Il Decreto Correttivo al Codice dei contratti pubblici è ormai stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella seduta n. 109 del 23 dicembre 2024, si è in attesa della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che dovrebbe avvenire nell’imminenza.
Il testo definitivo è stato licenziato tenendo in considerazione quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, il quale era stato chiamato ad esprimere il proprio parere.
Molteplici sono le novità apportate. Nel presente articolo ci si soffermerà su quelle che hanno interessato la figura del RUP.
La delega ad altri dipendenti
Come si accennava, sono molteplici le novità che sono state introdotte con riferimento a tale figura chiave, protagonista centrale dell’intero iter del pubblico appalto.
Una prima novità che rinveniamo è la possibilità di effettuare la delega ad altri dipendenti. Tale potere, come giusto che sia e come richiesto anche dal Consiglio di Stato, è riservato al solo RUP e non anche al Responsabile di fase.
Il Consiglio di Stato, aveva, infatti rilevato che la delega riferita allo svolgimento di attività operative nell’ambito del ciclo digitale dei contratti pubblici era del tutto indeterminata, considerando che rientra nell’attività operativa anche la verifica dei requisiti, pertanto delegare l’accesso al fascicolo, portava come conseguenza potenziale alla delega anche della verifica dei requisiti, il che non rientra tra i poteri delegabili da parte del Responsabile di fase.
Pertanto, l’unico soggetto, che può delegare attività (peraltro solo operative) è il Responsabile del Progetto.
L’aspetto era stato già evidenziato dalla presente rivista (si veda Luigi Olivieri, “Correttivo appalti: l’atecnicità della delega di funzioni prevista in capo ai responsabili di fase” del 26/11/2024).
Secondo la versione finale del Correttivo, la delega che può essere disposta dal RUP ad altri dipendenti, riguarda lo svolgimento di “mere operazioni esecutive”, incluso l’accesso alle piattaforme di cui all’articolo 25 del Codice e ai servizi messi a disposizione dall’ANAC, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell’ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.
La nomina del RUP esterno
Altra novità è la nomina del RUP esterno alla stazione appaltante. Ciò è possibile tutte le volte in cui non sia possibile reperire tale figura internamente all’amministrazione interessata all’appalto.
La regola di base, è pertanto quella di individuare tale figura all’interno della stazione appaltante, ma in alcuni casi ciò potrebbe essere problematico, anche se il Codice dei contratti consente di effettuare la nomina a RUP anche affidando tale incarico a soggetti privi dei necessari requisiti, purchè il Responsabile possa contare sul sostegno di figure interne (altri colleghi) in grado di compensare le eventuali carenze in termini di esperienza e competenza.
Infatti, l’Allegato I.2 al Codice dei contratti, all’art. 2 precisa che, nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dall’Allegato I.2.
Inoltre, l’art. 15, comma 6 del codice stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
Come evidenziato dall’art. 3 dell’Allegato I.2, la struttura stabile di supporto è creata dalla stazione appaltante a supporto del RUP alla quale conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell’intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche.
Il nuovo Codice apre ora ad una ulteriore possibilità che è quella di individuare la figura del RUP traendola da altre amministrazioni.
Questa non costituisce una novità assoluta, poiché rinveniamo già nel Codice alcune situazioni che anticipano l’individuazione esterna del RUP.
Ciò avviene nel caso di committenza delegata, come disciplinata dall’art. 62, co. 11, d.lgs. 36/2023, il quale prevede che “le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo (…)”.
Il successivo comma 13 stabilisce, poi, che “le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza”.
RUP e incentivi tecnici
Infine la modifica che era stata introdotta dal Correttivo non ancora “bollinato” e poi eliminata dal Correttivo in versione “bollinata”, relativa al riconoscimento degli incentivi tecnici anche a favore dei Dirigenti (che magari assolvono alla funzione di RUP) è stata confermata dal testo definitivo.
Nella normativa pregressa, i suddetti incentivi vengono riconosciuti, in via temporanea, solo per gli appalti finanziati con fondi PNRR (D.L. 13/2023 art. 8, co. 5, convertito in Legge 41/2023) sino al 2026.
Ora, la possibilità di conseguire gli incentivi è ammessa, in generale e senza limiti di tempo, anche per i Dirigenti.
Views: 9
Correlati
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link