prime indicazioni INL sulla L. 203/2024

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 9740 del 30 dicembre 2024, ha fornito delle prime indicazioni relativamente ai contenuti della Legge n. 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro” (anche noto come “collegato lavoro“), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024.

In particolare, si segnalano, fra le disposizioni richiamate dall’INL, le seguenti del collegato lavoro:

  • Destinazione al lavoro di locali sotterranei o semisotterranei: l’art. 1 della L. 203/2024 modifica l’art. 65 del D. Lgs. 81/2008, consentendo l’uso di tali locali chiusi quando le lavorazioni “non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima” (comma 2).

A tal fine, il datore di lavoro comunica tramite PEC al competente Ufficio territoriale dell’INL l’uso dei locali, allegando adeguata documentazione – da individuare con apposita circolare dell’Ispettorato – che dimostri il rispetto dei requisiti: i locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione; qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali sarà invece consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’Ufficio medesimo.

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L’INL precisa che ai fini dell’applicabilità della disciplina in questione occorrerà attendere l’emanazione della circolare INL concernente l’individuazione della documentazione utile a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui all’allegato IV del D. Lgs. n. 81/2008.

  • Durata del periodo di prova: l’art. 13 del collegato lavoro integra l’art. 7, c. 2, del D. Lgs. n. 104/2022, per cui, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro; in ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi
  • Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile: l’art. 14, modificando l’art. 23, comma 1, primo periodo, della L. n. 81/2017, stabilisce che il datore di lavoro dovrà comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile
  • Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti: l’art. 17 stabilisce che la causa ostativa contenuta nell’art. 1, comma 57 lett. d-bis), della L. n. 190/2014, secondo cui non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, non si applica nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali, in favore di datori di lavoro che occupano più di duecentocinquanta dipendenti, a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal CCNL applicato
  • Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro (si veda lo specifico approfondimento al seguente link): l’art. 19 integra l’art. 26 del D. Lgs. n. 151/2015 recante la “Dimissioni volontarie e risoluzione
    consensuale”, introducendo un nuovo comma 7-bis secondo il quale in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’INL, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima; il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore; le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Il nuovo comma 7-bis disciplina sostanzialmente le ipotesi di “dimissioni di fatto” o “per fatti concludenti”, rispetto alle quali non trova applicazione la disciplina delle c.d. dimissioni on-line: l’INL si riserva sul punto di fornire indicazioni dettagliate con particolare riferimento alle attività poste in capo agli Ispettorati territoriali del lavoro, i quali possono verificare la veridicità della comunicazione effettuata dai datori di lavoro concernente l’assenza ingiustificata del lavoratore.



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