Ocdpc n. 1.123 del 29 dicembre 2024 – Disposizioni urgenti di protezione civile per regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;

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VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea;

VISTE le decisioni di esecuzione (UE) del Consiglio n. 2023/2409 19 ottobre 2023 e n. 2024/1836 del 26 giugno 2024 che hanno prorogato la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 44;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” e, in particolare, l’articolo 26;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante “Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina” e, in particolare, l’articolo 1;

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VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e del 2 febbraio 2023;

VISTI i commi da 669 a 671 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui, tra l’altro, lo stato di emergenza in rassegna è stato prorogato fino al 3 marzo 2023;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 con cui il predetto stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902 e 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023, n. 964 del 9 febbraio 2023, n. 969 del 27 febbraio 2023, n.1028 del 5 ottobre 2023, n. 1051 del 29 dicembre 2023, n. 1088 dell’8 luglio 2024, n. 1090 del 19 luglio 2024 e n. 1122 del 24 dicembre 2024 recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

VISTO l’articolo 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, recante: “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali” con cui il Dipartimento della protezione civile è stato autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dalla citata ordinanza n. 872/2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nella corso della predetta annualità, con copertura a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 3, del predetto decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16;

VISTO l’articolo 21, comma 9 bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n.191, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza in rassegna fino al 4 marzo 2024;

VISTO l’articolo 1, dal comma 389 fino al comma 396 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 ed in particolare il comma 390 che ha prorogato lo stato di emergenza in rassegna fino al 31 dicembre 2024;

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VISTO l’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, limitatamente ai commi 1 e 3, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, recante “Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso”, continuino a produrre effetti fino al 31 dicembre 2025;

CONSIDERATO che il predetto articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 202/2024 autorizza, altresì, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2024;

VISTO l’articolo 20, comma 2, del citato decreto-legge n. 202/2024 che prevede, tra l’altro, che con una o più ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2025  in deroga agli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sentite le Regioni e le Province Autonome e di concerto con il Ministero dell’interno, si provveda a regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie, fino al termine di cui al citato comma 1, delle ulteriori misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e degli articoli 31, commi 1 e 2, e 31-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di dare attuazione a quanto disposto dal citato comma 2 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 202/2024 mediante l’adozione di apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di regolare il progressivo consolidamento e trasferimento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere da ricondurre in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti;

SENTITE le Regioni e le Province autonome interessate,

DI CONCERTO con il Ministero dell’interno;

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DISPONE

ART. 1
(Ricognizione delle esigenze di prosecuzione delle misure di assistenza pubblica)

  1. Entro il 15 gennaio 2025 il Dipartimento della protezione civile procede alla ricognizione delle persone e dei nuclei familiari ospitati, alla data di adozione della presente ordinanza, nelle forme dell’accoglienza diffusa attivate a livello nazionale e regionale in attuazione di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n 21 del 2022 e dalle conseguenti ordinanze di protezione civile nonché nelle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile previste dall’articolo 2 dell’OCDPC n. 872/2022, che dichiarino di aver bisogno del proseguimento dell’assistenza pubblica anche oltre il termine del 31 gennaio 2025, al fine assicurare, sull’intero territorio nazionale, la eventuale e necessaria accoglienza fino al 31 dicembre 2025. La predetta ricognizione è effettuata, per quanto concerne le forme di accoglienza diffusa attivate a livello nazionale, mediante gli enti del terzo settore che hanno sottoscritto le convenzioni attualmente in vigore con il Dipartimento della protezione civile e, per quanto concerne le attività di accoglienza diffusa poste in essere a livello regionale, mediante gli enti del terzo settore e gli altri soggetti che hanno sottoscritto, con le Regioni interessate, le apposite convenzioni, con il coordinamento delle medesime Regioni. Relativamente alle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile previste dall’articolo 2 dell’OCDPC n. 872/2022, la ricognizione è effettuata dalle Regioni territorialmente interessate in raccordo con il Dipartimento della protezione civile.

ART. 2
(Contributo una tantum per le persone e i nuclei familiari che dichiarino di non necessitare della prosecuzione dell’assistenza pubblica oltre il 31 gennaio 2025)

  1. All’esito della ricognizione di cui all’articolo 1, le persone e i nuclei familiari interessati che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell’assistenza pubblica oltre il 31 gennaio 2025, possono chiedere, entro il 31 gennaio 2025, la concessione di un contributo una tantum che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad erogare, dopo l’uscita dalla struttura e ove essa sia avvenuta entro il termine del 31 gennaio 2025.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo previsto per il “contributo straordinario per l’uscita” dal “Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria” redatto dal Servizio centrale per il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati istituito ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 189 del 2002, ovvero 250 euro a persona una tantum. In caso di nucleo familiare superiore a 3 persone, si prevede una decurtazione del 20%. In caso di nucleo familiare superiore a 5 persone si prevede una decurtazione del 30%. In ogni caso, per nucleo familiare, è previsto un tetto massimo di 1.200 euro.
  3. Per la richiesta del contributo in rassegna si applicano le modalità tecniche di cui all’articolo 2 dell’OCDPC n. 881/2022, anche avvalendosi di una nuova apposita sezione della piattaforma già in uso e, per quanto concerne la relativa erogazione, si provvede ai sensi della convenzione già in essere in attuazione della richiamata OCDPC n. 881/2022.
  4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie già stanziate a tale fine e già trasferite, alla data del decreto-legge n. 202/2024, al soggetto finanziario individuato ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881/2022.
  5. Per le finalità urgenti, di carattere temporaneo, strettamente connesse alla gestione delle procedure amministrative relative al contributo di cui al presente articolo, il Dipartimento della protezione civile è altresì autorizzato ad integrare il supporto tecnico-informatico in essere nel limite massimo complessivo di euro 60.000,00, a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente per l’emergenza in rassegna.

ART. 3
(Assistenza pubblica per le persone e i nuclei familiari ospitati nelle forme dell’accoglienza diffusa di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, che dichiarino di necessitare della relativa prosecuzione oltre il 31 gennaio 2025)

  1. Qualora, all’esito della ricognizione di cui all’articolo 1, le persone e i nuclei familiari interessati dichiarino di aver bisogno del proseguimento dell’assistenza pubblica, si provvede secondo le seguenti modalità:

    a) può essere prorogata, sino al termine ultimo del 30 giugno 2025, agli stessi patti e condizioni, l’efficacia delle convenzioni di accoglienza diffusa di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, ivi incluse quelle attivate a valenza regionale, in essere alla data del 31 dicembre 2024. La proroga opera previa comunicazione del Dipartimento della protezione civile ai soggetti convenzionati e trasmissione dell’accettazione da parte di questi ultimi. Al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione dell’accoglienza, il Dipartimento è autorizzato, ai sensi del comma 2, lett. a) dell’art. 20 del DL n. 202/2024, ad erogare, a titolo di anticipazione in favore degli Enti firmatari delle convenzioni, un importo pari al 50% dell’onere massimo complessivo stimato, sulla base dei posti effettivamente occupati alla data di adozione della presente ordinanza, per la proroga delle predette convezioni per il periodo considerato;

    b) ove necessario, alla scadenza delle convenzioni di cui alla lettera a) è assicurata, sull’intero territorio nazionale, l’ accoglienza fino al 31 dicembre 2025, anche in altra Regione, prioritariamente nell’ambito del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all’ articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero, in subordine, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 20 del DL n. 202/2024, si applicano, ove compatibili, le disposizioni derogatorie del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 previste dagli articoli 8 e 9 dell’ OCDPC n. 872/2022 e s.m.i, ovvero le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e allo schema di capitolato d’appalto approvato con il Decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 142/2015;

    c) laddove le persone interessate siano irreperibili ovvero non abbiano rilasciato la dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 1, o rifiutino di abbandonare le strutture alla scadenza delle convenzioni di accoglienza diffusa e rifiutino, altresì, l’eventuale ricollocamento offerto, anche in altra regione, ai sensi della precedente lettera, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1090 del 19 luglio 2024, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza previsti dai commi 2 e 3.
     

  2. La revoca delle misure di accoglienza del titolare di protezione temporanea accolto o da accogliere nelle strutture di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è disposta dall’ente locale titolare del progetto, nei casi di cui all’articolo 40 delle Linee guida approvate con decreto del Ministro dell’Interno in data 18 novembre 2019, nonché nel caso di accertamento della disponibilità da parte del titolare di protezione temporanea di mezzi economici sufficienti. 
  3. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di riduzione o revoca delle misure di accoglienza nei confronti dei titolari di protezione temporanea accolti o da accogliere nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applica, in quanto compatibile, l’articolo 23 del medesimo decreto legislativo.

ART. 4
(Prosecuzione dell’assistenza pubblica per le persone e i nuclei familiari ospitati nelle strutture reperite, a livello regionale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 dell’OCDPC n. 872/2022)

  1. Nelle more della ricognizione di cui all’articolo 1, i Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate possono prorogare, fino al 31 gennaio 2025, le misure di alloggiamento ed assistenza temporanee di cui all’articolo 2 dell’OCDPC n. 872/2022 attivate in favore delle persone e dei nuclei familiari che siano ospitati alla data di adozione della presente ordinanza.
  2. Ai sensi del comma 2, lettera c) dell’articolo 20 decreto-legge n. 202/2024, a decorrere dal 1° febbraio 2025 è disposta la cessazione delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate ai titolari di protezione temporanea, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile previste dal citato articolo 2 dell’OCDPC n. 872/2022. Dal 1° febbraio 2025, l’accoglienza dei soggetti di cui al periodo precedente è assicurata sull’intero territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025, anche in altra Regione, nell’ambito del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,’ convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. In subordine all’accoglienza di cui al periodo precedente, i Prefetti del luogo in cui si trovano le residue forme di accoglienza di cui al presente articolo sono autorizzati a disporre l’accoglienza nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 nonché, in caso di urgenza, a rinnovare, fino al 31 dicembre 2025, subentrando nella relativa titolarità, le convenzioni sottoscritte dalle strutture territoriali di protezione civile ai sensi dell’articolo 2 dell’OCDPC n. 872/2022.
  3. I responsabili delle gestioni territoriali di cui al comma 1 provvedono a:

    a) fornire opportuna informativa ai soggetti interessati per l’accesso al contributo di cui all’articolo 2, comma 2, alle persone e ai nuclei familiari ospitati alla data di adozione della presente Ordinanza che, entro il 31 gennaio 2025, lasceranno volontariamente le strutture ove sono attualmente ospitati per una sistemazione autonoma;

    b) adottare le misure previste all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1090 del 19 luglio 2024 nei confronti dei titolari di protezione temporanea che rifiutino di abbandonare le strutture alla scadenza stabilita e rifiutino, altresì, l’eventuale ricollocamento offerto, anche in altra regione, ai sensi del comma 1.
     

  4. La revoca delle misure di accoglienza del titolare di protezione temporanea accolto o da accogliere nelle strutture di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è disposta dall’ente locale titolare del progetto, nei casi di cui all’articolo 40 delle Linee guida approvate con decreto del Ministro dell’Interno in data 18 novembre 2019, nonché nel caso di accertamento della disponibilità da parte del titolare di protezione temporanea di mezzi economici sufficienti. 
  5. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di riduzione o revoca delle misure di accoglienza nei confronti dei titolari di protezione temporanea accolti o da accogliere nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applica, in quanto compatibile, l’articolo 23 del medesimo decreto legislativo.
  6. Per il solo proseguimento delle attività amministrativo-contabili già autorizzate in costanza dello stato di emergenza, i Presidenti delle Regioni, già nominati Commissari delegati ai sensi dell’articolo 2 dell’OCDPC n. 872/2022, subentrano in qualità di soggetti responsabili nella titolarità delle contabilità speciali istituite ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della predetta OCDPC n. 872/2022 che vengono a tal fine prorogate sino al 31 dicembre 2025.

ART. 5
(Prosecuzione ei progetti del sistema di accoglienza e integrazione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2024)

  1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 1, ultimo periodo, del DL n. 202/2024, è autorizzata, altresì, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2024.

ART. 6
(Disposizioni finanziarie per la prosecuzione dell’assistenza pubblica)

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

  1. Agli oneri derivanti dalle misure di cui agli articoli 3, comma 1, 4, commi 1 e 2 e 5 a carico, rispettivamente, del Dipartimento della protezione civile e del Ministero dell’Interno, fino al 31 dicembre 2025, si provvede nel limite massimo di euro 20 milioni per le esigenze del Dipartimento della protezione civile e di euro 125 milioni per le esigenze del Ministero dell’Interno, già disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’assistenza ai profughi provenienti dall’Ucraina; a tale scopo, sulla base dell’esito della ricognizione dei relativi fabbisogni, il Dipartimento della Protezione Civile provvede al versamento all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministro dell’Interno delle risorse allo stesso spettanti.

ART. 7
(Contributo di sostentamento)

  1. Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) del DL n. 202/2024 il contributo di sostentamento di cui all’articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n.21/2022 e all’articolo 2 dell’OCDPC n. 881/2022 può essere riconosciuto ai titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciati entro e non oltre il 31 gennaio 2025.
  2. Il contributo in rassegna deve essere richiesto entro il 20 febbraio 2025. Le domande di contributo presentate oltre tale termine sono inammissibili. La domanda di concessione delle seconde e terze mensilità del contributo in rassegna deve essere presentata entro e non oltre il 20 aprile 2025.
  3. Ai fini della chiusura della gestione amministrativo-contabile dei procedimenti di concessione del contributo avviati ai sensi del presente articolo, il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato a proseguire, fino al 30 giugno 2025, il rapporto convenzionale in essere con il soggetto finanziario di cui all’articolo 2, comma 2, dell’OCDPC n. 881/2022.
  4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie già stanziate a tale fine e già trasferite, alla data del decreto-legge n. 202/2024, al soggetto finanziario individuato ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881/2022.

ART. 8
(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria)

  1. Il contributo forfetario per l’accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21/2022 e all’articolo 5 dell’OCDPC n. 881/2022 è riconosciuto fino al 31 dicembre 2025. A tal fine, alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuto un contributo a copertura delle prestazioni effettivamente rese a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea fino al 31 dicembre 2025, entro il limite massimo indicato al comma 2. Il Ministero della salute provvede alla ricognizione dei fabbisogni, alla quantificazione dei contributi e alla relativa gestione a decorrere dal 1° gennaio 2025, anche mediante l’erogazione di anticipazioni quantificate sulla base dei contributi riconosciuti, ad analogo titolo, nell’anno 2024, tenendo conto delle risorse già trasferite, al medesimo scopo, dal Dipartimento della protezione civile.
  2. Agli oneri a carico del Ministero della Salute per la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2025, delle misure di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 114 milioni, già disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’assistenza ai profughi provenienti dall’Ucraina; a tale scopo il Dipartimento della Protezione Civile provvede al versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse, per la successiva riassegnazione al Ministro della Salute.

ART. 9
(Disposizioni in materia di Minori stranieri non accompagnati)

  1. La prosecuzione fino al 31 dicembre 2025, in via ordinaria, delle misure in materia di minori non accompagnati previste dall’articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022, dall’articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, e dagli articoli 18, 19 e 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 è assicurata dal Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell’interno.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è altresì prorogata sino al 31 dicembre 2025 la vigenza della contabilità speciale n. 6366, istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 4, dell’OCDPC n. 898/2022 e intestata al Capo del Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell’interno, che viene a tal fine nominato soggetto responsabile.
  3. Agli oneri a carico del Ministero dell’Interno per la prosecuzione delle misure di cui al presente articolo si provvede nel limite massimo di euro 36 milioni, già disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’assistenza ai profughi provenienti dall’Ucraina; a tale scopo il Dipartimento della Protezione Civile provvede al trasferimento delle predette risorse finanziarie sulla contabilità speciale di cui al comma 2.

ART. 10
(Disposizioni per garantire la capacità di risposta delle strutture regionali   di protezione civile)

  1. Al fine di consentire l’efficace attuazione delle misure della presente ordinanza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prorogare, fino al 31 gennaio 2025 gli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 4, comma 5, dell’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, con oneri a carico dei rispettivi bilanci regionali.

ART. 11
(Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)

  1. Al fine di consentire l’efficace attuazione delle misure della presente ordinanza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prorogare, fino al 31 gennaio 2025, l’impiego del Volontariato organizzato di protezione civile con le modalità di cui all’articolo 5 dell’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022 e con oneri a carico delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente per l’emergenza in rassegna, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 12
(Ulteriori disposizioni finanziarie e conclusive)

  1. Ai sensi del comma 4 dell’art. 20 del DL n. 202/2024, agli oneri derivanti dal presente provvedimento si provvede a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente per l’emergenza in rassegna, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Ai sensi del comma 2, lettera d), ultimo periodo, dell’art. 20 del DL n. 202/2024, all’esito delle attività di cui alla presente ordinanza, le risorse eventualmente eccedenti l’attuazione di quanto ivi previsto sono destinate all’incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

 

Roma, 29 dicembre 2024

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano



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