Nuove Regole per Dilazioni Fiscali: Fino a 120 Rate Mensili

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Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 


Estensione della dilazione, a regime e gradualmente, sino a 120 rate mensili. Pubblicato in G.U. del 31.12.2024 n. 305, il DM 27.12.2024, recante la “Disciplina delle modalita’ di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti”. 

Le novità operano per le istanze di dilazione inviate dal 1° gennaio 2025 (art. 19 del DPR 602/73, come modificato dal D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110 ). Il decreto individua i criteri in base ai quali potrà essere concessa la dilazione. Anche per le dilazioni di valore sino a 120.000 euro andrà comunque dimostrato lo stato di temporanea difficoltà finanziaria (art. 19, commi 1.2 e 1.3 del DPR 602/73). All’ art. 4 è prevista una disposizione di salvaguardia, in base alla quale, per le somme di importo fino a 120.000 euro, se non risulta idoneamente documentata la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta’ economico-finanziaria, l’agente della riscossione concede comunque la dilazione, accordando il numero massimo di rate mensili indicato dal comma 1, lettere a), b), e c), dello stesso art. 19 del DPR n. 602 del 1973 in relazione all’anno di presentazione della richiesta. 

I criteri di individuazione dello stato di temporanea difficoltà finanziaria vengono per la prima volta messi nero su bianco a livello normativo, grazie al decreto.

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 

Il DM in particolare:

  • stabilisce le modalita’ di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all’art. 19, comma 1.2, del DPR n. 602 del 1973; 
  • individua particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente; 
  • individua specifiche modalita’ di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta’ per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non e’ possibile applicare i parametri di cui all’art. 19, comma 1.2, lettera b), del DPR n. 602 del 1973. 

Parametri

Indice di liquidità

rapporto (liquidita’ differita + liquidita’ corrente)/passivo corrente

 

Indice Alfa

 

 

Microcredito

per le aziende

 

  • societa’ di capitali
  • societa’ cooperative
  • mutue assicuratrici
  • consorzi con attivita’ esterna
  • e enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico

[(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente gia’ in rateazione)/valore della produzione, calcolato ai sensi dell’art. 2425, numeri 1), 3) e 5), c.c.] x 100

  • societa’ di persone
  • ditte individuali in contabilita’ ordinaria
  • associazioni
  • fondazioni
  • comitati
  • enti ecclesiastici
  • consorzi e gli altri soggetti, diversi dalle persone fisiche, dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati e dai condomini

[(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente gia’ in rateazione)/(proventi + ricavi)] x 100

Indice Beta

[(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente gia’ in rateazione)/entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell’ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell’art. 1130-bis c.c. e approvato dall’assemblea condominiale] x 100

Per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se è superiore a 1 il valore del seguente rapporto: 

N= Debito/(ISEE mensile * Coefficiente %)

dove:

Conto e carta

difficile da pignorare

 

  • N = numero massimo di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro
  • Debito = importo da rateizzare + importo debito residuo eventualmente già in rateazione
  • I.S.E.E. mensile = I.S.E.E./12
  • Coefficiente % = valore rilevabile, in funzione dell’I.S.E.E., dalla colonna  della seguente tabella:

Se il valore di N è superiore a 1:

1) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, il numero massimo di rate concedibili è pari a 120;

2) per le somme di importo fino a 120.000 euro, il numero di rate concedibili è ricompreso:

  • a) per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, da un minimo di 85 fino a un massimo di 120, se N è superiore a 84;
  • b) per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, da un minimo di 97 fino a un massimo di 120, se N è superiore a 96;
  • c) per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029, da un minimo di 109 fino a un massimo di 120, se N è superiore a 108. Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 4 del presente decreto, sia per le somme di importo superiore a 120.000 euro, sia per quelle di importo fino a 120.000 euro, indipendentemente dall’anno di presentazione della richiesta, l’agente della riscossione concede automaticamente 120 rate, salvo che il debitore non ne chieda un numero inferiore.

Le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati documentano la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria presentando la certificazione, in corso di validità, relativa all’I.S.E.E. del nucleo familiare. Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 4 del presente decreto, la condizione di inagibilità totale dell’immobile, ivi prevista, è documentata presentando la relativa certificazione rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre sei mesi prima della presentazione della richiesta di rateazione.

Soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolati di ditte individuali in regimi fiscali semplificati – Per tali soggetti, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se il valore dell’indice di liquidità è inferiore a 1. Per le somme di importo superiore a 120.000 euro, il numero massimo di rate concedibili è pari a quello risultante, in funzione del valore dell’Indice Alfa, dalla colonna B della seguente tabella:

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 

Per le somme di importo fino a 120.000 euro, il numero di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro, è ricompreso:

  • a) per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, da un minimo di 85 fino a un massimo di 120, se il valore dell’Indice Alfa è superiore a 65;
  • b) per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, da un minimo di 97 fino a un massimo di 120, se il valore dell’Indice Alfa è superiore a 80;
  • c) per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029, da un minimo di 109 fino a un massimo di 120, se il valore dell’Indice Alfa è superiore a 90.

Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 4 del presente decreto, sia per le somme di importo superiore a 120.000 euro, sia per quelle di importo fino a 120.000 euro, indipendentemente dall’anno di presentazione della richiesta, l’agente della riscossione concede automaticamente 120 rate, salvo che il debitore non ne chieda un numero inferiore.

D.M. 27 dicembre 2024 (G.U. n. 305 del 31.12.2024)



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