Superbonus e lavori mai eseguiti: possibile rivalersi sull’impresa?

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Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 


Nel percorso che ha portato all’accesso ai bonus edilizi, sono
entrati in gioco numerosi attori, sia sul piano tecnico che
giuridico. Tuttavia, il beneficiario della detrazione rimane sempre
il committente, che è anche il primo a rispondere in caso di
problematiche. Se, infatti, per qualsiasi motivo il bonus non
risultasse spettante, sarà il beneficiario a dover affrontare il
recupero fiscale.

Superbonus: chi ne risponde

Il successo della pratica dipende, però, in misura significativa
dall’operato di altri soggetti, in primis l’impresa incaricata di
eseguire i lavori. Le detrazioni edilizie, infatti, sono
strettamente collegate alla realizzazione degli interventi
previsti; di conseguenza, se il costruttore non rispetta gli
impegni assunti con il contratto d’appalto – ad esempio,
interrompendo i lavori e “abbandonando” il committente – il diritto
al bonus non matura.

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Tale situazione può avere conseguenze rilevanti per il
committente. Non solo rischia di vedere il proprio immobile non
ristrutturato, ma perde anche l’opportunità di beneficiare del
vantaggio fiscale che aveva previsto.

Il problema, però, non si limita a questo. Come accennato, il
beneficiario potrebbe trovarsi a fronteggiare un atto di recupero
da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questo può accadere anche
quando il mancato riconoscimento del bonus sia direttamente
attribuibile a comportamenti fraudolenti dell’impresa esecutrice.
Tuttavia, non sempre in questi casi si riesce ad ottenere
“giustizia”, come dimostra la sentenza n. 776 del Tribunale di
Lodi, emessa il 25 novembre scorso.

I fatti di causa

A sollevare la causa è stato il proprietario di una villetta che
ha stipulato un contratto d’appalto con un’impresa edile per la sua
ristrutturazione “a costo zero”, in quanto agevolabile con il
Superbonus al 110%. Infatti, il contratto prevedeva il ricorso allo
sconto in fattura, e con lo stesso l’appaltatore si impegnava a
terminare i lavori entro i tempi previsti dalla normativa per
accedere al Superbonus.

Tuttavia, l’appaltatore non dava neanche inizio ai lavori, e il
committente ha dunque chiesto al Tribunale innanzitutto la
risoluzione del contratto per inadempimento.

Tra i danni subiti, però, il proprietario ha lamentato anche
quello relativo alla possibilità che l’Agenzia delle Entrate emani
nei suoi confronti un atto di recupero fiscale. Infatti, accedendo
al proprio cassetto fiscale, il ricorrente ha scoperto che
nonostante i lavori non fossero mai avvenuti, venendo meno quindi
la base per la maturazione del Superbonus, l’appaltatore aveva
comunque provveduto a “riscuotere” il credito d’imposta, inviando
all’AdE la comunicazione di avvenuta cessione del credito tramite
un intermediario al quale il committente non aveva mai conferito
alcuna delega.

Senza compensazione non c’è danno

Per quanto il Giudice abbia accertato l’inadempimento
dell’appaltatore, accogliendo la richiesta di risoluzione del
contratto, quest’ultimo non ha ritenuto possibile ristorare il
committente dei danni relativi al rischio (concreto) di subire un
recupero fiscale.

La decisione, nel dettaglio, si basa su un principio formulato
tanto dal Fisco quanto dalla giurisprudenza, ma che, come vedremo,
non è privo di profili d’incertezza. Si tratta, cioè, del principio
secondo il quale quando un credito d’imposta illecito viene ceduto
e il suo acquirente (in questo caso l’impresa) non lo ha ancora
compensato, non sorge alcun danno per le casse erariali, che si
verifica solo quando il credito viene monetizzato da chi lo ha
ricevuto. Infatti, spiega il Tribunale di Lodi, “la
documentazione versata in atti non consente di verificare se i
crediti ceduti siano stati materialmente riscossi o compensati
dalla società convenuta. Conseguentemente, qualora il credito non
sia stato goduto dall’autore dell’illecito, non si configura alcuna
perdita economica ai danni dello Stato e l’Agenzia dell’Entrate non
vanterà alcun titolo per richiedere la restituzione di somme mai
erogate”
. Pertanto, considerato anche che il
proprietario “non ha neppure allegato di aver ricevuto
comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate concernenti
attività di verifica connesse ai benefici fiscali oggetto di causa
o richieste di rimborso delle somme cedute”
, il Giudice ha
concluso che “il danno lamentato appare quindi, ad oggi,
ipotetico e futuro”
.

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

Il recupero dei crediti ceduti secondo l’AdE

Come accennato, una simile decisione appare coerente con il
parere delle Entrate. Nel dettaglio, all’interno della risposta a
interpello n. 440/2023, l’amministrazione ha spiegato che l’assenza
dei requisiti previsti dalle norme sulle detrazioni
edilizie “determina il recupero dell’ammontare della
detrazione indebitamente fruita – anche sotto forma di sconto in
fattura o attraverso la cessione del credito – maggiorato di
interessi e sanzioni, sempre in capo al soggetto beneficiario,
titolare dell’agevolazione fiscale”
.

Dopodiché, però, l’AdE prosegue distinguendo in base alla
modalità di fruizione del bonus. Se, cioè, il contribuente ha
utilizzato il credito d’imposta direttamente in dichiarazione, ecco
che “la violazione si configura in ciascuna annualità
nella quale la stessa viene esposta in dichiarazione ed utilizzata,
e consiste nel minor versamento dell’imposta dovuta”
. Se,
invece, il contribuente ha optato per la cessione del credito,
allora “la violazione si configura solo nel momento in cui
il credito ceduto è indebitamente utilizzato in compensazione da
parte del cessionario, e cioè quando si concretizza il danno
erariale”
.

Giurisprudenza contraddittoria

In parole povere, per l’AdE se il beneficiario di un bonus
edilizio non è più nella disponibilità del relativo credito (poiché
lo ha ceduto) e quest’ultimo è “fermo” nel cassetto fiscale del
soggetto che l’ha ricevuto, non scatta alcun obbligo di
restituzione, poiché il danno per le casse statali non si è ancora
verificato.

Ciò non significa, però, che un committente che si trovi nella
situazione vissuta dall’attore della causa decisa dal Tribunale di
Lodi non corra alcun rischio, anzi.

Il tema, in realtà, è ancora incerto, poiché la stessa
giurisprudenza di legittimità si sta esprimendo in termini
contraddittori. Ad esempio, la Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 37138/2023, ha ritenuto consumato il reato di indebita
percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter C.P.), anche in
assenza di compensazione, poiché “con il riconoscimento
del credito di imposta, immediatamente monetizzabile, il reato è
già consumato in quanto l’ente erogatore 
(lo stato
ndr.) non è più nella possibilità di recuperare quanto
erogato ed il soggetto beneficiario ha già avuto l’accrescimento
del proprio patrimonio”
.

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

In un’altra occasione, invece, con la sentenza n. 23402/2024 la
Cassazione ha ritenuto non consumato il diverso reato di truffa
aggravata ai danni dello Stato (art. 640-bis cp) commesso
attraverso la costituzione di un credito fiscale fittizio a seguito
della falsa asseverazione in ordine al completamento di opere
agevolabili con Superbonus e la successiva cessione a terzi di tale
credito, poiché detto reato “si perfeziona con la riscossione o
con la compensazione del credito, in quanto solo in quel momento è
conseguito l’ingiusto profitto, con conseguente danno per
l’amministrazione”
.

A cura di Cristian
Angeli

ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate
all’edilizia
www.cristianangeli.it





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