Agenzia delle entrate-Riscossione – La nuova rateizzazione

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L’art. 13 del Decreto Legislativo n. 110/2024 ha modificato l’art.19 del D.P.R. n. 602/1973, introducendo significative novità in materia di dilazione di pagamento di cartelle e avvisi.

Le nuove disposizioni si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.
 
Vediamole nel dettaglio. 

Istanze per somme di importo fino a 120 mila euro

Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

•    84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
•    96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
•    108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Le nuove disposizioni estendono, pertanto, il numero massimo di rate concedibili “a semplice richiesta” fissato per le domande presentate fino al 31 dicembre 2024 in 72 rate. 

Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, invece, Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione, può concedere la rateizzazione:

•    da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
•    da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
•    da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Sia nel caso di istanza su semplice richiesta sia di istanza documentata, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

Istanze per somme di importo superiore a 120 mila euro

Nel caso di istanze di somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120 mila euro (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), il contribuente deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In questo caso Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 120 rate mensili.

La temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria

Le istanze per le quali è previsto l’obbligo di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria sono quelle:

  • di importo superiore a 120 mila euro;
    oppure
  • di importo fino a 120 mila euro per le quali vengono richieste più di 84 rate.

L’art. 19 DPR n. 602/1973 ed il Decreto del 27 dicembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze stabiliscono i parametri e le modalità di applicazione e documentazione con cui Agenzia delle entrate-Riscossione deve valutare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e determinare il numero massimo di rate concedibili.

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Tali valutazioni devono essere effettuate avendo riguardo:

  • all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • all’Indice di Liquidità e all’Indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • all’Indice Beta per i condomini. 

Per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, invece, previsto che, ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la richiesta di rateizzazione sia corredata da un’apposita dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dell’organo amministrativo di vertice dell’Ente, dalla quale risulti la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in unica soluzione.

Il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, altresì, stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.



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