Ordine di demolizione: quando è possibile emetterlo?

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Il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di opere
accertate come abusive è giustificato dalla
necessità di ripristinare la legalità violata, e
non richiede ulteriori motivazioni in ordine alle ragioni di
interesse pubblico.

Tale principio non ammette deroghe neanche qualora l’ordinanza
dovesse intervenire dopo molti anni dalla realizzazione dell’abuso,
e neanche se il proprietario attuale dovesse risultare
completamente estraneo alla consecuzione degli illeciti.

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Ordine di demolizione: atto vincolato che non ammette
deroghe

A ribadirlo è il TAR Lazio con la sentenza del
3 dicembre 2024, n. 21693
, con cui ha rigettato
il ricorso per l’annullamento dell’ordine di
demolizione
relativo ad un intervento di ampliamento
realizzato senza titoli dal precedente proprietario.

Si spiega in particolare che il fatto che l’attuale proprietario
non sia l’effettivo responsabile degli abusi non assume alcuna
rilevanza in merito all’efficacia dell’ordine demolitorio, in
quanto questo non è finalizzato a punire il responsabile, ma
esclusivamente a ripristinare lo stato dei luoghi che è stato
illecitamente trasformato.

Il provvedimento demolitorio infatti si lega al
bene
e, pertanto, dev’essere indirizzato al soggetto che,
al momento dell’emissione, sia in grado di poter intervenire in
merito al ripristino, essendone l’attuale titolare.

Ciò posto, si chiarisce, l’accertamento della sussistenza di
opere abusivamente realizzate è una ragione sufficiente a
giustificare l’emissione dell’ordine di demolizione, essendo questo
un atto vincolato che non necessita di ulteriori motivazioni in
ordine alle ragioni di interesse pubblico.

Si tratta di un principio consolidato, che non ammette deroghe
neanche se:

  1. il provvedimento viene emesso a distanza di anni
    dall’illecito;
  2. il titolare attuale non è l’effettivo responsabile
    dell’abuso;
  3. il trasferimento non denota intenti elusivi dell’onere di
    ripristino.

Tali elementi infatti sono da considerarsi circostanziali, e non
vanno ad inficiare in alcun modo l’efficacia dell’ordine di
ripristino, che, come detto, è mirato esclusivamente a soddisfare
la necessità di ripristinare lo stato dei luoghi per come era prima
dei lavori abusivi, e non può dunque ammettere che tali illeciti
siano conservati per tutelare gli interessi del privato
proprietario, in quanto non può maturare alcun legittimo
affidamento in relazione ad un titolo che non è mai stato richiesto
né, quindi, autorizzato.

Ne consegue che “non v’è ragione per obbligare
l’Amministrazione ad effettuare una valutazione comparata tra
l’interesse privato e quello pubblico, al ripristino della legalità
violata, e a darne conto con specifica motivazione
”.

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Fiscalizzazione abuso: applicabile solo nella fase
esecutiva

La cd. fiscalizzazione dell’abuso di cui
all’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia
) può essere ammessa solo nel caso in cui, in fase
di esecuzione dell’ordine di ripristino, dovessero emergere
elementi che denotano il rischio che la demolizione possa arrecare
danni alla parte dell’immobile regolarmente
realizzata
.

In quel caso, diventerebbe possibile richiedere la sostituzione
della sanzione demolitoria con quella pecuniaria, ma, appunto,
esclusivamente nella fase esecutiva del
procedimento, dove è possibile dedurre lo stato di pericolo per la
stabilità dell’edificio.

La valutazione dell’applicabilità della fiscalizzazione, dunque,
non può inficiare in alcun modo l’efficacia dell’ordine di
demolizione e, peraltro, non è un’attività che l’Amministrazione è
tenuta a svolgere, essendo un beneficio del quale il soggetto può
usufruire solo dimostrando i rischi legati al ripristino mediante
apposito accertamento tecnico.

La fiscalizzazione infatti è una misura a carattere eccezionale
e derogatorio, e il Comune non è tenuto a valutare che possa essere
applicata prima di ordinare il ripristino dei luoghi, essendo
esclusivamente in capo al privato l’onere di attestare
l’impossibilità a demolire.

Anche nel caso in esame, dunque, l’accertamento dell’esistenza
degli abusi è una ragione sufficiente per giustificare l’emissione
dell’ordinanza di ripristino, che quindi risulta efficace a tutti
gli effetti.

Solo nel corso della fase esecutoria, si spiega, il ricorrente
avrà l’opportunità di verificare e dimostrare i rischi connessi ai
lavori di demolizione, ed eventualmente richiedere l’applicazione
della sanzione alternativa.

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