LA REMUNERAZIONE DIRETTA DEL CLIENTE ALL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO Assinews.it

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Contributi e agevolazioni

per le imprese

 


L’ANGOLO DELLA COMPLIANCE

Autore: Enzo Furgiuele
ASSINEWS 370 – Gennaio 2025

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Il tema della remunerazione dell’intermediario da parte del contraente è molto dibattuto. Per prassi consolidata nel nostro paese il compenso all’intermediario per la sua attività di distribuzione – che sia ausiliario dell’impresa (agente) o mandatario del cliente (broker) – viene erogato dalle imprese assicuratrici sotto forma di provvigioni calcolate in percentuale sul premio pagato dal cliente. L’Ivass prevede espressamente che nell’informativa da rilasciare al contraente prima della conclusione del contratto (con la consegna dell’Allegato 4 o 4 bis) debba essere indicata “la natura del compenso: un onorario corrisposto direttamente dal cliente, una commissione inclusa nel premio assicurativo, un altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata oppure una combinazione di queste tipologie di compensi”.

La possibilità per l’intermediario di ricevere un compenso direttamente dal cliente, alternativo o complementare alle provvigioni erogate dall’impresa a seguito della conclusione del contratto è quindi espressamente prevista dalla normativa regolamentare.

Il compenso pagato direttamente dal cliente al distributore assicurativo sta assumendo sempre più importanza per diversi motivi:

  • eventuale insufficiente remunerazione da parte delle imprese assicuratrici per l’attività di distribuzione che comprende non solo la gestione consulenziale dell’offerta di prodotto, ma anche l’assistenza al cliente nella gestione dei sinistri e la successiva attività per garantire, durante tutta la durata del contratto, un’informativa puntuale sulla eventuale evoluzione del rischio assicurato.
  • attività consulenziale sul rischio (persone e beni) in sede precontrattuale con scambi informativi tra intermediario e cliente per individuare e presentare il prodotto assicurativo coerente con le sue necessità, le sue richieste, le sue caratteristiche e le sue esigenze.
  • predisposizione di una relazione personalizzata, da consegnarsi prima della conclusione del contratto, con l’indicazione dei motivi per cui il prodotto assicurativo offerto viene ritenuto adeguato, qualora l’intermediazione comprenda, in accordo con il cliente, una consulenza professionale.

La remunerazione diretta all’intermediario da parte del cliente è sottoposta agli obblighi previsti da due tipi di normative: quella assicurativa e quella fiscale.

 

La normativa assicurativa per i compensi percepiti dall’intermediario

Il tema della remunerazione dell’intermediario è trattato:

  • all’articolo 131 del Cap (Trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto)
  • all’articolo 120 bis del Cap (Trasparenza sulle remunerazioni)
  • all’articolo 56 del Regolamento Ivass 40/2018 (Informativa precontrattuale)
  • all’articolo 57 del Regolamento Ivass 40/2018 (Informativa sulle remunerazioni)

 

La normativa fiscale per i compensi per intermediazione assicurativa

Gli aspetti fiscali sui compensi che l’intermediario percepisce come corrispettivo della sua attività di intermediazione assicurativa sono trattati:

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  • nel DPR 633/72 per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). I compensi per intermediazione e per la successiva gestione dei contratti assicurativi sono esenti da IVA. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che anche i compensi per consulenza sono esenti IVA, purché questa sia finalizzata alla presentazione e alla proposta di prodotti assicurativi. Ciò vale anche se non viene “conseguito un risultato (stipula di un contratto assicurativo)”.
  • nel DPR 600/73, che prevede che i compensi percepiti dagli intermediari assicurativi per l’attività di distribuzione sono soggetti a una ritenuta d’acconto. Prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2024 i compensi ricevuti direttamente da una impresa di assicurazione erano esenti da ritenuta d’acconto.
  • Nella legge 1216/1961, richiamata dal DPR 601/1973 per quanto attiene l’imposta di bollo, che ne prevede l’esenzione su ogni atto inerente all’acquisizione, alla gestione e all’esecuzione dei contratti di assicurazione nei rapporti dell’assicuratore con i suoi agenti, intermediari ed altri collaboratori anche autonomi e con gli assicurati.

 

I compensi percepiti dall’intermediario direttamente dal cliente

L’intermediario assicurativo riveste la figura giuridica di “impresa” sia che sia organizzato in forma societaria sia come persona fisica (cioè, come impresa individuale).

È soggetto quindi, in occasione della fatturazione delle competenze relative alle sue prestazioni (servizi e/o consulenze):

  • alle norme fiscali comuni a tutte imprese, con le eccezioni precisate nei punti precedenti
  • alle norme assicurative cui è obbligato a adempiere in relazione al suo ruolo di intermediario.

Per definire la modalità di fatturazione (con o senza IVA) occorre verificare la tipologia della prestazione per agire in conformità alla normativa vigente.

  • Consulenza finalizzata alla conclusione di un contratto assicurativo. La fattura non deve essere assoggettata ad IVA, come già precisato, anche se il contratto non viene concluso. Sul documento deve essere indicato che si tratta di un compenso per “consulenza finalizzata ad ottenere la sottoscrizione dei contratti assicurativi proposti”.
  • Consulenza assicurativa non finalizzata alla conclusione di un contratto. La fattura deve essere assoggettata ad IVA in quanto non rientra tra le attività esenti di cui al Dpr 633/1972. È opportuno – prima di effettuare la consulenza – predisporre e far sottoscrivere dal cliente un impegno scritto con la definizione del ruolo, dei compiti e dei compensi dell’intermediario. È pure necessario verificare preventivamente se la consulenza non strettamente collegata all’attività di intermediazione assicurativa è contemplata nell’oggetto sociale dell’attività dell’intermediario. L’emissione di fatture con Iva presuppone inoltre – per un intermediario assicurativo che opera in esenzione di imposta – una preventiva organizzazione amministrativa per gli adempimenti fiscali relativi all’IVA.
  • Compenso per intermediazione assicurativa (conclusione e gestione del contratto e assistenza in caso di sinistro) che si conclude con la certificazione di coerenza del prodotto proposto. La fattura è esente IVA in base all’articolo 10 del DPR 633/72. L’intermediario può percepire un compenso (alternativo o complementare alla provvigione riconosciuta dall’impresa assicuratrice) dal cliente purché questi abbia dato il suo consenso e sia stata consegnata l’informativa regolamentare precontrattuale in cui è precisata l’entità del compenso stesso (o la sua modalità di conteggio).
  • Contributo per diritti di segreteria (oneri amministrativi e/o di gestione dell’intermediario) in occasione di incasso di titoli (polizze, quietanze, appendici). Anche in questo caso, come nel precedente, il compenso è esente da IVA in quanto è considerato come accessorio all’attività di intermediazione assicurativa. Parimenti è esente da imposta di bollo in base alla norma prima citata. Questo contributo, che è richiesto al cliente sempre più frequentemente, viene inserito (con una apposita evidenza fornita dall’intermediario) nell’accompagnatoria alla quietanza del premio in corso del contratto precedentemente concluso. Non c’è obbligo di fornire al cliente l’informativa sul compenso con la consegna dell’apposito Allegato 4. Se il premio da incassare non è programmato in sede di contratto, l’informativa per questo compenso deve invece essere resa al cliente prima del relativo pagamento.
  • Onorario per consulenza scritta (raccomandazione personalizzata) sul prodotto offerto. La fattura è esente da IVA in quanto si tratta di una attività concordata con il cliente a cui l’intermediario fornisce le motivazioni di adeguatezza del contratto, cioè i motivi per cui il contratto offerto “è ritenuto il più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo”. L’Ivass si è espressa in merito a questo punto, precisando che “il contenuto della raccomandazione personalizzata non può essere definito in modalità standardizzata, in quanto ogni caso concreto richiede una attività di verifica ed una valutazione specifica. Rientra tra i doveri professionali e le competenze del distributore una attività consulenziale idonea a confezionare una raccomandazione personalizzata esaustiva e completa”.
  • Onorario per consulenza scritta (raccomandazione personalizzata) sull’analisi di differenti contratti reperibili sul mercato. Come per il caso precedente la fattura è esente da IVA. La consulenza “è basata su una analisi imparziale e personale. L’intermediario assicurativo fonda tale consulenza sull’analisi di un numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizza ta, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo più adeguato a soddisfare le esigenze del contraente”. Questa tipologia di consulenza è utilizzata frequentemente quando la distribuzione di un prodotto assicurativo avviene nell’ambito di una collaborazione tra intermediari, in particolare tra agente e broker: l’agente richiede al broker di reperire sul mercato un contratto che risponde alle caratteristiche e alle richieste del suo cliente, magari anche solo per poter offrire una polizza con un premio contenuto. Il broker, individuato il contratto, ne richiede l’emissione ad una impresa e lo trasmette all’agente per la sottoscrizione e il pagamento del premio. La fattura per la consulenza fornita sull’analisi di differenti contratti reperibili sul mercato deve essere emessa dall’agente in esenzione IVA. La raccomandazione personalizzata deve essere predisposta dall’agente che detiene il rapporto diretto con il contraente in modalità non standardizzata, come già precisato. È da escludere il pagamento diretto al broker da parte del cliente del corrispettivo per il servizio di reperimento del prodotto sul mercato assicurativo. Il broker può però fatturare il suo servizio all’agente assoggettando ad IVA l’importo.

 

Informativa al contraente e modalità di pagamento della fattura

In ogni caso l’intermediario deve:

  • informare il contraente, consegnando o trasmettendo l’Allegato 4 regolamentare in cui deve essere indicato l’ammontare del compenso da corrispondere (con l’eccezione del contributo per diritti di segreteria)
  • deve sempre adempiere all’obbligo fiscale di fatturare, con o senza IVA secondo i casi, le sue competenze al contraente.

L’Ivass ha precisato che il contraente può fare un bonifico unico comprensivo del premio di polizza e dell’importo della fattura direttamente sul conto premi separato dell’intermediario, avendo però l’accortezza di precisare i due singoli importi (solo nel caso in cui il compenso dell’intermediario riguardi una consulenza finalizzata alla conclusione di un contratto).

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L’intermediario, ricevuto il bonifico (premio più importo fattura) sul conto separato, deve però prelevare con sollecitudine l’importo della fattura relativo alle sue competenze e trasferirlo sul proprio conto di gestione.

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