Controlli documentali dei sindaci nella composizione negoziata della crisi

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Le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate del CNDCEC, in vigore dal 1° gennaio 2025, individuano le specifiche attività di controllo che deve svolgere il Collegio sindacale o sindaco unico nei confronti dell’impresa in crisi nei diversi possibili contesti, compreso quello del ricorso alla composizione negoziata di cui agli artt. 12 e ss. del DLgs. 14/2019 (CCII). In particolare, la norma di comportamento CNDCEC 11.5 distingue l’attività di vigilanza dei sindaci, fermi restando gli obblighi di cui all’art. 2403 c.c., a seconda del momento in cui si trova il predetto procedimento stragiudiziale.

Le novità riguardano, in primo luogo, la fase di conduzione delle trattative, con la precisazione che l’organo di controllo vigila che la gestione della società sia finalizzata alla realizzazione del piano di risanamento, richiamando la successiva norma di comportamento CNDCEC 11.10, riguardante le verifiche in caso di riduzione o perdita del capitale di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c., la cui applicazione può essere, peraltro, sospesa nel corso della composizione negoziata, sino alla conclusione delle negoziazioni con i creditori o all’archiviazione dell’istanza della nomina dell’esperto, ai sensi dell’art. 20 del CCII, salvo che sopraggiunga la dichiarazione giudiziale di inefficacia o revoca delle misure protettive eventualmente richieste dalla debitrice.

Al verificarsi di uno di tali eventi, nel caso in cui le perdite non risultassero ripianate, riprenderebbero efficacia gli obblighi civilistici di cui agli artt. 2446 commi 2 e 3, 2447, 2482-bis commi 4, 5 e 6, 2482-ter c.c. e tornerebbe a essere operativa la causa di scioglimento di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 c.c. e 2545-duodecies c.c.: l’organo di controllo dovrebbe, pertanto, appurare che gli amministratori accertino le perdite rilevanti e adottino i provvedimenti utili al fine di ricapitalizzare, trasformare o porre in liquidazione la società.

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La norma di comportamento CNDCEC 11.5 specifica, inoltre, che nell’ipotesi in cui l’esperto abbia segnalato un atto di straordinaria amministrazione o il pagamento privo di coerenza rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento (art. 21 comma 2 del CCII) all’organo di controllo e a quello amministrativo perché lo ritenga potenzialmente pregiudizievole per i creditori, per le trattative o per le prospettive di risanamento (comma 3) il Collegio sindacale o sindaco unico richiede all’organo amministrativo (anziché convocarlo, come, invece, previsto dalle previgenti norme di comportamento CNDCEC) ulteriori informazioni, dati e documenti (cfr. norma di comportamento 4.3).

È, altresì, chiarito che qualora, nel corso delle trattative, la società formuli una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate – Agente della Riscossione (art. 23 comma 2-bis del CCII), il Collegio sindacale o sindaco unico verifica che la proposta sia ritualmente presentata, con allegata la relativa documentazione. A tali fini, l’organo di controllo vigila che il professionista indipendente attesti la convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e che il soggetto incaricato della revisione legale della società – o, in mancanza, il revisore legale appositamente nominato – rilasci una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali.

L’ultima novità contenuta nella norma di comportamento CNDCEC 11.5 afferisce le verifiche successive alla conclusione delle trattative nell’ambito della composizione negoziata e consiste nell’obbligo di informare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti in merito all’attività concretamente espletata, che non ha, invece, subito modifiche sostanziali, né formali, rispetto alle precedenti norme di comportamento CNDCEC. Si tratta essenzialmente di prendere visione della relazione finale dell’esperto inserita nella Piattaforma telematica, monitorare l’esecuzione da parte dell’organo amministrativo delle soluzioni individuate per la composizione negoziata e controllare le iniziative eventualmente assunte per addivenire alla soluzione della crisi – in alternativa agli esiti stragiudiziali di cui all’art. 23 comma 1 del CCII – tramite strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza prescelti dall’organo amministrativo (ad esempio, gli accordi di ristrutturazione dei debiti), come esplicitati nella relazione finale dell’esperto.



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