Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (Legge di Bilancio 2025)

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Anche questo anno, l’analisi della Legge di Bilancio, rappresenta un’ occasione per valutare ciò che il Governo ha inteso inserire riguardo, in particolare, le famiglie e le persone con disabilità.

Essa è composta da due sezioni, sei allegati, due tabelle, un quadro generale riassuntivo e lo stato di revisione.

Le due sezioni sono suddivise, la prima nell’art. 1, composto da 908 commi, e la seconda dagli art. da 2 a 21 che riguarda gli Stati di previsione dei vari ministeri. L’analisi è relativa solo alla prima sezione.

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INTERVENTI FISCALI (ART. 1 COMMI 2-13)

Dal periodo d’imposta 2025, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito ed in particolare fino a 28.000 euro:23%, oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 35%, oltre 50.000 euro 43%

E’ prevista una somma a titolo di trattamento integrativo, pari a 1.200 euro, a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente con esclusione di quelli di pensione e alcuni assimilati , sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Inoltre, ai titolari di reddito di lavoro dipendente, esclusi i pensionati, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente al 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro; 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro; 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Per individuare la percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente va rapportato all’intero anno.

Invece se i titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro; al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Le somme e la detrazione sono riconosciute in via automatica dai sostituti all’atto dell’erogazione delle retribuzioni verificando, in sede di conguaglio, la spettanza delle stesse.
Qualora in tale sede gli importi si rivelino non spettanti, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.

Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione della somma di cui sopra mediante l’istituto della compensazione.

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Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente ai fini dei calcoli per erogare la somma e le detrazioni, rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai fini degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e per i lavoratori impatriati.

Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Vengono introdotti, con riferimento ai percettori di redditi medio-alti, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.

In particolare, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando un importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per appositi coefficienti in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, fiscalmente a carico.

L’importo base è pari a 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro; 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Il coefficiente da utilizzare è pari a 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico; 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico; 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico; 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio fiscalmente a carico in condizione di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/2022.

Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di 75.000 euro le spese sanitarie detraibili, le somme detraibili investite nelle start-up innovative, le somme detraibili investite nelle PMI innovative
Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili, per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

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Sono comunque esclusi dal computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e precisamente gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati, gli  interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro, gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Sono inoltre escluse, ai fini del computo, le rate delle spese edilizie detraibili ai sensi dell’art. 16-bis TUIR ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione detraibili , sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.

Si prevede che la detrazione per figli a carico di 950 euro si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di condizione di disabilità accertata.
Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli.
Viene, inoltre, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

FORMAZIONE, LAVORO E POLITICHE FAMILIARI ( ART. 1 COMMI 197-221)

Per il conseguimento degli obiettivi e dei target del Programma GOL (Garanzia occupabilità lavoratori) previsto dal Pnrr nell’ambito della Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione, viene prevista la possibilità per le Regioni di destinare le risorse loro assegnate nell’ambito di tale programma anche al finanziamento delle iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal programma.

Sono stati modificati i requisiti relativi alla condizione economica e reddituale per il riconoscimento dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, nonché i relativi importi e lo stanziamento di ulteriori risorse per il finanziamento dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

In particolare, in relazione all’assegno di inclusione (AdI) viene elevato da 9.360 a 10.140 euro il valore massimo dell’ISEE e da 6.000 a 6.500 euro la soglia del reddito familiare del nucleo familiare del richiedente.

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Questa soglia reddituale è elevata da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza; viene incrementata, in ogni caso, la suddetta soglia reddituale a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE; viene aumentato da 6.000 a 6.500 euro annui l’importo massimo della parte dell’assegno costituita da un’integrazione al reddito familiare.

Quest’importo è incrementato da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza; viene elevato da 3.360 a 3.640 euro annui l’importo massimo della parte dell’Assegno costituita da un’integrazione, per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione che viene incrementato da 1.800 a 1.950 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

In relazione, al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), invece, con le modifiche apportate  si aumenta da 6.000 a 10.140 euro il valore massimo dell’ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente e la soglia del reddito familiare del medesimo nucleo e si incrementa da 350 a 500 euro mensili l’importo del beneficio; inoltre si dispone che la durata del beneficio, pari ad un massimo di 12 mensilità, è prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi 12 mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso.

E’ stato istituito il Bonus per le nuove nascite al fine di incentivare la natalità.

Il contributo, una tantum, è pari a 1.000 euro ed è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente il beneficio sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 40.000 euro annui.

Nella determinazione ISEE utile ai fini del trattamento non rilevano le erogazioni relative all’assegno unico e universale di cui al D. Lgs. 230/2021.

Il bonus è corrisposto: per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suoi familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; per i figli di cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea che siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi e residenti in Italia.

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Il bonus è corrisposto, a domanda, dall’INPS, non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF ed è erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.

Novità invece per il bonus asili nido.

In primo luogo, si dispone che, nella determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’attribuzione del buono non rilevino le erogazioni relative all’Assegno unico e universale, di cui al D.Lgs 230/2021.

Viene poi eliminata la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni per il riconoscimento dell’importo massimo del bonus, pari a 3.600 euro all’anno.

Per via della modifica, in relazione ai nati dopo il 31 dicembre 2023, il contributo è pari agli importi massimi di 3.600 euro all’anno, per le famiglie con ISEE minorenni fino a 40.000 euro (a prescindere dalla presenza di un figlio con età inferiore a 10 anni), 1.500 euro all’anno, per le famiglie con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro e nelle ipotesi di assenza di ISEE minorenni, ISEE recante omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali auto dichiarati, ISEE discordante.

Vengono inoltre modificate le regole per il congedo parentale.

In particolare, con un primo intervento, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024, l’indennità del congedo parentale viene elevata all’80% della retribuzione per 3 mesi entro il sesto anno di vita del bambino.
I successivi periodi di congedi parentale, da fruire entro i 12 anni di età, rimangono invece indennizzati al 30%, fino al nono mese per poi azzerarsi.

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L’indennità si mantiene al 30% nel decimo e nell’eventuale undicesimo mese solo se il genitore interessato ha un reddito individuale inferiore a 2,5 volte al trattamento minimo della pensione INPS.

Viene riconosciuto, a decorrere dall’anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, escluse quelle domestiche, nonché delle lavoratrici autonome titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa (sia in contabilità semplificata sia ordinaria) o di partecipazione, che non hanno optato per il regime forfetario per le madri di due o più figli e che abbiano una retribuzione o un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua.

L’esonero è riconosciuto fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo; non spetta, per gli anni 2025 e 2026, alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023).
Per le lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS nonché alla gestione separata, l’esonero contributivo sarà parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/199.

Per sostenere le donne vittime di violenza, viene aumentato lo stanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 per rafforzare l’orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle stesse e di di 1 milione di euro annui dall’anno 2025, al fine di incrementare la misura del reddito di libertà per garantire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle donne vittime di violenza.

CANI GUIDA (ART. 1 COMMI 222-230)

La legge estende la disciplina di cui alla legge n. 37 del 1974 ai cani di assistenza che accompagnano persone aventi:

  • disabilità che presentino compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali,
  • specifiche patologie,anche non associate al riconoscimento della condizione di disabilità,

Tali categorie di persone saranno individuate con decreto interministeriale.

La legge n. 37 del 1974, prevede, per i cani guida delle persone non vedenti, la gratuità del trasporto sui mezzi di trasporto pubblico e la libertà di accesso agli esercizi aperti al pubblico.

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Ai sensi della stessa, i soggetti responsabili della gestione del trasporto pubblico e i titolari di pubblici esercizi sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, da 500 a 2.500 euro, in caso di mancato rispetto delle norme in oggetto.

Per “cani di assistenza” devono intendersi i cani addestrati per il supporto delle suddette persone con disabilità o con patologie, ivi compresi i cani guida per le persone cieche o ipovedenti.
Si prevede l’adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio, di un decreto del Ministro della salute e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il decreto dovrà inserire ed individuare:

  • la definizione delle compromissioni e delle patologie della persona in relazione alle quali i cani di assistenza possono essere addestrati e tesserati, con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 37 del 1974; nell’ambito delle compromissioni e delle patologie in oggetto sono espressamente inclusi le compromissioni della vista e dell’udito, le disabilità motorie, il diabete, l’epilessia e i disturbi del neurosviluppo; il decreto dovrà inoltre definire gli eventuali criteri di esclusione;
  • la definizione delle procedure per il riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza e delle modalità di istituzione di un registro dei medesimi soggetti, nonché l’individuazione dei requisiti di questi ultimi, anche con riferimento alla qualificazione delle figure operanti in tale settore di attività;
  • l’individuazione dei percorsi di addestramento dei cani di assistenza e delle misure atte a garantirne la salute e il benessere;
  • la definizione delle caratteristiche del tesserino identificativo dei cani di assistenza, rilasciato, dai soggetti formatori nelle more e al termine dell’addestramento nonché delle modalità operative per la registrazione dei cani di assistenza nel Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia- SINAC;
  • l’individuazione degli enti con funzioni di controllo e di monitoraggio, deputati al riconoscimento dei soggetti formatori dei cani di assistenza, alla tenuta del registro summenzionato e alla valutazione periodica dei medesimi soggetti formatori, nonché la definizione delle misure da attuare in caso di valutazione negativa o di riscontrata non conformità del servizio offerto.

Importante porre l’attenzione sul fatto che ai cani guida delle persone non vedenti, formati prima della data di entrata in vigore del decreto interministeriale, continueranno ad applicarsi le disposizioni della citata legge n. 37 del 1974, indipendentemente dall’eventuale tesseramento dell’animale.

Si stabilisce che le disposizioni della legge n. 37 del 1974 si applicano anche nelle circostanze in cui i cani siano impegnati nelle attività di addestramento, svolte dalle figure operanti presso i suddetti soggetti formatori.

La spesa detraibile per cani guida sarà aumentata da 1.000 a 1.100 euro, dall’imposta lorda, sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

DISABILITA’ ED ASSISTENZA SOCIO SANITARIA (ART. 1 COMMI 231-263)

Per l’attuazione della riforma della disabilità, attuata con la Legge delega 227/21, nonché tramite i decreti legislativi attuativi (da ultimo il DLGS 62/2024), la legge di bilancio ha previsto l’autorizzazione all’Inps a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l’anno 2025.

Per tali finalità, si è incrementato di 4 milioni di euro per l’anno 2025 l’autorizzazione di spesa relativa alle spese di funzionamento e si è prevista una riduzione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2025 dell’autorizzazione di spesa prevista per le assunzioni di tali figure nella riforma in materia di disabilità.

La norma contiene anche la modifica delle norme procedurali per la definizione dei criteri di utilizzo e per il riparto del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità

Essi si attueranno tramite l’emanazione e attuazione di uno o più decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con gli altri ministeri competenti in materia.

Inoltre, è stata prevista la modifica alla normativa istitutiva del Fondo per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, prevedendo che le risorse di tale Fondo, fino all’adozione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dell’attività non professionale del prestatore di cure familiare alla cui copertura esso è destinato, siano destinate alle stesse finalità del Fondo per le non autosufficienze, al fine di garantire in particolare l’erogazione dei servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, con specifico riferimento all’’assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari rivolta a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione; i servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; i servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie.

La disposizione in esame non incrementa le risorse del Fondo.

Inoltre è stata prevista l’istituzione di un fondo, con una dotazione per l’anno 2025, pari a 1,5 milioni di euro, per l’erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni operanti in favore delle persone con disabilità

Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport, è stato previsto l’incremento di 200.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2025, del fondo destinato alle attività del progetto Filippide, affiliato alla Fisdir e riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico, che svolge attività di allenamento e preparazione a competizioni sportive, con persone con autismo e sindromi rare ad esso correlate.

La legge di bilancio contiene un incremento, pari a 300.000 euro annui a decorrere dal 2025, dello stanziamento annuo per la realizzazione di progetti di integrazione attraverso lo sport delle persone con disabilità, al programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni  atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilita’ intellettiva, “Special Olympics Italia”.

SCUOLA ( ART. 1 COMMI 565-578)

La manovra ha incrementato la dotazione dell’organico dell’autonomia di 1.866 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2025-2026 e di 134 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2026-2027, allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità.

E’ stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito con una dotazione pari a un importo di 122 milioni di euro per l’anno 2025, 189 milioni di euro per l’anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

E’ stata incrementata la dotazione delle misure per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale, ( prevedendo che tali risorse siano utilizzate non solo per la progettazione, ma anche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus.

Tali misure, istituite con l’art. 25 bis del D.L. 23 settembre 2022 n. 144 poi modificato nella L. 175/2022, prevedono che  ai fini dell’assegnazione delle risorse, le candidature devono prevedere la partecipazione degli ITS Academy, delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e di altri soggetti privati finanziatori, e devono indicare la disponibilità dell’area ove realizzare i medesimi interventi.

La valutazione delle candidature sia effettuata da parte di una commissione paritetica costituita dal Ministero dell’istruzione e del merito.

Di nuova istituzione ed in via sperimentale, il Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti, agirà attraverso presìdi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati:

  • all’assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling;
  • al contrasto della povertà educativa e dell’abbandono scolastico;
  • al supporto alle attività di orientamento;
  • alla prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti;
  • all’avviamento di percorsi di educazione all’affettività;
  • all’acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita;
  • al riconoscimento dell’attività prestata dagli stessi esperti psicologi.

La Legge di Bilancio autorizza il Ministero dell’istruzione e del merito a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali, da destinare agli Uffici scolastici regionali.

E’ stato previsto un incremento pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, del contributo in favore delle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

La copertura individuata è a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Viene disposta l’estensione in via strutturale, della Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e ne ridetermina l’importo, stabilendo che, in luogo dei precedenti 500 euro in somma fissa, lo stesso sarà determinato annualmente, con decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di 500 euro.

Il Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità è stato incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 per realizzare le iniziative previste nell’ambito della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM).

Il Fondo è stato ulteriormente incrementato di 500.000 euro per l’anno 2025 per promuovere nei piani triennali dell’offerta formativa (PTOF), interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell’educazione sessuale e affettiva

E’ stato previsto un incremento di 500.000 euro, a decorrere dal 2025, dei fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per potenziare i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento e degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento. 

Si ricorda che il sistema italiano dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, è stato costituito, ai sensi della legge n. 508 del 1999, dalle Accademie di belle arti, dall’Accademia nazionale di arte drammatica, dall’Accademia nazionale di danza, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati.

ALTRE DISPOSIZIONI

DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO

E’ stato aumentato di 50 milioni di euro con decorrenza dal 2025 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, nonché il Fondo per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità (Carta “Dedicata a te”), di 500 milioni di euro, da ripartire secondo le modalità individuate da uno specifico decreto interministeriale e che, pur trattandosi di una misura di carattere sociale, continua a essere di titolarità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

E’ stato inoltre rifinanziato il  Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2025 e di 20 milioni di euro per l’anno 2026.

Le risorse presenti all’interno del Fondo vengono assegnate, prioritariamente, alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo e che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

PENSIONI

In materia pensionistica, la legge di Bilancio 2025 conferma l’incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), innovandolo tuttavia in due aspetti: amplia la sua portata includendo oltre ai soggetti che hanno maturato i requisiti per accedere a “Quota 103” anche quelli che hanno maturato i requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne entro il 31 dicembre 2025; prevede l’esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore. In particolare, ai sensi del comma 161, i lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti all’articolo 14.1 del D.L. 4/2019 per “Quota 103” e all’art. 24, comma 10, del D.L. N. 201/2011 (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.
Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. Tale quota di contribuzione è esente fiscalmente.

Viene consentito agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, di incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all’INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali.

La quota del trattamento pensionistico derivante dall’incremento del montante contributivo conseguente da tale maggiorazione contributiva non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia di cui all’art. 24, commi 7 e 11, del D.L. n. 201/2011 (diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata), ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del predetto articolo 24. I contributi versati dal lavoratore riferiti alla suddetta maggiorazione contributiva sono deducibili, ai sensi dall’art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per il 50% dell’importo totale versato.

Viene abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’art. 2-ter del D.L. n. 30/1974, che consente l’utilizzo dei contributi accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Con la disposizione si intende superare l’unica ipotesi residuale (oltre alla trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia) di possibile cambio titolo della pensione.
Per i pensionati potenzialmente interessati al cambio di titolo della pensione, l’abrogazione della norma determina la permanenza nella Gestione previdenziale di liquidazione della pensione e, conseguentemente:del sistema di calcolo applicato al momento del pensionamento;
dei parametri adottati in sede di liquidazione in quanto a retribuzioni e, per la quota contributiva, al coefficiente di trasformazione alla base del calcolo della pensione.

Viene confermata tutto il 2025 la misura “Opzione donna”, con i medesimi requisiti anagrafici previsti per il 2024.

Nel dettaglio, possono accedere al trattamento pensionistico anticipato le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona in condizione di disabilita con necessità di sostegno elevato abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti; b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%; c) sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1, comma 852, della L. 296/2006. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 61 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Viene estesa la possibilità di accedere al pensionamento anticipato “Quota 103” anche a coloro che maturano i requisiti previsti nel corso del 2025.

In particolare, al trattamento pensionistico anticipato può accedere chi, nell’anno 2025, ha un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni.

Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2025 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.

Per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2025 il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.lgs. n. 180/2997 e in ogni è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’art. 24, comma 6, del D.L. 201/2011.
Coloro che matureranno i requisiti nel 2025, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:7 mesi, per i lavoratori del settore privato; 9 mesi, per i dipendenti pubblici.

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2025 l’applicazione dell’APE sociale.
In particolare, nel 2025, possono accedere all’APE sociale i soggetti con un’età anagrafica minima di 63 anni e 5 mesi, che non siano già titolari di pensione diretta e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della L. 604/1996, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; b) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato, abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi abbiano patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative “gravose” (indicate nell’Allegato C alla legge 232/2016) da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Per gli operai edili, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell’anzianità contributiva è di almeno 32 anni (anziché 36 anni).
Per le donne i requisiti di anzianità contributiva previsti sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (

Il beneficio non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Viene previsto un incremento transitorio, per le mensilità relative agli anni 2025 e 2026, dei trattamenti pensionistici pari o inferiore al trattamento pensionistico minimo in misura pari: al 2,2% per il 2025; all’1,3% per il 2026.

Il comma 178, invece incrementa di 8 euro, per l’anno 2025, l’importo mensile delle maggiorazioni sociali previste per i trattamenti minimi, le pensioni e gli assegni sociali, di cui all’alinea dell’art. 38, comma 1, della L. 448/2001; aumenta, per il 2025, di 104 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale si decade dal beneficio.

Viene elevato da 12 a 16 mesi il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici madri con quattro o più figli, ferma restando la riduzione del medesimo requisito di 4 mesi per ciascun figlio.
Il beneficio concerne esclusivamente le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale.

Vi sono anche delle misure in materia di previdenza complementare

Viene introdotta la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 (soggetti interamente contributivi), di computare, su richiesta dell’assicurato, al fine del raggiungimento con il sistema contributivo integrale degli importi soglia mensile dell’assegno sociale stabiliti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita.
Per i lavoratori che utilizzano tale possibilità: ai fini del conseguimento del pensionamento anticipato, il requisito contributivo attualmente previsto di 20 anni di contribuzione effettiva è incrementato di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori 5 anni decorrere dal 1° gennaio 2030: pertanto, per accedere al pensionamento anticipato, per tali soggetti, dal 2025, sono necessari 25 anni di contributi e 30 anni dal 2030; la pensione anticipata conseguita non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

In materia di ammortizzatori sociali, la legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo requisito per il riconoscimento della NASpI.

Dal 1° gennaio 2025, ai fini del diritto dell’indennità, deve intercorrere un lasso di tempo minimo tra le dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la cessazione involontaria del contratto successivo che dà diritto alla NASpI.

Più precisamente, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, i lavoratori che si sono dimessi e vengono assunti, nell’arco dei 12 mesi successivi, da un altro datore di lavoro e successivamente da questi licenziati, non potranno percepire l’indennità se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.

Viene inoltre disposta la proroga e il finanziamento di alcune misure di sostegno al reddito, quali: l’indennità per i lavoratori dei call-center; il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, che cessano l’attività o in caso di riorganizzazione o crisi aziendale; viene inoltre riconosciuto, in via eccezionale, un ulteriore periodo di Cassa integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 2025, in favore delle imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 lavoratori dipendenti, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi.

Il trattamento è autorizzato, dietro presentazione di apposita domanda all’INPS: con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; in deroga agli artt. 4 e 22 Del D.Lgs. 148/2015; in continuità con le tutele già autorizzate; nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2025.
A tale ulteriore periodo non si applicano le procedure e i termini di cui agli art. 24 e 25 del D.Lgs. 148/1975 riguardanti, rispettivamente, la consultazione sindacale e la domanda di concessione.
Infine, si prevede che le risorse assegnate alle Regioni nell’ambito del programma GOL possono essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal PNRR, Riforma M5C1 R1.1, in conformità al regime degli aiuti di Stato.

FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ ALIMENTARE A SCUOLA

E’ stato istituito il Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola, da ripartire tra i comuni per l’erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento, durante l’anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie.

BONUS PSICOLOGICO

La legge di Bilancio 2025 rifinanzia il cosiddetto “bonus psicologico” (o “bonus psicologo”), il contributo di sostegno alle spese per sessioni di psicoterapia introdotto dal Dl. n. 228/2021 (articolo 1-quater, comma 3).

La disposizione, mantenendo fermo il limite di 8 milioni per l’anno 2024, incrementa le risorse a 9,5 milioni per il 2025, 8,5 milioni per il 2026, 9 milioni per l’anno 2027, riportando gli oneri a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

BONUS ELETTRODOMESTICI

Viene previsto per il 2025, un contributo economico per incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe non inferiore alla B) prodotti in Europa, favorendo il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all’industria.

Il contributo è destinato agli utenti finali e copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite di 100 euro per ogni unità. il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.

Per finanziare il contributo viene istituito un fondo pari a 50 milioni di euro per il 2025 presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy.

FRINGE BENEFIT

Si eleva da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico), per i periodi d’imposta relativi alle annualità 2025, 2026 e 2027, del limite di esenzione, dal computo del reddito imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) del lavoratore dipendente, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l’affitto o il mutuo della prima casa.

Inoltre, viene riconosciuto, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, APE sociale donna).

inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Tale integrazione è applicata a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nel periodo d’imposta 2024.

BONUS AFFITTI

Viene introdotta una misura di sostegno a favore di lavoratori che accettano di trasferire la propria residenza ad oltre 100 chilometri dal luogo di lavoro.

Il beneficio consiste nell’esenzione fiscale, fino a 5.000 euro annui, delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Ai fini del beneficio, il lavoratore deve aver percepito, nell’anno precedente l’assunzione, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro, deve aver trasferito la residenza ad una distanza superiore ai 100 chilometri calcolati tra la precedente e la nuova sede di lavoro.

A tal fine, il lavoratore deve fornire una dichiarazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, che attesti la residenza nei sei mesi precedenti l’assunzione.

Tale esclusione è valida per i primi due anni dalla data di assunzione, non rileva ai fini contributivi; e viene calcolata ai fini dell’ISEE per l’accesso a prestazioni assistenziali e previdenziali.

BONUS GIOVANI, DONNE E ZES

Vengono rifinanziate le misure previste dal DL 60/2024.

In particolare, per il bonus giovani, il limite di spesa è incrementato in misura pari a 0,7 milioni di euro per l’anno 2024, a 16,3 milioni di euro per l’anno 2025, a 15,9 milioni di euro per l’anno 2026 e a 5,6 milioni di euro per l’anno 2027.

La misura riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale under 35 (mai occupato a tempo indeterminato) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Nel caso di assunzioni presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’esonero è riconosciuto per un massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato (mentre spetta in caso di precedente assunzione con apprendistato non proseguito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

Per il bonus donne, il limite di spesa è incrementato in misura pari a 0,4 milioni di euro per l’anno 2024, a 14,4 milioni di euro per l’anno 2025, a 17,5 milioni di euro per l’anno 2026 e a 9,1 milioni di euro per l’anno 2027.

La misura riconosce l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascuna dipendente donna, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, che rientri nelle seguenti categorie: donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno; donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato
Per il
bonus ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno), il limite di spesa, è incrementato in misura pari a 2,1 milioni di euro per l’anno 2024, a 68,9 milioni di euro per l’anno 2025, a 73,5 milioni di euro per l’anno 2026 e a 28,7 milioni di euro per l’anno 2027.

La misura prevede l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025. L’esonero è garantito esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione del dipendente per il quale è richiesto l’esonero.

Inoltre, il dipendente deve aver compiuto 35 anni di età; essere disoccupato da almeno 24 mesi; essere assunto presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES.

SPORT E LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

E’ stato istituito il fondo “Dote per la famiglia” con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2025 per la corresponsione di contributi per le prestazioni sportive e ricreative erogate in favore dei minori tra i 6 e i 14 anni di età, in periodi extra scolastici, da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd), e degli enti del Terzo settore, iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Il riconoscimento dei contributi è previsto con riferimento alle prestazioni in favore di nuclei familiari rientranti in un determinato limite di valore di Isee che deve essere pari od inferiore ai 15 mila euro annui.

Previsto un vincolo di una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, per consentire l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

PROGETTI STUDENTI ATLETI DI ALTO LIVELLO

E’ realizzato dalle istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, al fine di permettere agli studenti atleti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, di conciliare l’impegno agonistico con quello scolastico.

Le istituzioni scolastiche possono riconoscere allo studente atleta le competenze acquisite mediante la pratica sportiva agonistica nell’ambito di un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) sulla base di uno specifico progetto formativo condiviso tra l’istituzione scolastica di appartenenza e la Federazione sportiva.

La durata dei PCTO è pari a quella prevista dai corrispondenti percorsi della scuola secondaria di secondo grado, che costituiscono requisito di accesso all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

L’istituzione scolastica adegua il percorso formativo dello studente atleta e le prove di verifica dell’apprendimento al calendario agonistico federale delle gare e al calendario degli allenamenti.

SOSTEGNO AGLI ORATORI

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze del Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori finalizzato a incentivare la funzione sociale, civile ed educativa promossa nelle comunità locali dalle parrocchie, dagli istituti religiosi e dalle associazioni del Terzo settore mediante le attività di oratorio.

Si prevede che il Fondo abbia una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

 

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex

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