Via libera dal Parlamento alla legge di bilancio

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Sabato scorso il Senato ha approvato con voto di fiducia, nel testo trasmesso dalla Camera, il Ddl. di bilancio 2025. Il testo è atteso, tra oggi e domani, in Gazzetta Ufficiale per il completamento dell’iter di approvazione.

Diventa quindi legge la riduzione ai fini IRPEF da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle aliquote (23% con reddito fino a 28.000 euro, 35% con reddito superiore a 28.000 e fino a 50.000 euro, 43% se il reddito è oltre 50.000 euro). Confermate e messe a regime, per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, l’aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione ex art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR e la modifica al trattamento integrativo.

Per le persone fisiche con reddito complessivo superiore a 75.000 euro scatta il riordino degli oneri detraibili con l’introduzione di un limite di spese agevolabili “onnicomprensivo”, salvo qualche eccezione, parametrato al reddito e al numero di figli a carico nello stesso nucleo familiare. Escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni, invece, tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali, come quelle per interventi “edilizi”. Il riordino delle detrazioni ha anche interessato gli interventi “edilizi” per i quali è possibile beneficiare di agevolazioni fiscali (si tratta, ad esempio, di quelli volti al recupero del patrimonio edilizio, alla riqualificazione energetica degli edifici e alla riduzione del rischio sismico, oltre al bonus mobili ed al superbonus).

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Introdotta solo per il 2025 la c.d. “IRES premiale”, ossia la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato dalle società al verificarsi di determinate condizioni (si veda “IRES premiale al 20% per il 2025” del 20 dicembre 2024).
Nuovi requisiti per la deducibilità, dal reddito d’impresa e dall’IRAP, delle spese di rappresentanza e per omaggi. A partire dal 2025 tali spese saranno deducibili solo se il costo sarà sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (si veda “Confermata la stretta sulle spese di trasferta e rappresentanza” del 28 dicembre 2024).

Novità anche per il credito d’imposta transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024, fra le quali si segnala l’estensione delle aliquote previste per il primo scaglione fino a 10 milioni di euro e la possibilità di cumulo con il credito ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni con risorse da fonti europee (si veda “Bonus transizione 5.0 al 35% fino a 10 milioni di euro” del 24 dicembre 2024). Abrogato, invece, per il 2025 il credito per investimenti in beni immateriali 4.0 ex art. 1 comma 1058-ter della L. 178/2020, con anticipazione al 31 dicembre 2024 della relativa scadenza (si veda “Stop al bonus investimenti per i beni immateriali 4.0” del 23 dicembre 2024).

La super deduzione per nuove assunzioni a tempo indeterminato (art. 4 del DLgs. 216/2023) viene prorogata per i periodi 2025, 2026 e 2027 (soggetti “solari”), mentre il credito sulle spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (art. 1 comma 89 della L. 205/2017) sarebbe rinviato per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027. Il credito per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno (art. 16 del DL 124/2023) è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 (si veda “Super deduzione nuove assunzioni e tax credit quotazione PMI fino al 2027” del 28 ottobre 2024).

A regime la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni (agricoli ed edificabili) ex artt. 5 e 7 della L. 448/2001 a partire dai beni posseduti al 1° gennaio 2025, con imposta sostitutiva al 18%. Riaperta l’estromissione agevolata dei beni strumentali dell’imprenditore individuale, da effettuare entro il 31 maggio 2025, con effetto dal 1° gennaio 2025 (si veda “Riaperta l’estromissione agevolata con effetti dal 1° gennaio” del 21 dicembre 2024).

È introdotta una norma per includere, con portata retroattiva, tra i redditi che possono beneficiare delle retribuzioni convenzionali, quelli da lavoro dipendente prestato all’estero da dipendenti che soggiornano nello Stato estero per più di 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana (si veda “Retribuzioni convenzionali anche con rientro settimanale in Italia” del 25 ottobre 2024). Rivista, infine, la web tax con eliminazione della seconda soglia dimensionale sui ricavi da servizi digitali realizzati in Italia; la tassa sulle plusvalenze da criptovalute nel 2025 torna al 26% per salire al 33% dal 2026 (si veda “La web tax resta per i grandi gruppi” del 20 dicembre 2024).



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