Regime IVA non imponibile su navi in refitting

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Con la risposta n. 1 del 2 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema dell’applicabilità del regime di non imponibilità IVA, previsto dall’articolo 8-bis del DPR 633/72, nel contesto dell’acquisto di navi da diporto inizialmente destinate a uso privato. L’interpretazione dell’Agenzia consente di estendere il beneficio anche a quei casi in cui l’armatore, attraverso interventi di refitting volti a conferire alla nave le caratteristiche tecniche necessarie per l’iscrizione al registro delle navi commerciali, intenda trasformare l’unità per un utilizzo commerciale, ad esempio per il noleggio. Questo chiarimento consolida un approccio orientato alla destinazione d’uso futura del bene, garantendo alle imprese marittime maggiore certezza normativa nella fase di transizione tra uso privato e commerciale.

Il caso

L’Istante Alfa S.r.l., una società recentemente costituita con attività principale nel noleggio e locazione di navi per il trasporto di persone, ha presentato istanza all’Agenzia delle Entrate per chiarimenti sull’applicabilità del regime di non imponibilità IVA previsto dall’articolo 8-bis del DPR 633/72. La società ha acquistato una nave da diporto iscritta al Registro delle Navi da Diporto e attualmente in fase di refitting per acquisire le caratteristiche tecniche necessarie all’iscrizione nel Registro delle Navi ad uso commerciale.

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NOTA BENE: Per refitting si intende un insieme di interventi strutturali, tecnici e funzionali su una nave esistente, volti a modificarne o migliorarne le caratteristiche. Questi lavori possono includere la ristrutturazione della struttura, l’aggiornamento di impianti e dotazioni tecniche, e l’adeguamento alle normative di sicurezza o ai requisiti tecnici specifici per l’uso commerciale. Nel caso in esame, il refitting è finalizzato a trasformare una nave da diporto a uso privato in una nave conforme agli standard per l’iscrizione nel Registro delle Navi ad uso commerciale, rendendola idonea per attività di noleggio e navigazione in alto mare.

Nel caso di specie, poiché i lavori di refitting non saranno completati entro la fine dell’anno, la società intende utilizzare l’imbarcazione per scopi commerciali e navigazione in alto mare. L’istante chiede se la verifica della condizione di navigazione in alto mare possa essere effettuata a conclusione dell’anno di primo utilizzo effettivo della nave, in linea con i principi già riconosciuti per le navi in costruzione, anziché entro l’anno solare di presentazione della dichiarazione.

Vediamo, di seguito, come l’Agenzia ha interpretato la normativa applicabile al caso descritto.

Regime di non imponibilità IVA per navi in refitting strutturale

Nella risposta n. 1/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicabilità del regime di non imponibilità IVA, previsto dall’articolo 8-bis del DPR 633/72, nel caso di navi già esistenti che vengono sottoposte a un refitting strutturale per trasformarle da uso privato a uso commerciale. In particolare, l’Agenzia ha stabilito che tale regime può essere applicato in via anticipata, permettendo al contribuente di usufruire della non imponibilità per l’acquisto di beni e servizi necessari alla ristrutturazione, anche prima che i lavori siano completati, a condizione che venga presentata una dichiarazione in cui si attesti l’intenzione di utilizzare la nave per scopi commerciali e navigazione in alto mare.

L’Agenzia ha assimilato la fattispecie del refitting strutturale a quella delle navi in costruzione, in quanto i lavori, di natura invasiva, modificano radicalmente le caratteristiche e la destinazione d’uso del mezzo. Una volta completati, la nave sarà registrata nel Registro delle Navi ad uso commerciale, ottenendo le necessarie certificazioni di classe e sicurezza richieste dalle normative nazionali e internazionali. Pertanto, il regime di non imponibilità IVA può essere applicato anticipatamente, considerando che la destinazione commerciale diventa formalmente sussistente al termine del refitting e con l’iscrizione al registro commerciale.

Per quanto riguarda la verifica della condizione di navigazione in alto mare, l’Agenzia ha precisato che non deve essere effettuata nell’anno solare di presentazione della dichiarazione, ma nell’anno successivo al primo utilizzo effettivo della nave, dopo il completamento dei lavori. Questo approccio consente di adeguare i requisiti fiscali alla realtà operativa del contribuente, garantendo coerenza con la normativa e i principi interpretativi già espressi, per esempio, nelle risoluzioni riguardanti le navi in costruzione.

In conclusione, l’Agenzia ha riconosciuto che il refitting strutturale rappresenta una obiettiva discontinuità nell’uso della nave, giustificando l’estensione del regime agevolato e l’applicazione di regole flessibili per la verifica delle condizioni di navigazione in alto mare.

NOTA BENE: Questo chiarimento rappresenta un passo importante per il settore marittimo, offrendo maggiore flessibilità normativa e sostenendo gli operatori nel processo di transizione verso un uso commerciale delle imbarcazioni

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