È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre
2024, n. 303 la legge 13
dicembre 2024, n. 203, recante “Disposizioni in
materia di lavoro”, che introduce diverse novità in materia di
sicurezza, previdenza, prestazioni salariali integrative e
somministrazione del lavoro, e apporta anche alcune modifiche al
Testo Unico Sicurezza Lavoro (d.Lgs. n. 81/2008).
Legge sul Lavoro: le novità in Gazzetta Ufficiale
Nello specifico la legge, è così articolata:
- Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81; - Art. 2. Disposizioni per la semplificazione delle procedure
relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei
premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali; - Art. 3. Restituzione delle somme versate dall’INAIL per il
periodo successivo alla morte degli aventi diritto; - Art. 4. Disposizioni per la semplificazione delle procedure
relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell’assicurazione
contro gli infortuni domestici; - Art. 5. Modifica all’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33, in materia di comunicazioni di decesso
all’Istituto nazionale della previdenza sociale; - Art. 6. Sospensione della prestazione di cassa
integrazione; - Art. 7. Sospensione della decorrenza dei termini degli
adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto,
interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne; - Art. 8. Modifiche alla disciplina in materia di fondi di
solidarietà bilaterali; - Art. 9. Disposizioni in materia di flessibilità nell’utilizzo
delle risorse dei fondi bilaterali per la formazione e
l’integrazione del reddito nel settore della somministrazione di
lavoro; - Art. 10. Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, in materia di somministrazione di lavoro; - Art. 11. Norma di interpretazione autentica dell’articolo 21,
comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia
di attività stagionali; - Art. 12. Modifica all’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n.
150, in materia di indennità per i dipendenti degli uffici stampa
delle regioni; - Art. 13. Durata del periodo di prova;
- Art. 14. Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia
di lavoro agile; - Art. 15. Misure in materia di politiche formative
nell’apprendistato; - Art. 16. Incremento delle risorse destinate alle spese generali
di amministrazione degli enti privati gestori di attività
formative; - Art. 17. Applicazione del regime forfetario nel caso di
contratti misti; - Art. 18. Unico contratto di apprendistato duale;
- Art. 19. Norme in materia di risoluzione del rapporto di
lavoro; - Art. 20. Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione
in materia di lavoro; - Art. 21. Modifica all’articolo 1, comma 446, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di lavoratori
socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità; - Art. 22. Disposizioni in materia di dichiarazione della spesa
sostenuta per attività di mediazione in caso di cessione di
immobili; - Art. 23. Dilazione del pagamento dei debiti contributivi;
- Art. 24. Disposizioni in materia previdenziale concernenti il
personale a contratto degli uffici all’estero del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; - Art. 25. Disposizioni concernenti la notificazione delle
controversie in materia contributiva; - Art. 26. Attività della società INPS Servizi Spa a favore del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle sue società e
degli enti da esso vigilati e in house; - Art. 27. Apertura strutturale dei termini di adesione alla
gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; - Art. 28. Disposizioni in materia di iscrizione dei dipendenti
pubblici in quiescenza alle organizzazioni sindacali del pubblico
impiego; - Art. 29. Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande
di accesso all’APE sociale e di pensionamento anticipato con
requisito contributivo ridotto; - Art. 30. Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di
cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e
all’articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610; - Art. 31. Svolgimento mediante videoconferenza o in modalità
mista delle riunioni degli organi degli enti previdenziali di cui
al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; - Art. 32. Disposizioni in materia di percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento presso le istituzioni
scolastiche; - Art. 33. Potenziamento del ruolo dei centri per la
famiglia; - Art. 34. Permessi non retribuiti.
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