa deroga all’art. 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190/2014.
Attenzione – La causa ostativa al mantenimento del regime forfettario citata resta pienamente valida per la generalità dei contribuenti, ma potrà essere oggetto di specifica deroga in presenza di rapporto che inizia a partire dal 2025 nel quadro dei nuovi “contratti misti” di seguito richiamati.
L’art. 1, comma 57, lettera d-bis) della legge 190/2014 prevede che: “Non possono avvalersi del regime forfetario: … d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni”.
Novità – La deroga ora introdotta prevede che il regime forfettario possa essere mantenuto anche nel caso in cui il contribuente in regime forfettario eserciti attività in misura prevalente verso il soggetto che risulta essere anche il proprio datore di lavoro subordinato. Quanto sopra, tuttavia, solo se il rapporto di lavoro dipendente e, contestualmente, il rapporto di lavoro autonomo, siano “codificati” in un unico contratto “misto”.
Tale “contratto misto”, le cui caratteristiche, come vedremo, sono molte e complesse da rispettare, deve risultare stipulato prima dell’inizio del rapporto di lavoro dipendente e, contemporaneamente, di lavoro autonomo. Di conseguenza, la deroga alla causa ostativa sarà applicabile solo ai nuovi rapporti stipulati a partire dall’anno di imposta 2025, nel rispetto di tutte le condizioni dettate dalla neo introdotta norma.
Caratteristiche del contratto misto
Le caratteristiche salienti del “contratto misto”, la cui stipula consente di derogare alla causa ostativa sovra richiamata, sono le seguenti.
- Possono essere stipulati solo da parte di datori di lavoro con almeno 250 dipendenti.
- Il contratto di lavoro subordinato può essere solo a tempo indeterminato e part-time, con un orario tra il 40% ed il 50% di quello pieno definito dal contratto collettivo applicabile.
- Il domicilio professionale del contribuente deve essere distinto da quello del datore di lavoro.
- Il “contratto misto” deve essere certificato dagli organi di cui all’art. 76 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (es. Ministero del Lavoro, Enti Bilaterali, ecc.).
- Non deve sussistere alcuna sovrapposizione con riferimento a tutti gli aspetti delle prestazioni dei rapporti di lavoro dipendente e di lavoro autonomo (orario, oggetto della prestazione ecc.).
- Nel caso in cui il “contratto misto” sia stipulato con un lavoratore che non è iscritto ad un albo professionale o non eserciti un’attività di cui all’art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) tale “contratto misto” sarà stipulabile solo nell’ambito di un contratto di prossimità (ex art. 8 D.L. 13 agosto 2011, n. 138).
4. Osservazioni conclusive
Dalla breve sintesi, sovra riportata, delle condizioni che è necessario rispettare al fine di stipulare un “contratto misto”, contratto che, come si è detto, è condizione essenziale al fine di poter derogare alla causa di esclusione dal regime forfettario in presenza di attività svolta prevalentemente nei confronti del proprio datore di lavoro, risulta evidente che la misura, seppure introdotta “a regime” e non limitatamente ad un solo anno di imposta, sarà comunque rivolta ad un limitato numero di contribuenti, che si rapportano con grandi realtà aziendali.
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