Creditori pignoratizi ammessi a presentare domanda di ammissione al passivo

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La fase della verifica dello stato passivo, che rappresenta uno dei passaggi fondamentali dell’intero impianto della liquidazione giudiziale, è stata in parte incisa dall’ultima riforma recata dal DLgs. 136/2024 (correttivo-ter) con interventi mirati nell’ottica di una migliore organizzazione dell’istituto. L’art. 34 del correttivo-ter rivisita, infatti, l’intera fase della verifica dell’accertamento del passivo senza stravolgerne la portata, ma operando gli opportuni riallineamenti.

Il primo intervento si colloca all’interno dell’art. 200 del CCII, dedicato a gestire la fase propedeutica dell’avviso ai creditori e agli altri interessati, e viene attuato attraverso un mero richiamo all’art. 10 comma 1 del CCII, cancellando l’indicazione del riferimento al domicilio digitale, in coerenza con le rettifiche già apportate all’art. 199 del CCII.
Per il resto viene introdotto l’obbligo di invio dell’avviso ai creditori aventi residenza nell’Unione europea, in conformità al regolamento (Ue) 2015/848, e ciò rappresenta un passo significativo verso l’armonizzazione delle procedure concorsuali a livello europeo, garantendo una maggiore tutela dei creditori transfrontalieri.

L’art. 201 del CCII è anch’esso oggetto di revisione, con l’inclusione dei creditori pignoratizi tra coloro che possono presentare domanda di ammissione al passivo, recuperando così il precedente vuoto normativo, riconoscendo la posizione di tali creditori e offrendo una più ampia tutela dei loro diritti.

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Più interessante è, tuttavia, l’intervento sul comma 3, che disciplina il contenuto del ricorso per l’insinuazione, che inizia con l’eliminazione alla lettera a) dell’obbligo di indicare le modalità di pagamento del creditore in caso di ripartizione delle somme, sul presupposto, pienamente condivisibile, che detta informazione non risulta decisiva in fase di ammissione, quanto piuttosto in sede di effettivo riparto. L’intervento va letto in stretto coordinamento con il non toccato comma 4, che dispone l’inammissibilità del ricorso nei casi di omissione o assoluta incertezza dei requisiti di cui alle lettere a) b) o c) del comma 3 e con la traslazione del riferimento al dato delle coordinate bancarie a una neoistituita lettera e-bis.

La conseguenza del nuovo assetto è che l’eventuale omissione dell’IBAN in sede di domanda di insinuazione non rileva più ai fini della valutazione di ammissibilità della domanda, così risolvendo un problema che sovente si era prospettato nella gestione delle verifiche di stato passivo dove, in presenza di domande prive del riferimento alle coordinate bancarie, si era reso necessario procedere addirittura all’esclusione dell’intera istanza, con carattere assorbente. Ciò aveva generato un’inconsueta proliferazione di opposizioni allo stato passivo, superabili, tra l’altro, con il mero deposito del dato omesso, facendo registrare un inutile aggravio di lavoro.

Gli interventi marginali riguardano, poi, la menzione dell’ipotesi in cui il debitore è datore di pegno, la cui mancanza è da imputarsi a una mera svista, e la semplificazione proposta al comma 5 dell’art. 201 del CCII utile per coordinare la norma con il riferimento alla disciplina generale in tema di comunicazione prevista dall’ art. 10 comma 3 del CCII.

L’emendamento all’art. 204 del CCII affronta, poi, la questione della formazione ed esecutività dello stato passivo prevedendo, ancora una volta, l’estensione delle disposizioni ai creditori pignoratizi, e introducendo la possibilità per il debitore di impugnare le decisioni del giudice delegato, offrendo al debitore un’opportunità di difesa certamente più ampia, con ciò avendo il merito di chiarire che, rispetto alle domande di restituzione o di rivendicazione, il debitore può non solo svolgere pienamente le proprie difese intervenendo nel corso della verifica dei crediti, ma può raggiungere il medesimo intento anche impugnando la decisione assunta dal giudice delegato.

Dopo l’ennesimo intervento volto a uniformare la terminologia con quella del processo civile (sostituendo all’art. 207 del CCII “ragioni di fatto e di diritto” con “motivi”), il testo introduce il comma 11-bis all’interno dell’art. 207 del CCII, che permette al giudice di concedere termini per il deposito di note difensive, garantendo così un maggiore equilibrio tra celerità e rispetto del diritto di difesa.
L’obbligo per il curatore di modificare lo stato passivo entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento dell’impugnazione rappresenta, infine, un ulteriore passo verso l’efficienza procedurale, con la previsione di sanzioni in caso di inadempimento.

Da ultimo, l’art. 209 del CCII è stato modificato per accelerare il processo decisionale nelle ipotesi di insufficiente realizzo, attribuendo al giudice delegato la competenza sulla relativa decisione, con uno snellimento capace di avere un impatto positivo sulla rapidità delle procedure, evitando inutili ritardi.



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